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Cassazione civile sez. un., 23 marzo 2011, n. 6594

Con citazione, notificata in data 20/24.11.2008 XY hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto-Sez. Distaccata di Martina Franca il Comune per sentirli condannare al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata utilizzabilità a fini edificatori di una superficie di terreno di proprietà della società attrice...

Consiglio di Stato, sez. V, 24 febbraio 2011, n. 1195

La sentenza impugnata ha accolto, in parte, il ricorso proposto dall’attuale appellante, per l’annullamento della deliberazione adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna, n. 7/12 del 22.2.2005, con la quale era stato sciolto il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale Sarda Trasporti “ARST”, di cui il ricorrente era componente, ed era stato nominato il commissario straordinario, nonché per la condanna dell’amministrazione regionale al risarcimento dei danni derivanti dal provved

Consiglio di Stato, sez. V, 28 maggio 2010, n. 3397

Con avviso pubblico del 21.1.2005, il Dirigente del Settore Attività Produttive del Comune di Taranto indiceva la procedura per l’assegnazione di n. 11 autorizzazioni per l’attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste

Consiglio Stato, sez. VI, 8 settembre 2009, n. 5266

La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne esclusivamente la quantificazione della pretesa risarcitoria, rapportata alla revoca - ritenuta illegittima in sede giudiziale

Origini e ratio dell'istituto della messa alla prova del minore

Attraverso tale istituto si offre, infatti, al minore la possibilità di ottenere la sospensione del processo e di iniziare un percorso, monitorato dal tribunale e gestito dai servizi sociali ministeriali e territoriali, attraverso il quale il giovane può gradualmente assimilare le regole atte a reinserirlo correttamente nel contesto sociale.

Natura giuridica della messa alla prova del minore

All’interno dell’ordinamento italiano, per quanto riguarda la natura giuridica della messa alla prova, essa viene considerata come una causa di estinzione della punibilità, ed in particolare, come causa di estinzione del reato. Tra le cause di estinzione della punibilità infatti, il nostro codice penale distingue tra cause di estinzione del reato e della pena.

Presupposti oggettivi della messa alla prova del minore

Sotto il profilo oggettivo, occorre premettere che punto di partenza per l’analisi dell’istituto della messa alla prova è il fatto che il minore sia entrato nel circuito penale a seguito della commissione di un reato e che quindi vi sia stata una notitia criminis .

L'avvio della procedura di messa alla prova

La sospensione del processo con messa alla prova rappresenta, dal punto di vista della difesa, un espediente processuale ottimale, soprattutto in ragione della possibilità dell’esito positivo di tale esperimento, che non lascia tracce nel casellario giudiziale del minore, estinguendo il reato.

La decisione di mettere alla prova il minore

Una volta che sia stata presa l’iniziativa in merito alla disposizione della prova, indipendentemente da chi ne sia stato il promotore, occorre sottolineare come la decisione di accoglimento appaia subordinata ad una pluralità di interventi. Nell’art. 28 d.P.R 448/1988 si richiede infatti che il giudice disponga la prova «sentite le parti», in applicazione del principio processuale generale del contraddittorio.

Il Progetto di Intervento

La domanda fondamentale che, pare doveroso porsi a questo punto è: che cosa vuol dire progettare un intervento educativo? Con la parola «educazione» si intende, convenzionalmente, «guidare e formare qualcuno, specialmente giovani, affinandone e sviluppandone le facoltà intellettuali e le qualità morali in base a determinati principi»

L'ordinanza del collegio

Tali decisioni vengono prese dal giudice mediante ordinanza motivata, nelle forme dell’art. 125 c.p.p.

Lo svolgimento della prova dei minori

Disposta, quindi, la sospensione del processo, inizia lo svolgimento della prova, la cui durata massima varia in relazione alla pena edittale prevista per i reati per i quali si procede: tre anni, per i reati per cui è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni, un anno negli altri casi.

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