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La nullità della notifica

Il giudizio in ordine alla configurabilità di quella incertezza deve essere condotto in relazione non alla sola relata di notifica, ma all’intero atto il cui contenuto può essere utilizzato per desumere le indicazioni mancanti, e colmare eventuali lacune .

L'irregolarità della notifica

E’ categoria i cui confini possono essere ricavati per differenza: costituiscono mere irregolarità tutte quelle deviazioni dal modello legale nelle quali il vizio abbia una gravità tanto lieve da non provocare la nullità (o la inesistenza).

L'istanza della notifica

A partire dalle notissime pronunzie con le quali la Corte costituzionale ha consacrato il principio della scissione tra il momento del perfezionamento della notifica per il richiedente rispetto a quello, diverso, in cui essa si completa per il destinatario , è di intuitiva evidenza che quello della notificazione è un procedimento in senso tecnico, e cioè un insieme di atti collegati funzionalmente, e preordinati al conseguimento di un fine unitario.

La competenza della notifica

La disciplina della competenza è assai semplice: ne esiste una concorrente dell’ufficiale giudiziario addetto alla sede al quale l’atto giudiziario si riferisce, e di quello del luogo in cui la notificazione deve essere eseguita, con la precisazione che quest’ultimo può svolgere i propri incarichi in tutti i modi previsti, mentre il primo può notificare al di fuori del proprio mandamento soltanto mediante posta.

La consegna dell'atto

È quella che costituisce, ovviamente la fase “centrale” dell’intero procedimento, ed è quella in relazione alla quale, naturalmente, è più facile che si celino le insidie; per questo, conviene forse essere pedanti, ed analizzarla dopo averla scomposta nei suoi vari, possibili segmenti

La relata di notifica

Pubblica fede la cui attribuzione, tuttavia, deve essere ritenuta condizionata dal rispetto dell’art. 148 c.p.c., che, come è noto, impone che la relazione di notificazione debba essere redatta in calce all’atto, all’evidente scopo di garantire la consegna di documenti completi, e rendere materialmente impossibile la loro manipolazione successiva alla notificazione

La scissione del momento di perfezionamento delle notificazioni: conseguenze processuali e sostanziali

E’ noto che, sino al 2002, il mancato perfezionamento della notifica non poteva essere considerato una forma autonoma di patologia: la notificazione, o si concludeva con la consegna dell’atto, oppure non poteva essere reputata tale, per cui semplicemente non esisteva.

Notifiche. L’esito negativo, e le possibilità di sanatoria: i presupposti, ed il contrasto sui rimedi esperibili

quid juris, nella ipotesi in cui si fosse verificato un mancato (o ritardato) perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, magari provocato non dalla negligenza dell’ufficiale giudiziario, ma da un’inesattezza dei dati contenuti nella cd. istanza di notificazione

Notificazioni a mani proprie

La norma, come è noto, prevede che l’ufficiale giudiziario debba eseguire la notificazione, di regola, a mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non sia possibile, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione di competenza.

Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio (art. 139 c.p.c.)

È noto che, se non avviene a norma dell’art. 138 c.p.c., la notificazione deve essere fatta, in primo luogo, nel comune in cui il destinatario ha la residenza, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio, o esercita l’industria o il commercio.

Le persone alle quali l’atto può essere affidato

Con riguardo alle persone alle quali l’atto può essere affidato – nella ipotesi in cui il destinatario non venga trovato sui luoghi - il secondo comma dell’art. 139 c.p.c. prescrive che la consegna possa essere effettuata ad una persona di famiglia, o addetta alla casa, all’ufficio o alla azienda purchè non minore di quattordici anni, o non palesemente incapace.

Irreperibilità, o rifiuto di ricevere la copia (art. 140 c.p.c.): presupposti e procedimento

se esistono elementi idonei a far sorgere il dubbio circa la esattezza della individuazione di quei luoghi, l’ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere le opportune ricerche, ed il giudice deve poi procedere alle relative verifiche, per poter decidere sulla validità della notifica effettuata, ed eventualmente disporne la rinnovazione .

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