Laddove l’arenile sia stato concesso sub conditione, salvaguardando l’effettività della sua attività pianificatoria in itinere, così come prevista dalla legge, il fatto che il privato abbia realizzato o acquisito la disponibilità di manufatti su aree private contigue, funzionali all’uso turistico balneare, non può essere fattore impeditivo, né condizionante, a prescindere dalla comune proprietà o disponibilità delle aree interessate.