Il termine di trenta giorni fissato dall'art. 27, secondo comma, del D.P.R. 6 agosto 2001, n. 327, non è perentorio ma dilatorio: le parti possono agire per la determinazione giudiziale dell'indennità almeno trenta giorni dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, e fino alla scadenza del termine perentorio di cui all'art. 54, secondo comma, del D.P.R. 6 agosto 2001, n. 327 citato.