Notificazione alle persone giuridiche (art. 145 c.p.c.)

Come è noto, la norma in esame ha subito una profonda modificazione ad opera della legge 28 dicembre 2005 n. 263, con effetto dal 1 marzo 2006.


8.1. La disciplina pregressa


Fino a quella data, infatti, la sequenza procedimentale prevista comportava che la notifica:
a) preliminarmente, dovesse essere tentata presso la sede (legale o effettiva) della società, nella quale la consegna dell’atto poteva essere eseguita nelle mani del legale rappresentante, o di persona incaricata di ricevere le notificazioni, o di persona addetta alla sede, con la esclusione del portiere che non fosse al servizio esclusivo della destinataria ;
b) in caso di impossibilità di eseguirla in una di quelle sedi, se nell’atto era indicata la persona fisica che rappresentava l’ente, la notifica poteva essere eseguita nei confronti di quest’ultima, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 138, 139 e 141 c.p.c;
... _OMISSIS_ ...uel tentativo avesse prodotto risultati utili, la notifica poteva essere effettuata ex art. 140 c.p.c. nei confronti del legale rappresentante, se indicato, oppure direttamente nei confronti della società;
d) infine, in via di estremo subordine, e sempre che il legale rappresentante fosse stato menzionato, si poteva ricorrere alle formalità di cui all’art. 143 c.p.c. nei confronti di quest’ultimo .
In relazione a tale norma, la giurisprudenza aveva avuto cura di precisare che alla sede legale poteva essere equiparata quella effettiva che, però, non poteva essere identificata con un qualsiasi ufficio periferico, dovendosi intendere per tale soltanto quella dove si svolgeva la preminente attività di direzione ed amministrazione dell’impresa, presupposto la cui ricorrenza spettava di dimostrare a chi aveva scelto di non avvalersi del criterio della
sede legale e che la notifica presso la sede dalla quale la società si era trasferita... _OMISSIS_ ...non inesistente .
Aveva anche chiarito, la giurisprudenza, che la consegna poteva essere effettuata non solo al legale rappresentante, ma anche a qualsiasi persona che avesse avuto l’incarico, pure provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza, e che la esistenza di un incarico del genere dovesse presumersi a favore di chi fosse stato trovato presente nei locali della società, la quale, per vincere tale presunzione, doveva fornire la prova della inesistenza (non di un rapporto di lavoro subordinato ma) della adibizione alla sede e dello incarico di ricevere la corrispondenza .
Tutt’altro che pacifico, poi, era se la notifica mediante consegna a mani di persona qualificatasi come “addetta alla ricezione” potesse essere ritenuta valida soltanto se tale incaricato fosse stato rinvenuto presso la sede della destinataria oppure se dovesse essere considerata valida la notifica eseguita nelle mani dell’incaricato, dovunque s... _OMISSIS_ ... .
Va anche chiarito che la configurabilità di un vizio piuttosto che di un altro comporta una modifica dei fatti che costituiscono il fondamento della relativa eccezione: per questo, se viene eccepita la nullità della notifica per essere stato l’atto consegnato a soggetto diverso dal destinatario, nei successivi gradi di giudizio non può essere invocata una nullità derivante dalla violazione delle regole che individuano il luogo in cui la notifica deve essere eseguita .
Ovviamente, la notifica nel domicilio reale dell’amministratore, una volta tentata senza successo quella presso la sede, poteva essere eseguita secondo le previsioni di cui agli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., per cui la consegna ben poteva essere effettuata nelle mani del portiere .
Principi sostanzialmente identici si applicavano alle società di persone (nonché alle associazioni ed ai comitati) con la precisazione che la sede rilevante ai fini delle notificazioni era quel... _OMISSIS_ ...squo;art. 19 comma 2 c.p.c., e cioè quella in cui l’attività veniva svolta in modo continuativo, sede che poteva essere identificata sulla base di presunzioni desumibili dalla stessa relazione di notifica .


8.2. La riforma del 2005


Nel 2005 la legge 263 – con effetto dal 1 marzo 2006 – ha equiparato la notifica alla persona fisica che rappresenta l’ente a quella presso la sede legale o effettiva, nel senso
che, per la validità della prima non deve necessariamente essere stata preliminarmente tentata la seconda .
Una regola del genere, in realtà, era già stata affermata dalla giurisprudenza sulla base del principio della immedesimazione organica .
Per questo, è agevole rendersi conto che, sotto tale aspetto, la innovazione è di portata, in realtà, più limitata di quanto non appaia a prima vista: essa si limita a prevedere che la notifica eseguita direttamente al legale rappres... _OMISSIS_ ...il previo tentativo presso la sede, già riconosciuta valida se eseguita a mani proprie, possa essere effettuata anche secondo le modalità dettate dagli artt. 139 e 141 c.p.c. (del tutto nuova, invece è la facoltà riconosciuta di notificare nelle mani del portiere che non sia al servizio esclusivo del destinatario).
Va peraltro evidenziato che tale norma chiarisce anche un aspetto ulteriore: la notifica alla società, presso la sua sede, può essere ritenuta valida soltanto se la consegna sia intervenuta, in quanto la notificazione con il rito degli irreperibili può essere eseguita esclusivamente nei confronti del legale rappresentante .
Il secondo comma, nel quale la stessa legge di riforma ha egualmente sancito espressamente quella facoltà di notificare direttamente alla persona fisica che rappresenta l’ente che probabilmente poteva essere già desunta dal principio di immedesimazione, pone un problema interpretativo.
Esso, infatti, a differenza ... _OMISSIS_ ...e per il comma precedente, che stabilisce espressamente che la notifica al legale rappresentante possa avvenire «a norma degli artt. 138, 139 e 141» nulla dice in ordine alle modalità con le quali possa essere eseguita la notificazione a chi rappresenta enti non dotati di personalità giuridica, facendo sorgere inevitabilmente un dubbio: una stessa legge di riforma, può avere introdotto in relazione a fattispecie distinte, due facoltà identiche, utilizzando però formule diverse?
E, quindi: la notifica al domicilio reale del rappresentante di uno degli enti di cui al secondo comma del’art. 145 c.p.c., non preceduta dal tentativo presso la sede, è valida soltanto se eseguita a mani proprie oppure può essere effettuata anche a norma degli artt. 139 e 141?
L’argomento letterale, indubbiamente, una qualche perplessità la fa sorgere; va tuttavia osservato che:
1) esso può essere forse superato, rilevando come il secondo comma della... _OMISSIS_ ...ndo che la notificazione agli enti non riconosciuti, «si fa a norma del comma precedente» in qualche modo consente di ritenere che il richiamo operi anche in relazione agli artt. 139 e 141;
2) la differenza di trattamento tra due ipotesi oggettivamente simili apparirebbe di difficile giustificazione;
3) la previsione dell’ultimo comma – riferita ad entrambe le ipotesi – di applicabilità dell’art. 140 c.p.c. lascia indubbiamente presumere che anche per gli enti di cui al secondo comma la notifica al legale rappresentante possa avvenire nelle forme di cui agli artt. 139 e 141.

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