La raccomandata in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia (art. 140 c.p.c.)

3.3.1. Il momento del perfezionamento, e la pronunzia della Corte Costituzionale


Molto più complicato, invece, è il problema della raccomandata, in relazione al quale la notifica con le modalità in esame, come è noto, ha di recente subito significative modifiche ad opera della Corte Costituzionale che ha sancito che, ai fini del perfezionamento della procedura di notificazione in commento, la semplice spedizione della raccomandata non possa più essere considerata sufficiente .
Il Giudice delle leggi si era reiteratamente occupato della disciplina in parola e la aveva ogni volta ritenuta conforme al dettato costituzionale in quanto aveva sempre reputato che la norma realizzasse un ragionevole contemperamento degli interessi del destinatario dell’atto a vedersene assicurata la conoscibilità, con quelli del richiedente «sul quale possono gravare oneri di notifica entro termini di decadenza» (così, in motivazione, la ... _OMISSIS_ ...75).
Reinvestita della questione, la Corte ha preliminarmente giustamente sottolineato come, dopo le decisioni che hanno introdotto il principio della scissione del momento di perfezionamento delle notifiche, in forza del quale l’istante è in grado di evitare qualsiasi decadenza con la semplice richiesta di notificazione, tale ultimo interesse non è più rilevante, e non può quindi concorrere a restringere l’area di tutela accordata a quelli del destinatario, il quale – se la notifica dovesse perfezionarsi con la semplice spedizione della raccomandata – subirebbe una ingiustificata compressione dell’intervallo temporale per lo svolgimento delle sue attività difensive.
Compressione che non potrebbe più essere giustificata dall’esigenza di non esporre il richiedente la notifica al rischio di decadenze, visto che queste ultime sarebbero già state evitate con la semplice richiesta all’ufficiale giudiziario, e che ne... _OMISSIS_ ...o non potrebbe trovare una spiegazione neppure in un ipotizzato obbligo del destinatario di non allontanarsi dalla propria abitazione senza predisporre le cautele necessarie ad assicurare la ricezione degli atti, perché un dovere di questo genere sarebbe del tutto anacronistico, ed assolutamente incompatibile con le esigenze di rapidità degli spostamenti che sono proprie della vita moderna.
Per questo, il Giudice delle leggi ha ritenuto che quel bilanciamento degli interessi già più volte passato indenne al suo vaglio fosse ormai non più ragionevole e, nello stesso tempo, che si fosse venuta a creare una disparità di trattamento rispetto alle notifiche mediante posta del tutto ingiustificata, in quanto la scelta di eseguire la notifica mediante un procedimento piuttosto che l’altro è rimessa all’ufficiale giudiziario ed al richiedente la notificazione, e cioè a soggetti che oggettivamente non hanno alcun interesse alla effettività della conoscenza del... _OMISSIS_ ... parte del destinatario.
Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte costituzionale ha differito il perfezionamento della notifica eseguita ai sensi della norma in parola, stabilendo che essa si possa ritenere completata soltanto con il ricevimento della raccomandata informativa o, comunque, con il decorso di dieci giorni dalla sua spedizione.
A seguito di quell’arresto, e forse coerentemente con la mutata funzione che la raccomandata informativa ha oggi assunto nell’ambito del procedimento di notificazione ex art. 140 c.p.c., sembrerebbe che la più recente giurisprudenza della Corte si stia orientando a ritenere che il relativo avviso di ricevimento costituisca un elemento indispensabile per il perfezionamento della fattispecie, per cui la sua mancanza determinerebbe la nullità della notificazione .


