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Testo Unico sull'immigrazione: cittadinanza, residenza, estradizione

La legge 91/1992, in materia di cittadinanza, pone tra i requisiti per l’acquisto il carattere legale della residenza. La nozione di residenza è stata in genere intesa come residenza anagrafica, mutuando tale interpretazione dall’art.1 del d.p.r. n.572 del 1993, ove la residenza legale è definita come condizione dello straniero che ha assolto ai necessari oneri anagrafici. In questo caso l’iscrizione anagrafica da semplice elemento presuntivo diviene requisito per l’acquisto di cittadinanza

Reati relativi alla tratta di esseri umani e reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

In ambito internazionale l’elemento distintivo dell’area di applicazione dei Protocolli addizionali alla Convenzione di Palermo contro la tratta di persone e contro il traffico di migranti, è fondato sul consenso della vittima all’espatrio: estorto o viziato, in concreto od in via presuntiva, nel Protocollo contro la tratta di persone; sussistente nel Protocollo contro il traffico di migranti. Tale discrimine orienta in larga misura il rapporto tra i delitti e l'art.12 del d.lgs.286/1998

La Decisione Quadro 2003/568/GAI e la corruzione nel settore privato

La definizione della corruzione nell’ordinamento italiano trova un legame costituzionale nell’art.98 della Carta Fondamentale, in forza del quale l’attività degli incaricati di pubblico servizio, tramite le funzioni o i servizi svolti, è rivolta alla soddisfazione dei bisogni fondamentali dei cittadini e si svolge al servizio esclusivo della Nazione. Sulla base di questi principi la corruzione ha trovato una sua disciplina specifica nel settore penalistico, in particolare nell'ambito codicistico

L'Unione europea contro la corruzione tra privati: la Decisione Quadro 2003/568/GAI

La globalizzazione ha portato all'incremento degli scambi commerciali, per cui i casi nazionali di corruzione hanno cominciato ad apparire come un problema transnazionale. L’azione delle Istituzioni comunitarie contro la corruzione ha come punto di partenza l’adozione da parte del Consiglio di un atto che stabilisce un protocollo della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee. Il protocollo contiene definizioni di sanzioni armonizzate per i reati di corruzione

La Decisione Quadro 2003/568/GAI: relazione di valutazione

Con la relazione di valutazione la Commissione ha ritenuto insoddisfacente il livello di recepimento della decisione quadro nelle legislazioni nazionali, specie per quel che attiene ad alcuni aspetti delle disposizioni di cui agli artt. 2 (che definisce come illecito penale le condotte di corruzione attiva e passiva nel settore privato) e 5 (responsabilità delle persone giuridiche). Venendo alla legislazione italiana, la Commisisone ha rilevato il nostro ordinamento particolarmente vulnerabile

La lotta alla corruzione all’interno della Unione Europea

La UE, oltre a cercare di armonizzare i diritti penali dei singoli Stati Membri, poteva anche adottare propri provvedimenti normativi. Questo è quello che avvenne a partire dalla metà degli anni 90 con due regolamenti per definire il concetto di irregolarità e per consentire accertamenti investigativi tramite controlli sul posto, nonché di una decisione ed un regolamento per istituire e disciplinare l’azione di un vero e proprio organismo investigativo, l’Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode

U.E. e la lotta alla corruzione: le Staff Regulations

La UE ha cercato di stigmatizzare nelle proprie norme di condotta interne per i propri dipendenti, le Staff Regulations, situazioni di criticità che, se non integrano di per sé corruzione, possono essere spie di situazioni da approfondire e devono, quindi, essere evitate dai propri dipendenti; ci si riferisce, in particolare, alla vasta gamma di situazioni qualificabili come “conflitto di interessi”, con prescrizioni quali divieti di accettare regali o doni di valore senza previa autorizzazione

Attuazione internazionale del protocollo alla Convenzione PIF

Anche il protocollo sulla corruzione è stato attuato dall’Italia con la legge 29.9.2000 n. 300, la stessa con cui fu attuata la Convenzione PIF. Con la stessa legge è stata data attuazione anche ad altri strumenti giuridici: alla Convenzione UE contro la corruzione, alla Convenzione OCSE, ed è stato attuato anche il protocollo della Convenzione PIF relativo all’interpretazione pregiudiziale della Corte di Giustizia della Convenzione stessa. La norma probabilmente più significativa è l’art. 3

Il Protocollo sulla interpretazione della Corte di Giustizia

Il protocollo sull'interpretazione in via pregiudiziale della Corte della Convenzione PIF è una conseguenza logica, dell’art. K3 del Trattato di Maastricht, secondo cui le Convenzioni elaborate sulla base dello stesso articolo potevano prevedere la competenza della Corte di Giustizia ad interpretarne le disposizioni e a risolvere le controversie di applicazione. L’art. 35 del Trattato sull'UE ribadisce lo stesso concetto, lasciando al singolo Stato membro la scelta se accettarne la giurisdizione

Il secondo protocollo alla Convenzione PIF: il riciclaggio

Il protocollo si propone di adattare le legislazioni nazionali per prevedere la responsabilità degli enti nei casi di frode, corruzione attiva e riciclaggio compiuti per un loro beneficio, ma solo nei limiti in cui tali atti abbiano recato un danno alle finanze comunitarie. Il riciclaggio, in particolare, è percepito quale atto assai pericoloso in quanto impedisce il recupero di quanto oggetto di frode o corruzione e, per questo l'intenzione è quella di introdurre più efficaci misure di confisca

Il secondo protocollo alla Convenzione PIF: il rapporto con altri strumenti giuridici

L’art. 12 rende applicabili una serie di previsioni della Convenzione PIF ai fatti di riciclaggio. In particolare, in virtù di tale rinvio, la responsabilità penale dei dirigenti delle imprese (art.3), le norme sull'estradizione (art.5) e sulla cooperazione (art.6) della Convenzione si applicano anche nei procedimenti per riciclaggio. Ugualmente si applicano le norme sulla competenza (art.4 della Convenzione) per assicurare comunque la perseguibilità dei reati quando i fatti riguardano più Stati

Altri strumenti internazionali in materia di riciclaggio

L’attenzione al riciclaggio a livello internazionale è legata all'idea che sia un reato collegato ai profitti del traffico di stupefacenti, e un mezzo con cui si finanzia il terrorismo internazionale. Da una nozione originaria di riciclaggio come condotta collegata ai proventi del traffico illecito di droga, lo stesso è stato poi collegato anche a reati gravi in generale, commessi da organizzazioni criminali composte da più di due persone, ma anche espressamente alla frode e alla corruzione

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