Irreperibilità, o rifiuto di ricevere la copia (art. 140 c.p.c.): presupposti e procedimento

Per ragioni di chiarezza espositiva, prima di passare ad esaminare il recente intervento della Corte costituzionale sulla norma in commento, e le conseguenze che ne sono derivate, è forse opportuno fare un breve accenno ai presupposti che permettono il ricorso ad una procedura del genere che, come è noto, è consentita sempre che il luogo di residenza, dimora o domicilio sia stato esattamente individuato, e che la consegna non possa essere effettuata per difficoltà di ordine materiale (quali la momentanea assenza o il rifiuto di riceversela opposto dalle persone indicate dall’art. 139 c.p.c.).
Per tale ragione, se esistono elementi idonei a far sorgere il dubbio circa la esattezza della individuazione di quei luoghi, l’ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere le opportune ricerche, ed il giudice deve poi procedere alle relative verifiche, per poter decidere sulla validità della notifica effettuata, ed eventualmente disporne la rinnovazione .
Q... _OMISSIS_ ...naturalmente, che alla notifica ex art. 140 c.p.c. non sia possibile ricorrere le volte in cui un eventuale trasferimento di residenza, ancorché non annotato nei registri anagrafici, fosse conosciuto dal richiedente, o comunque conoscibile con l’ordinaria diligenza, perché in tal caso sorgerà l’obbligo di eseguire la notifica, ex art. 139 c.p.c nel luogo di residenza effettiva .
Va anche chiarito che, nel caso in cui la notificazione sia stata eseguita secondo le modalità dell’articolo in esame, si presume che in quel luogo si trovi la residenza ( o la dimora, o il domicilio) del destinatario, ma tale presunzione è superabile con qualsiasi mezzo di prova, e non occorre la querela di falso, per cui, in caso di contestazione, compete al giudice di compiere il relativo accertamento in base alle prove fornite dalle parti, al fine di stabilire validità ed efficacia della notificazione .


3.2. Il procedimento


... _OMISSIS_ ...resupposti la cui presenza consente (e limita) il ricorso al procedimento in commento, conviene ora passare ad esaminarne le caratteristiche, e poi i problemi che in relazione ad esso possono porsi.
È sin troppo ovvio che tutti gli adempimenti prescritti dalla norma hanno carattere essenziale, e pertanto la assenza anche di uno soltanto di essi comporta la nullità della notifica, che però è stata ritenuta sanata per raggiungimento dello scopo nella ipotesi in cui, pur essendo mancata la affissione, sia stata ricevuta – e quindi nel momento in cui ciò sia avvenuto – la raccomandata informativa .
Ed è bene chiarire che la attestazione dell’avvenuto compimento delle formalità prescritte deve risultare dalla relata e che la intervenuta esecuzione deve essere precisata in modo specifico per ciascuna di esse, non essendo permesso all’ufficiale notificatore di limitarsi a dare atto di avere effettuato “gli avvisi di legge” .
... _OMISSIS_ ...complesso è il problema della configurabilità di possibili vizi della notifica conseguenti alla tempistica con la quale le varie formalità previste dalla norma in esame dovessero essere state espletate, in quanto la Corte ha ritenuto che, pur nel silenzio della legge, esse debbano essere adempiute “in uno stesso contesto temporale”, senza peraltro darsi poi carico di definire l’esatta portata di una affermazione del genere, della quale non si rinviene traccia nella disposizione di legge .
Di nuovo, un obiter dictum – per respingere il motivo di ricorso sarebbe stato sufficiente affermare che non è necessario che quelle formalità vengano espletate nello stesso giorno - rischia di suscitare non poche perplessità ed incertezze: che cosa significa “in uno stesso contesto temporale”? Una settimana? Due? Un mese?
E da dove dovrebbe desumersi quest’obbligo di eseguirle in uno stesso contesto temporale, obbligo del quale ne... _OMISSIS_ ...i è traccia alcuna, una volta che siano stati comunque rispettati i termini spettanti al destinatario?
Quanto ai singoli adempimenti di cui il procedimento si compone - deposito alla casa comunale ed affissione alla porta - vi è davvero poco da dire: forse, basta precisare che deve trattarsi della sede del comune, che non può essere sostituita da un ufficio posto in una frazione di esso e che l’avviso deve essere attaccato alla porta dell’abitazione, e non al portone dell’edificio condominiale .

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