DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIO MARITTIMO --> PROVA DELLA DEMANIALITÀ
Ai fini del riconoscimento della demanialità delle aree marittime, il fatto che un terreno sia indicato nelle mappe catastali come compreso nel demanio marittimo dimostra che è stata a suo tempo espletata la procedura di delimitazione di cui al combinato disposto degli art. 32, c. nav. e 58, regolamento di attuazione per la navigazione marittima. In assenza, quindi, di alterazioni dello stato di fatto la natura demaniale del terreno, così come verificata e registrata, non può essere oggetto di contestazione.
Ove i privati contestino il confine del demanio marittimo, vale a dire il carattere demaniale di un'area, hanno l'onere di attivarsi in sede giudiziaria per chiedere il regolamento dei confini, con onere della prova a carico di chi contesta il confine catastale, non avendo essi diritto all'attivazione del procedimento di delimitazione da parte dell'amministrazione.
Ai fini della delimitazione del demanio marittimo, le risultanze catastali non possono contrastare con atti d'imperio della pubblica amministrazione, avendo esse un valore solo indicativo e non costitutivo di diritti reali.
E' congrua la motivazione dell'appartenenza di un bene al demanio marittimo che fa riferimento alle risultanze catastali, alle caratteristiche oggettive e all'allocazione del terreno occupato, escludendo inoltre la ammissibilità di una sdemanializzazione tacita, in mancanza cioè del formale provvedimento costitutivo di declassificazione a norma dell'art. 35 c.n..
E' legittimo assumere la natura demaniale di un'area non oggetto di sclassifica sulla base della comparazione tra i documenti allegati all'istanza di sclassifica (che evidenziano i beni sdemanializzati) e i documenti pubblici predisposti dall'Ufficio tecnico erariale (che evidenziano i beni originariamente demaniali).
Se un bene è compreso nelle categorie previste dall'art. 28 cod. nav. ed è adibito a usi attinenti alla navigazione, rientra nel demanio marittimo, anche in mancanza di un esplicito atto di destinazione.
L'eventuale immemorabile possesso del suolo, da parte di privati in buona fede, in epoca anteriore all'entrata in vigore del codice della navigazione del 1942 non comporta implicitamente la perdita delle caratteristiche della demanialità.
Non vale a escludere la demanialità dell'area l'eventuale stipula di un contratto di cessione a privati del terreno da parte dell'Amministrazione statale se non preceduta dalla necessaria procedura di sdemanializzazione.
L'appartenenza di un bene al demanio marittimo consegue direttamente dalla legge (art. 822 c.c. e art. 28 c.n.), e non postula l'emanazione di atti amministrativi, che sono necessari solo nella diversa ipotesi in cui si discuta non tanto sulla natura demaniale del bene, ma sull'esatta delimitazione dei suoi confini.
La natura pubblica di un’area, in relazione all'estensione del demanio marittimo (non a caso definito come demanio "naturale e necessario") deriva direttamente dalla qualificazione giuridica di cui all’art. 822 cod. civ., collegata alla situazione fisico-topografica dei luoghi; pertanto, l'intrinseca natura del bene demaniale marittimo, non solo è insensibile ad eventuali atti negoziali, o concessori, ma è altresì insensibile a qualsivoglia accertamento giurisdizionale di tipo costitutivo.
La verificazione disposta in giudizio consente di superare la perizia tecnica giurata da cui risulta che la linea di confine della proprietà coincide con la linea del demanio.
La demanialità di un bene non è desumibile dalla prossimità alla spiaggia del mare, circostanza che non è di per sè concludente e decisiva per stabilire l'appartenenza al demanio marittimo.
L'inclusione dell'area in zona E da parte del PRG non può mutare la natura demaniale del bene.
Il bene compreso nelle categorie previste dall’art. 28 del cod. nav. ed adibito ad usi attinenti alla navigazione rientra nel demanio marittimo anche in mancanza di un esplicito atto di destinazione.
L’appartenenza di un bene al demanio naturale marittimo (necessario) si pone quale conseguenza della presenza delle connotazioni fisiche considerate dalla legge, e ciò indipendentemente da atti ricognitivi dell’amministrazione o da formalità pubblicitarie.
L'azione di regolamento dei confini tra la proprietà privata e il demanio marittimo non è proponibile in mancanza della prova della demanialità della superficie in contestazione, mancanza che si verifica nel caso che essa risulti non compresa nel limite delle mareggiate e non interessata da usi pubblici, sia per la distanza dal lido, sia per la posizione rialzata rispetto ad esso, sia, infine, per l'assenza di prove circa l'idoneità, anche solo potenziale, ad essere adibita ai pubblici usi del mare.
