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La pubblicazione dell'atto nel B.U.R. e la decorrenza dei termini decadenziali per l'impugnativa giurisdizionale

Nel sistema precedente l’art. 41, co. 2, c.p.a. la pubblicazione di un atto amministrativo nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione non poteva, ai fini dell’impugnativa giurisdizionale, integrare comunque una «piena conoscenza».

Decorrenza dei termini decadenziali per l'impugnativa giurisdizionale in caso di plurime pubblicazioni dell'atto

In presenza di una pluralità di pubblicazioni del medesimo provvedimento, tutte imposte dalla legge, il termine per la notificazione del ricorso, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 1034/1971, decorre dalla scadenza del termine dell’ultima pubblicazione.

Termine per la proposizione del ricorso avverso una norma regolamentare

Il termine per la proposizione del ricorso avverso una norma regolamentare decorre non dalla pubblicazione, ma dal momento in cui interviene l'atto applicativo che attua la regola dettata in via astratta e generale, in quanto è in tale momento che l'interesse a ricorrere diviene concreto ed attuale.

Decorrenza dei termini decadenziali per l'impugnativa avvero il silenzio della P.A.

Il termine annuale previsto dall’art. 31, comma 2, del cod. proc. amm., deve essere calcolato dalla scadenza del termine di trenta giorni ordinariamente previsto per provvedere sull’istanza, cui deve essere aggiunto il periodo di sospensione feriale.

Termine di impugnazione delle ordinanze della Capitaneria di Porto

Il termine per l'impugnazione delle ordinanze con cui la Capitaneria di Porto fissa le tariffe dei servizi decorre dall'ultimo giorno di pubblicazione del provvedimento nell'albo della Capitaneria di Porto.

Decorrere del termine per l'impugnazione del titolo edilizio lesivo

Una volta percepita la lesività, nella propria sfera giuridica, del titolo edilizio rilasciato, è onere dell’interessato promuovere l’azione giurisdizionale con riserva di motivi aggiunti all’esito della avvenuta completa conoscenza dell’atto impugnato.

La richiesta di copia degli atti non prova la "piena conoscenza" del provvedimento

La semplice richiesta di copia degli atti non prova affatto che il ricorrente fosse già a conoscenza dell'esatto contenuto del progetto assentito e, dunque, dell'effettiva portata dell'intervento, con particolare riferimento alle distanze previste dalle costruzioni esistenti e dai confini, alla consistenza delle aree interessate, alle quote di realizzazione delle opere.

L’esposizione del cartello di cantiere non fa decorrere il termine di impugnazione del permesso di costruire

La decorrenza del termine per impugnare il permesso di costruire non può farsi risalire all’affissione del cartello di cantiere e neppure dall’inizio dei lavori.

Decorrenza del termine di impugnazione di una concessione edilizia

Ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione di una concessione edilizia, occorre che le opere realizzate rivelino, in modo certo ed univoco, le loro caratteristiche e, quindi, l'entità delle violazioni urbanistiche e della lesione eventualmente derivante dal provvedimento, in ragione del carattere rigoroso che deve rivestire la prova della tardività che fa carico al soggetto che la eccepisce, siccome preclusiva dell'esercizio del diritto di azione.

Impugnabilità della rimessione in pristino stato dei luoghi interessati da attività estrattiva

L'ordine di rimessione in pristino stato dei luoghi interessati dall’attività estrattiva riveste un carattere immediatamente lesivo.

Impugnabilità delle sentenze amministrative: cumulo di domande tra gli stessi soggetti

In tema di impugnazioni, in caso dì cumulo di domande tra gli stessi soggetti, è da considerare non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita, solo la sentenza con la quale il giudice si pronunci su una (o più) di dette domande con prosecuzione del procedimento per le altre, senza disporre la separazione e senza provvedere sulle spese in ordine alle domande così decise, rinviandone la relativa liquidazione all'ulteriore corso del giudizio

Impugnazione delle sanzioni amministrative

L'Amministrazione che abbia irrogato una sanzione pecuniaria per l'estrazione di un quantitativo di materiale superiore a quello autorizzato, può essere condannata dal G.A. alla restituzione di una parte della somma incassata, qualora sia accertato che non vi è stato alcun superamento del limite consentito; questo, se vi è stata l'impugnazione dell'ordinanza che sospendeva l'attività di cava, anche a prescindere da una domanda di annullamento del provvedimento sanzionatorio.

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