Notifiche. L’esito negativo, e le possibilità di sanatoria: i presupposti, ed il contrasto sui rimedi esperibili

Restava però relegato sullo sfondo, quasi in agguato, un dubbio che generava una preoccupazione diffusa, ed in qualche misura inespressa: quid juris, nella ipotesi in cui si fosse verificato un mancato (o ritardato) perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, magari provocato non dalla negligenza dell’ufficiale giudiziario, ma da un’inesattezza dei dati contenuti nella cd. istanza di notificazione, proveniente dalla parte o dal suo procuratore?
Preoccupazione, ovviamente, destinata ad esplodere in tutta la sua rilevanza in relazione alla notifica delle impugnazioni (in senso lato) nelle quali un perfezionamento ritardato poteva comportare delicati problemi circa la configurabilità della decadenza, ed il conseguente passaggio in giudicato del provvedimento che formava oggetto del gravame.
La questione, sorta espressamente in relazione alla notifica dell’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito e/o domi... _OMISSIS_ ...aveva trasferito altrove il proprio studio, è stata giustamente rapidamente rimessa alle Sezioni Unite, sia per la sua particolare rilevanza, che per evitare il possibile contrasto di orientamenti tra quelle semplici, e quel Consesso aveva dato ad essa una soluzione rigorosa, anche se forse, dal punto di vista pratico, un po’ farraginosa.
Non è di certo questa la sede per analizzare le contrapposte argomentazioni che la Corte ha preso in esame, nell’ambito del suo percorso logico; forse, qui conviene limitarsi a riassumere le considerazioni che hanno condotto alla opzione prescelta.
Le Sezioni Unite hanno preso le mosse dal rilievo che l’indicazione del luogo di consegna dell’atto costituisce un requisito essenziale all’identificazione del destinatario di essa, e quindi spetta al richiedente di adoperarsi per precisarlo correttamente, ed hanno perciò concluso che è il richiedente che assume il rischio delle notizie che fornis... _OMISSIS_ ...ficiale giudiziario, e può esserne esonerato soltanto se il mancato perfezionamento della notificazione sia dipeso da caso fortuito o forza maggiore .
Molto più delicato è il passaggio successivo, con il quale è stato indicato il percorso da seguire nelle ipotesi in cui la notificazione non si sia perfezionata, ma sia possibile una sanatoria in quanto, risultando effettivamente configurabili il fortuito o la forza maggiore, quel mancato perfezionamento debba ritenersi dipeso da eventi sottratti al potere di controllo e di impulso del richiedente.


2.1. La soluzione delle Sezioni Unite nel 2005: la istanza al giudice ad quem


Per tale evenienza, le Sezioni Unite hanno precisato che, per garantire il rispetto del principio enucleato dalla Corte Costituzionale, deve essere possibile riattivare il procedimento di notificazione che si sia interrotto, e che lo strumento a tal fine indispensabile – perché occorrerebbe pur... _OMISSIS_ ...e se almeno per il notificante l’impugnazione si era perfezionata – sarebbe quello di una istanza al giudice ad quem.
La istanza in parola – hanno poi chiarito le Sezioni Unite – dovrà essere presentata entro la scadenza che sarebbe stata prevista per la costituzione, ove la notificazione fosse andata a buon fine, e corredata della prova della mancata notificazione; essa, inoltre – nella ipotesi in cui l’inconveniente verificatosi possa comportare la nullità dell’atto per il mancato rispetto del termine minimo a comparire – dovrà contenere anche la richiesta al giudice di fissare, a norma dell’art. 164 c. p.c., una data perentoria per la rinnovazione dell’impugnazione.
Un procedimento un po’ farraginoso, dicevamo, ed indubbiamente di percorribilità non sempre agevole, ma che aveva almeno il pregio di fornire una indicazione precisa e sicura circa il da farsi, il che, in materia processuale, s... _OMISSIS_ ...le che averne una corretta.

