L'espropriazione parziale, delineata dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40, si configura soltanto quando la parte espropriata e la parte non espropriata siano elementi di un "unicum" sotto il profilo funzionale ed economico; e sia la mera espropriazione della prima con il conseguente suo distacco dalla parte residua ad influire oggettivamente in modo negativo su quest'ultima, sì da comportare la necessità di indennizzarne la diminuzione di valore.