Alla luce del disposto di cui all'art. 48 e segg. della L. n. 2359/18652 ed oggi DPR 327/2001, ove il proprietario espropriato non abbia accettato l’indennità offerta o non sia addivenuto ad un accordo amichevole, il pagamento di essa va sempre effettuato alla Cassa depositi e prestiti, con deposito che ha valore liberatorio per l’ente espropriante e che costituisce un mezzo di tutela per gli eventuali terzi lesi dalla espropriazione.