I titoli di proprietà e le ragioni di possesso, nonchè le iscrizioni e le descrizioni catastali, cedono rispetto al fatto della demanialità naturale marittima.
Criterio determinante per verificare la qualificazione giuridica di un bene come appartenente al demanio marittimo è il profilo naturalistico, costituito dalla natura geomorfologica del terreno, unitamente a quello finalistico-funzionale, collegato all'attitudine del bene a realizzare il pubblico uso del mare.
Il demanio marittimo è formato dai beni indicati nell'art. 822 c.c. (lido del mare, spiagge, rade e porti) e nell'art. 28 c.n., che aggiunge le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente con il mare e i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo. Ognuno dei beni dianzi enumerati è contraddistinto dall'essere idoneo ai pubblici usi del mare e tale criterio, desunto dall'art. 28 c.n., guida tradizionalmente la giurisprudenza nelle controversie tendenti ad accertare i confini del demanio marittimo.
Per stabilire se un'area rivierasca debba o meno essere considerata appartenente al demanio marittimo, mentre risulta indifferente la natura geografica del terreno, sono decisive le seguenti circostanze: 1) che l'area sia normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie; 2) che, sebbene non sottoposta a mareggiate ordinarie, sia stata in antico sommersa e tuttora utilizzabile per uso marittimo; 3) che, comunque, il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione (accesso, approdo, tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, operazioni di balneazione) anche solo allo stato potenziale.
Per stabilire l’appartenenza di un’area al demanio marittimo è sufficiente l’indicazione catastale solo qualora non vi siano elementi di oggettiva incertezza sull’individuazione del confine demaniale.
DEMANIO E PATRIMONIO - DEMANIO - DEMANIO MARITTIMO - PROVA DELLA DEMANIALITÀ - COMUNICAZIONE CON IL MARE
Agli effetti dell'art. 28 cod. nav., lett. b), secondo cui fanno parte del demanio (necessario) marittimo i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano "liberamente" con il mare, l'indispensabile elemento fisicomorfologico della comunicazione con il mare, pur essendo irrilevante che questa sia assicurata attraverso l'opera dell'uomo che impedisca il progressivo interramento delle acque, non costituisce di per sè solo il fattore decisivo e qualificante della demanialità, ma esso deve essere accertato e valutato in senso finalistico-funzionale, in quanto, cioè, si presenti tale da estendere al bacino di acqua salmastra le stesse utilizzazioni cui può adempiere il mare, rivelando l'idoneità attuale, e non meramente potenziale e futura, del bene, secondo la sua oggettiva conformazione fisica, a servire ai pubblici usi del mare, anche se in atto non sia concretamente destinato all'uso pubblico.
Ai fini dell'accertamento dell'appartenenza del bene al demanio marittimo è irrilvante che l'attuale conformazione dell'area sia stata determinata da interventi umani.
In tema di demanio marittimo, il requisito della libera comunicazione con il mare, necessario ai fini della demanialità dei beni di cui all'art. 28 c.n., lett. b), non è rilevante di per sè (onde non importa che a realizzarlo sia necessaria la periodica opera dell'uomo per impedire la naturale tendenza all'interramento delle foci e dei canali), ma solo in quanto assicura l'idoneità dei beni stessi (considerati in rapporto all'estensione, alle annessioni ed alle strutture e caratteristiche idrogeologiche) agli usi pubblici del mare e/o dei fiumi.
DEMANIO E PATRIMONIO - DEMANIO - DEMANIO MARITTIMO - PROVA DELLA DEMANIALITÀ - IDONEITÀ ALL'USO PUBBLICO
Non solo per i bacini di acqua salmastra, ma anche per tutti gli altri beni facenti parte del demanio marittimo, il punto essenziale dell'indagine che riguarda la identificazione del bene come appartenente al demanio marittimo è incentrato sull'elemento funzionale, cioé sull'idoneità del bene a realizzare gli interessi che attengono ai pubblici usi del mare.
La tassativa elencazione dei beni facenti parte del demanio marittimo contenuta all'art. 822 c.c. è una tassatività per tipi, che consente l'applicazione della normativa dei beni pubblici anche a beni che presentino tutte le caratteristiche di quelli menzionati, e ciò in quanto l'essenza del demanio marittimo è la destinazione necessaria e funzionale del bene a servire ai pubblici usi del mare.