2.2. La soluzione delle Sezioni Unite nel 2009: la riattivazione spontanea e tempestiva


La certezza, tuttavia, è durata davvero troppo poco: pochi mesi dopo, le stesse Sezioni Unite a ranghi in larga misura modificati, hanno relegato quella indicazione del percorso da seguire per riattivare il procedimento di notificazione interrotto – istanza al giudice ad quem, ecc. – al rango di un mero obiter dictum, e ne hanno suggerito uno completamente diverso.
Ha affermato, infatti, in quel caso lì, la Corte che:
1) il richiedente ha la facoltà di sollecitare spontaneamente la riattivazione del procedimento di notificazione interrotto per ragioni a lui non imputabili, e può avvalersene senza alcuna necessità di una preventiva autorizzazione da parte di un giudice, quale che esso sia, purché con la richiesta di riattivazione «concorrano determinati requisiti di tempestiv... _OMISSIS_ ...esto caso potrà giovarsi della data della iniziale istanza di notificazione, ai fini del rispetto dei termini perentori;
2) il principio di ragionevole durata del processo impone di salvaguardare la continuità e la speditezza del procedimento di notificazione, ed a tal fine un ricorso al giudice (le cui valutazioni, peraltro, in quanto assunte inaudita altera parte, dovrebbero pur sempre essere poi verificate nel rispetto del contraddittorio) non soltanto non è utile, ma è addirittura controproducente, e dovrà essere riservato a quei casi nei quali «non sia possibile una semplice (e ragionevolmente tempestiva) ripresa del medesimo procedimento notificatorio ad iniziativa della parte, per particolari circostanze, eventualmente anche collegate all’iter procedimentale entro cui si inserisca la notificazione prevista, a pena di decadenza (si pensi, ad esempio, alla necessità, menzionata da Cass. S.U. n.3818/2009 di ottenere una nuova fissazione dell’... _OMISSIS_ ... del rispetto dei termini di comparizione)»;
3) l’iniziativa finalizzata alla ripresa del procedimento notificatorio «deve intervenire entro un termine ragionevole, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell’esito negativo della notificazione, e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie»;
Se quella delle sentenze di febbraio era una soluzione farraginosa, ma «certa», questa qui è esattamente l’opposto, perché è indubbiamente semplice assai, ma altrettanto sicuramente incerta quant’altre mai: quale è «il tempo ragionevole per venire a conoscenza dell’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni conseguentemente necessarie», tempo il cui rispetto, ovviamente, condizionerebbe la possibilità stessa di far retroagire gli effetti della notificazione al momento della istanza originaria? Quali sono gli... _OMISSIS_ ...i che incombono su chi invoca una facoltà del genere? E come evitare il crearsi di una giurisprudenza che decida caso per caso, per cui un medesimo lasso temporale, ritenuto ragionevole a Milano, possa non essere reputato tale a Palermo, considerato che, trattandosi di un tipico accertamento in fatto, non è ipotizzabile che su di un requisito del genere la Corte Suprema sia in grado di esercitare la funzione nomofilattica?
È difficile trovare risposte esaurienti a queste domande; quel che è certo, però, è che se l’ancorare la validità delle notifiche al rispetto di criteri formali rispondeva allo scopo di consentire che se ne potesse stabilire immediatamente, ed in maniera sicura, la validità, subordinare il prodursi dei relativi effetti ad una valutazione di carattere soggettivo circa i tempi massimi entro i quali una iniziativa possa o meno essere considerata tempestiva finisce inevitabilmente col frustrare le finalità che il legislatore si era posto.
... _OMISSIS_ ...LF| 2.3. La soluzione più prudente


E’ possibile, in una situazione di contrasto quale è quella sopra ricordata, evitare qualsiasi pericolo?
La prima cosa da fare, ovviamente, è quella di procedere ad un controllo accurato prima di richiedere qualsiasi notifica al fine di accertare eventuali modificazioni (trasferimenti, cancellazioni dall’albo, ecc.) che fossero eventualmente intervenute e che, essendo rilevabili, produrrebbero conseguenze imputabili al richiedente.
Ma il vero problema è cosa fare nella ipotesi in cui, invece, il mancato completamento sia effettivamente imputabile al caso fortuito, o alla forza maggiore.
Chi scrive non ha certo la ridicola pretesa di tentare di stabilire, tra due indicazioni tra di loro contrastanti fornite a brevissima distanza l’una dall’altra dalle Sezioni Unite, quale sia la più corretta, e del resto, non è neppure questo che può interessare all’operatore pra... _OMISSIS_ ...per andare sicuramente esente da responsabilità, deve prescegliere (non quella più elegante ma) la soluzione più prudente, cui obbligatoriamente deve attenersi l’avveduto professionista pure al cospetto di problemi tecnici di speciale difficoltà .
Ed il professionista avveduto, in presenza di due soluzioni divergenti, provenienti entrambe, ed a distanza ravvicinata, dall’Organo cui la funzione nomofilattica è affidata al grado più elevato, non può decidere di tenerne una in non cale, secondo le proprie personali preferenze; deve, invece, averle ben presenti entrambe e, se è possibile, rispettarle tutte e due.
E forse, nel caso di specie, è possibile: almeno fino a che non si sarà creato un orientamento univoco, basterà, in buona sostanza, riattivare spontaneamente il procedimento – una volta acquisite le informazioni necessarie, nel più breve tempo possibile – e contemporaneamente presentare (entro la data che sarebbe stata prevista ... _OMISSIS_ ...ione, se la notifica fosse andata a buon fine) la istanza al giudice ad quem, per richiedere la assegnazione del termine per completarla.
Utile per inutile, si sa, non vitiatur: in questo modo, si sarà presentata una istanza forse destinata a rivelarsi superflua (forse, perché è difficile negare che, se il termine dovesse essere concesso e rispettato, la successiva valutazione in ordine alla tempestività della iniziativa presenterà un margine di alea di gran lunga ridotto: appare ragionevolmente difficile ipotizzare che qualsiasi giudice possa considerare non congruo quel termine che lui stesso ha assegnato) ma di certo non ci si troverà esposti al rischio di una dichiarazione di inammissibilità di una impugnazione sol perché chi è chiamato a pronunziarsi ha deciso di prestare il proprio consenso all’una piuttosto che all’altra, tra due indicazioni egualmente autorevoli.

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