3.3.2. La funzione dell’avviso di ricevimento, e le conseguenze della sua assenza: il contrasto tra le Sezioni Unite... _OMISSIS_ ...
Sulla funzione dell’avviso in parola, e quindi in ordine alla sua rilevanza sulla validità della notificazione eseguita secondo la procedura in commento, però, pochi anni fa si è ancora una volta verificato un contrasto nell’ambito non semplicemente della Corte Suprema, ma delle stesse Sezioni Unite.
Nel 2005, infatti, con la sentenza n. 458, esse hanno precisato che l’avviso di ricevimento, nella ipotesi di notifica ex art. 140 c.p.c serve esclusivamente a confermare la sussistenza dei presupposti che consentono il ricorso a quella tipologia di notificazione, e dunque sostanzialmente che esso non sia altro che un ulteriore elemento che concorre a far presumere la regolarità della notifica eseguita in quelle forme .
Con quella medesima decisione, la Corte ha avuto anche modo di sottolineare come la funzione dell’avviso di ricevimento, nelle notifiche mediante posta (nelle quali esso effettivamente prova che la consegna sia ... _OMISSIS_ ...ciò che la notifica sia stata eseguita, e dunque esista) sia ben diversa da quella che lo stesso avviso svolge nel procedimento ex art. 140 c.p.c., del quale esso si limita a confermare la esistenza dei presupposti di validità.
Del resto, è noto che, nella ipotesi di notifica ex art. 140 c.p.c. quella esistenza si presume, ed è quindi evidente che la assenza dell’avviso può incidere sulla stessa configurabilità della concordanza degli indizi su cui qualsiasi presunzione si fonda.
La sentenza in parola, come si vede, ha attribuito all’avviso di ricevimento della raccomandata spedita ex art. 140 c.p.c. la funzione di confermare il raggiungimento dello scopo, e quindi ha stabilito che la sua eventuale assenza incide sì sulla validità della notificazione (in quanto impedisce di raggiungere lo scopo di assicurare la conoscenza legale) ma non impedisce la attivazione degli strumenti di sanatoria.
Soltanto tre anni dopo, però, con la sent... _OMISSIS_ ...l 4 febbraio del 2008, quelle stesse Sezione Unite hanno radicalmente modificato il proprio orientamento, ed hanno affermato che l’avviso di ricevimento, tanto nelle notificazioni mediante posta quanto in quelle in commento, rappresenterebbe non un elemento costitutivo della fattispecie, ma esclusivamente la prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, per cui la sua mancanza non provocherebbe la nullità della notifica (e dunque non consentirebbe l’ordine di rinnovazione ex art. 291 c.p.c.) ma determinerebbe l’assenza di prova in ordine alla instaurazione del contraddittorio, con la conseguente impossibilità di disporre la rinnovazione della notifica, cui farebbe seguito la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (salva l’ipotesi in cui dovessero sussistere i presupposti per la remissione in termini del notificante per produrre l’avviso non depositato tempestivamente) .
Anche se il con... _OMISSIS_ ...idenziato sarà ovviamente risolto dal consolidarsi di uno dei due orientamenti nelle pronunzie successive, conviene forse approfondire l’indagine.
Se il procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. si perfeziona comunque, oltre che con la consegna della raccomandata, decorsi i dieci giorni dalla sua spedizione, è evidente che, al fine di offrire la relativa prova, l’avviso di ricevimento è irrilevante: basta dimostrare la intervenuta spedizione, e il decorso del lasso temporale introdotto dalla Corte.
Appare quindi evidente che lo scopo dell’avviso non è quello; la verità, è che l’avviso di ricevimento, in una situazione del genere, come aveva giustamente rilevato la stessa Corte soltanto pochi anni prima, non svolge altra funzione che quella di confermare, per il tramite dei dati indicati dall’ufficiale postale, che sussistevano i presupposti per il ricorso al procedimento ex art. 140 c.p.c., e ciò al fine di concorrere a fon... _OMISSIS_ ...ione di validità della notifica eseguita .
In sostanza, dunque, può ritenersi sostanzialmente pacifico che l’avviso di ricevimento in parola serve per dimostrare non l’avvenuta esecuzione della notifica (della quale esiste già una prova adeguata) ma il fatto che effettivamente il destinatario avesse, con il luogo
indicato dal richiedente, un rapporto tale da giustificare il ricorso alla procedura di cui all’art. 140 c.p.c. anche se poi, come abbiamo visto, le stesse Sezioni Unite hanno tratto dalla sua assenza conclusioni del tutto differenti
Rapporto che tuttavia – come abbiamo ricordato sopra – la Corte stessa ha più volte chiarito potersi presumere sulla base della avvenuta esecuzione delle notificazioni ex art. 140 c.p.c.; anche per questo, l’affermazione secondo cui il mancato deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, con la quale si dia notizia della avvenuta notificazione ... _OMISSIS_ ....c., comporterebbe la carenza di prova in ordine alla stessa instaurazione del contraddittorio, con conseguenze sostanzialmente analoghe a quelle prodotte dalla inesistenza, sembra costituire una vera e propria forzatura, tra l’altro in contrasto con gli stessi principi che la Corte ha dettato in altri casi.
In tale prospettiva, appare evidente che la soluzione prescelta nel 2005 si manifesta (non soltanto di maggiore ragionevolezza ma anche più) rispettosa del dato normativo, ed è forse per questo che le più recenti decisioni delle Sezioni semplici, dopo l’arresto della Corte Costituzionale, sembrerebbero orientate a recuperarla, attribuendo a quell’avviso di ricevimento una portata costitutiva che consenta di attivare quei meccanismi di sanatoria che permettono di pervenire a quella decisione sul merito che costituisce lo scopo ultimo del processo civile.
In relazione alla raccomandata, va infine precisato che è stato ritenuto che:
... _OMISSIS_ ...a ex art. 140 c.p.c. resta valida, quand’anche la raccomandata sia stata ricevuta dallo stesso richiedente la notificazione, convivente con il destinatario, conclusione che però forse risente del fatto che, in quell’epoca, era pacifico che, ai fini della validità, fosse sufficiente la spedizione della raccomandata, restando del tutto irrilevante la fase successiva, e che perciò probabilmente oggi dovrebbe formare oggetto di una nuova riflessione;
2) è irrilevante la eventuale erronea indicazione della data di udienza che sia contenuta in essa, in quanto quel che conta è la data contenuta nell’avviso affisso .

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