I beni del demanio marittimo sono soggetti ad un particolare regime giuridico per la loro stessa conformazione, in quanto rivolti a realizzare gli interessi che attengono ai pubblici usi del mare per la loro naturale attitudine ad essere posti in via permanente al servizio dell'interesse della collettività in questo particolare settore della vita sociale.
Condizione indefettibile perché un bene possa appartenere al demanio marittimo è l'elemento funzionale, ossia la sua idoneità a realizzare gli interessi che attengono ai pubblici usi del mare.
L'uso pubblico dei bacini salsi o salmastri deve essere ravvisato tutte le volte che essi, per la loro conformazione ed estensione, consentano l'esercizio di attività economiche del tutto simili a quelle che possono svolgersi in mare aperto, come la pesca e la molluschicultura che, appunto, costituiscono indubbia espressione di una utilizzazione immediata delle acque in questione del tutto identica a quella cui può adempiere il mare.
E' sufficiente il rilievo dell'esercizio della pesca e della molluschicoltura nella laguna per ritenere integrata la sussistenza del requisito della destinazione delle acque agli usi pubblici del mare.
I beni del demanio marittimo necessario sono tali se ed in quanto ordinati agli usi del mare e, a seconda che acquistino o perdano l'attitudine a servire a tali usi, acquistano o sperdono il carattere di bene demaniale, a prescindere da risultanze catastali o altro.
L'attitudine a servire ai c.d. "usi del mare" (navigazione, diporto, pesca, balneazione, ecc.) costituisce il criterio delimitativo dell'estensione dei beni demaniali marittimi e tale funzione costituisce la “ratio” e il limite per l'affermazione del loro carattere demaniale.
Per tutti i beni facenti parte del demanio marittimo il punto essenziale dell'indagine che riguarda la identificazione del bene come appartenente a tale categoria giuridica deve essere incentrato sull'elemento funzionale, cioè sulla idoneità del bene a realizzare gli interessi che attengono ai pubblici usi del mare.
Non appare conforme a diritto la decisione del giudice di merito che ha fondato l'accertamento negativo della demanialità di un terreno sul fatto che esso non facesse parte della spiaggia, nè del lido di mare, attinti da acque marine, trattandosi di motivazione in sè insufficiente ad escludere definitivamente l'attitudine a consentire in futuro pubblici usi del mare.
Ai fini della configurabilità del reato di occupazione abusiva di spazio demaniale, l'appartenenza al demanio marittimo non deve necessariamente essere stabilita sulla base delle risultanze catastali, ben potendo ricavarsi dalla esistenza di caratteristiche naturali di demanialità, atteso che la tassativa elencazione dei beni facenti parte del demanio marittimo, ex art. 822 c.c., comma 1, è una tassatività per tipi, che consente la applicazione della normativa dei beni pubblici anche a beni che presentino tutte le caratteristiche di quelli menzionati, e ciò in quanto l'essenza del demanio marittimo è la destinazione necessaria e funzionale del bene a servire ai pubblici usi del mare.
L'estensione del demanio marittimo necessario è determinata da eventi naturali e muta al mutare di essi, sicchè, da una parte, le delimitazioni dell'autorità amministrativa di detto demanio hanno valore puramente dichiarativo, e, dall'altra, i beni del demanio marittimo necessario sono tali se ed in quanto ordinati agli usi del mare e, a seconda che acquistino o perdano l'attitudine a servire a tali usi, acquistano o perdono il carattere di bene demaniale.
DEMANIO E PATRIMONIO - DEMANIO - DEMANIO MARITTIMO - PROVA DELLA DEMANIALITÀ - MAPPE CATASTALI
La circostanza che un terreno o un fabbricato sia indicato nelle mappe catastali come compreso nel demanio marittimo dimostra la natura demaniale dell’area che deriva dall’espletamento della procedura di delimitazione di cui all'art. 32 C.d.N., per cui tale natura del terreno può essere contestata solo con la prova o con un concreto principio di prova (che deve essere fornita dai ricorrenti) dell'intervento di obiettive alterazioni dello stato di fatto, quali quelle determinate da reali sconvolgimenti del terreno o da effettivi fenomeni di spostamento della linea di battigia per cause naturali.
Un semplice sopralluogo, nel quale ci si limiti a fare uso di mappe catastali e rullina metrica, non permette di ritenere compiute tutte le attività necessarie e sufficienti atte a configurare una delimitazione del demanio marittimo ex art. 32 cod. nav..
