Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio (art. 139 c.p.c.)

2.1. La notificazione nel comune di residenza


È noto che, se non avviene a norma dell’art. 138 c.p.c., la notificazione deve essere fatta, in primo luogo, nel comune in cui il destinatario ha la residenza, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio, o esercita l’industria o il commercio.
La giurisprudenza appare sostanzialmente monolitica nell’affermare che l’art. 139 c.p.c., nel prevedere che, se la notifica si esegue nel luogo di residenza, la consegna possa essere effettuata nella casa di abitazione del destinatario, o dove questo ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, indica una serie di possibilità tra di loro alternative, ma non fissa un ordine da rispettare .


2.2. La nozione di residenza, e la relativa prova: residenza anagrafica e residenza effettiva

Quanto alla nozione di residenza, è agevole rendersi conto che essa coincide... _OMISSIS_ ...dimora abituale, e quindi che le risultanze anagrafiche hanno un valore meramente presuntivo, e possono essere superate da una prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento.
Assai significativo, in tal senso, è l’orientamento secondo cui la prova contraria, idonea a superare la presunzione che si può ricavare dalle risultanze anagrafiche, può essere tratta dalle dichiarazioni e dal comportamento del consegnatario della copia dell’atto, per cui deve essere ritenuta valida la notifica eseguita nelle mani di persona che si era qualificata come padre convivente, e che aveva accettato l’atto, ancorché le risultanze anagrafiche indicassero una diversa residenza del destinatario .
Nella stessa prospettiva, deve essere ritenuta valida la notificazione presso la residenza dichiarata nel contratto di cui con l’atto notificato venga richiesta la esecuzione, sebbene tale residenza sia diversa da quella risultante dai registri a... _OMISSIS_ ...F| Ed anzi, va precisato che, considerato che la notificazione presso la residenza (o dimora) effettiva costituisce oggetto di un vero e proprio obbligo cui non ci si può sottrarre invocando le diverse risultanze anagrafiche, in quanto esse hanno un valore soltanto presuntivo, deve essere ritenuta nulla la notifica eseguita presso quella anagrafica, e non presso la residenza effettiva della quale il richiedente sia a conoscenza .
È bene chiarire, però, che le regole sopra ricordate tornano applicabili sempre che – e soltanto se - il luogo di effettiva residenza o dimora sia realmente conosciuto, o comunque conoscibile mediante l’uso della normale diligenza .


2.3. Casa di abitazione, ufficio, luogo in cui si esercita l’industria o il commercio


Se la nozione di casa di abitazione è, più o meno, pacifica, come in fondo lo sono i criteri in relazione ai quali può ritenersene acquisita la prova, assai p... _OMISSIS_ ...ella di “ufficio”, nel quale egualmente la notifica può essere eseguita.
È ovvio che dovrà essere reputato tale quello creato, organizzato e diretto dal destinatario per la gestione dei propri affari, ma dovrà essere ricompreso in un concetto del genere anche il luogo nel quale il destinatario esercita la propria attività lavorativa o, comunque, qualsiasi posto in relazione al quale sia configurabile un rapporto di fatto tra soggetto e luogo tale da rendere assai probabile la tempestiva ricezione della notifica da parte del notificando .
Nel tentativo di dare una definizione unitaria delle varie ipotesi, la Corte Suprema ha cercato di estrapolare una regola generale che consentisse di stabilire, nei differenti casi che possono verificarsi, se il presupposto cui la norma subordina la validità della notificazione possa dirsi esistente oppure no, ed ha ritenuto che un criterio del genere debba essere individuato nella esistenza di una relazione tra... _OMISSIS_ ... luogo della consegna che, per le sue caratteristiche di stabilità, sia tale da far ritenere ragionevole
presumere che il notificando possa conoscere gli atti che vengano consegnati in quel posto .
In sostanza, si è così finito con l’invertire i termini del problema: se esiste una relazione con il luogo che sia stabile, e tale da far ritenere probabile la conoscibilità dell’atto consegnato a chi dovesse trovarsi lì presente, quello sarà “ufficio” e pertanto la notifica dovrà essere ritenuta valida .
Appare evidente che una soluzione del genere presenta un inconveniente assai grave: quello di lasciare uno spazio enorme alla discrezionalità di chi decide, con il conseguente rischio che valutazioni differenti, operate magari in gradi di giudizio diversi, possano provocare la dichiarazione di nullità di tutto quel che è stato fatto nelle fasi precedenti.
In tale prospettiva, è addirittura ovvio ... _OMISSIS_ ...volta dovessero sussistere dubbi, la immediata rinnovazione dell’atto consentirà di scongiurare il pericolo che la invalidità che dovesse essere rilevata soltanto in un momento successivo possa travolgere la attività che nella regolarità della notificazione dell’atto introduttivo trovava il suo indefettibile presupposto.
Particolarmente complessa si è rivelata, naturalmente, la applicazione del principio individuato dalle Sezioni Unite per stabilire cosa potesse essere considerato “ufficio” alle notifiche eseguite nei confronti di enti quali il condominio, in relazione ai quali l’assenza di un sistema di pubblicità legale della rappresentanza pone un problema di raggiungimento del destinatario che è di soluzione non sempre facile.
Per le caratteristiche di quegli enti, infatti, spesso è oggettivamente difficile individuare le generalità del soggetto legittimato a rappresentarli, e la notifica eseguita presso lo stabile condomin... _OMISSIS_ ...rgere il dubbio se esso possa essere qualificato come “ufficio” dell’amministratore.
La Corte, applicando il principio generale sopra ricordato, ha tentato di fugarli dando una risposta che appare oggettivamente corretta (anche se per la verità di non sempre agevole riscontro) ed ha sancito che la notifica all’amministratore presso lo stabile condominiale può essere ritenuta valida se in quei luoghi esista una organizzazione che consenta di garantire la reperibilità dell’amministratore, e quindi di far reputare probabile che gli atti consegnati lì siano per lui conoscibili .

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