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La comunicazione dei motivi ostativi

La comunicazione dei motivi ostativi costituisce il perno dell’art. 10-bis. Oltre a trarre da essa la propria rubrica, infatti, la disposizione dedica alla comunicazione quasi tutto il primo e parte del secondo e del terzo periodo.

Articolo 10 bis della legge 241/1990: la comunicazione dei motivi ostativi

Il contenuto della comunicazione consiste nei «motivi che ostano all’accoglimento della domanda» . L’analogia tra la formula adottata dall’art. 10-bis e il contenuto motivazionale del provvedimento non è sfuggita alla dottrina

Articolo 10-bis legge 241/1990: le osservazioni

Le osservazioni degli istanti sono regolamentate principalmente dal secondo periodo dell’art. 10-bis, per il quale «entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti» .

Articolo 10-bis legge 241/1990: negatività del provvedimento e obbligo motivazionale

La prima indicazione che l’art. 10-bis offre con riferimento al provvedimento si trova al primo periodo, laddove si fa espresso riferimento al solo «provvedi-mento negativo» .

Articolo 10-bis legge 241/1990: la mancanza del provvedimento. Silenzio-inadempimento, silenzio-assenso e silenzio-diniego

Simmetrica, per certi versi, all’ipotesi in cui il provvedimento non sia preceduto dal preavviso è l’ipotesi in cui il preavviso non sia seguito dal provvedimento. Analizzando alcune pronunce giurisprudenziali che si sono occupate di questo profilo, la dottrina ha riscontrato non poche interferenze tra l’art. 10-bis e le varie figure di silenzio conosciute dal nostro ordinamento.

Articolo 10-bis legge 241/1990: Il vero limite della comunicazione dei motivi ostativi

Nei suoi primi anni di vigenza, l’art. 10-bis è stato bersaglio di una fittissima schiera di critiche . A ben guardare, tuttavia, nessuna di esse coglie nel segno, perché non ve n’è una che non possa ritenersi astrattamente superabile in via ermeneutica. Il vero limite dell’art. 10-bis va dunque cercato altrove, e segnatamente nella cogenza che gli risulta attribuita dal dettato legislativo come interpretato dalla giurisprudenza già formatasi su questo tema.

Prima lettura dell’art. 10-bis L. 241/1990

Tra le numerose modifiche apportate alla legge sul procedimento amministrativo nel febbraio 2005 ha presto destato un certo stupore l’art. 10-bis, introdotto dall’art. 6 della legge di riforma e rubricato «comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza» .

La ratio dichiarata e le altre finalità dell'articolo 10-bis della legge 241/1990

è tesa ad introdurre un istituto procedimentale attraverso il quale ci si propone di limitare il contenzioso tra cittadino e pubblica amministrazione mediante la previsione di un ulteriore canale di comunicazione tra le parti precedente alla decisione finale

L’iniziativa di parte: nulla-osta paesaggistici, ricorsi amministrativi, ordinanze propulsive e d.i.a.

Il primo e più importante elemento su cui poggiano le eccezioni al preavviso di rigetto è dato dall’inciso di apertura dell’art. 10-bis che, facendo riferimento ai soli «procedimenti ad istanza di parte» , ha suscitato in dottrina non poche polemiche .

Le limitazioni di cui al quinto periodo dell'art. 10-bis legge 241/1990: i procedimenti previdenziali e le procedure concorsuali

Con l’intento di «trovare un contemperamento tra le esigenze di difesa e [...] di celerità dell’azione amministrativa» , l’ultimo periodo dell’art. 10-bis dispone che «le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali» .

Le differenti forme di patologia delle notifiche

La necessità di accertare immediatamente la regolarità di quel procedimento è, perciò, evidente: ogni sentenza di Cassazione che dichiara la invalidità della notificazione dell’atto introduttivo, comporta lo spreco di molti anni di attività giudiziaria in un sistema che non può permetterselo.

L'inesistenza delle notifiche

Il fenomeno della inesistenza della notificazione, come è noto, non è disciplinato dal legislatore, ed è relegato in limiti molto ristretti da parte della dottrina e della giurisprudenza, le quali reputano che essa possa essere ritenuta configurabile soltanto in quelle (rare) ipotesi in cui la notifica dell’atto sia stata eseguita in luogo od a soggetto che, oltre ad essere diversi da quelli dovuti, non abbiano alcuna attinenza, o riferimento o collegamento con il destinatario

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