Le risultanze catastali (che anche ex art. 950 c.c. costituiscono l'extrema ratio per l'accertamento del confine) non possono spiegare rilevanza ai fini delle prova della proprietà e, pertanto, superare quelle provenienti da altre prove di natura documentale, come quelle costituite dall'accertamento ex art. 32 cod. nav., concluso in contraddittorio tra le parti.
Le risultanze catastali o l'iscrizione di un’area negli elenchi dei beni demaniali rivestono un valore al più indiziario della natura demaniale di un bene dovendo valutarsi la reale natura del bene stesso e la sua corrispondenza con una delle tipologie di beni normalmente qualificati come demaniali.
La demanialità marittima non deve necessariamente essere stabilita dalle risultanze catastali, soprattutto laddove si consideri che, trattandosi di demanio naturale, l'ampiezza del lido del mare e della spiaggia può variare in modo anche notevole a seconda che i loro caratteri obbiettivi (natura sabbiosa o ghiaiosa del terreno, eccetera) si presentino in modo più o meno esteso verso la terraferma.
Il fatto che un terreno sia indicato nelle mappe catastali come compreso nel demanio marittimo dimostra che è stata a suo tempo espletata la procedura di delimitazione di cui al combinato disposto dell'art. 32 cod. nav. e art. 58 del regolamento di attuazione per la navigazione marittima, sicchè in assenza di alterazioni dello stato di fatto, quali determinate da sconvolgimenti del terreno o da fenomeni di spostamento della linea di battigia per cause naturali, la natura demaniale del medesimo terreno, così come verificata e registrata, non può essere oggetto di contestazione.
Il fatto che un terreno sia indicato nelle mappe catastali come compreso nel demanio marittimo dimostra che è stata a suo tempo espletata la procedura di delimitazione di cui al combinato disposto dell'art. 32 c.n. e art. 58 regol. cod. nav., sicchè, in assenza, quindi, di alterazioni dello stato di fatto, quali determinate da sconvolgimenti del terreno o da fenomeni di spostamento della linea di battigia per cause naturali, la natura demaniale del medesimo terreno, così come verificata e registrata, non può essere oggetto di contestazione.
Le risultanze catastali ben possono costituire idoneo supporto istruttorio per individuare eventuali casi d'illegittima occupazione dei beni demaniali marittimi o dei terreni collocati nelle fasce di rispetto, atteso che, a termini dell'art. 950 c.c., le mappe catastali rappresentano comunque mezzi di prova dotati di sufficiente grado di attendibilità.
Le mappe catastali, avendo portata ricognitiva, sono inidonee a costituire strumento di certa definizione dei confini tra demanio marittimo e proprietà privata, infatti le mappe catastali non possono costituire uno strumento sicuro per determinare la linea di confine del demanio marittimo, che per eventi naturali è soggetta a notevoli variazioni nel corso del tempo.
Le mappe catastali, in relazione alla natura demaniale di un bene che si assume di pertinenza del demanio marittimo, devono ritenersi solo strumenti di pubblicità, senza efficacia costitutiva.
In tema di reati demaniali l'indicazione di un terreno nelle mappe catastali come compreso nel demanio marittimo comprova che è stata, a suo tempo, espletata la procedura di delimitazione di cui al combinato disposto dell'art. 32 cod. nav., e art. 58 reg. att. nav.; cosicchè in assenza di successive alterazioni dello stato di fatto la natura demaniale del medesimo terreno, così come verificata e registrata, non può essere oggetto di contestazione.
Le risultanze catastali ben possono costituire idoneo supporto istruttorio per individuare eventuali casi d'illegittima occupazione dei beni demaniali marittimi (o dei terreni collocati nelle fasce di rispetto), atteso che, a termini dell'art. 950 c.c., le mappe catastali rappresentano comunque mezzi di prova dotati di sufficiente grado di attendibilità.
Il fatto che un terreno sia indicato nelle mappe catastali come compreso nel demanio marittimo dimostra che è stata a suo tempo espletata la procedura di delimitazione di cui al combinato disposto degli artt. 32 c.n. e art. 58 regolamento di attuazione per la navigazione marittima, sicchè, in assenza di alterazioni dello stato di fatto, quali determinate da sconvolgimenti del terreno o da fenomeni di spostamento della linea di battigia per cause naturali, la natura demaniale del medesimo terreno, così come verificata e registrata, non può essere oggetto di contestazione.
Il fatto che un terreno sia indicato nelle mappe catastali come compreso nel demanio marittimo dimostra che è stata a suo tempo espletata la proc...