Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.)

In relazione a tale forma di procedimento – che si distingue da quello di cui all’art. 140 perché la irreperibilità non è soltanto temporanea, come accade in quel caso lì – l’ipotesi di patologia più frequente deriva dalla possibilità che essa sia stata adottata senza che ne sussistessero i presupposti.
A tale modello di notificazione, infatti, si può ricorrere soltanto se concorrono la ignoranza incolpevole circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario, con l’espletamento delle indagini ragionevolmente esperibili per superarla .
Indagini che, ovviamente, devono tener conto anche dei concreti rapporti tra le parti della vicenda controversa .
Naturalmente, per escludere la possibilità di ricorrere al rito degli irreperibili è sufficiente qualsiasi comunicazione del nuovo indirizzo del destinatario, quale che sia la forma mediante la quale essa sia avvenuta .
A tal fine, però, è n... _OMISSIS_ ...ia individuabile uno dei luoghi nei quali l’articolo 139 consente la esecuzione della notifica, restando invece irrilevante la conoscenza di un semplice recapito .
Prima di concludere, sul punto, va osservato che la eventuale invalidità derivante dalla violazione delle norme in esame ha carattere relativo, nel senso che essa può essere eccepita soltanto dal destinatario, e non anche da altre parti del processo, quand’anche dovesse trattarsi di litisconsorti necessari .

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