La scissione del momento di perfezionamento delle notificazioni: conseguenze processuali e sostanziali

uo; noto che, sino al 2002, il mancato perfezionamento della notifica non poteva essere considerato una forma autonoma di patologia: la notificazione, o si concludeva con la consegna dell’atto, oppure non poteva essere reputata tale, per cui semplicemente non esisteva.
Questo principio, del resto, viene applicato ancora oggi dalla giurisprudenza del Supremo Collegio in tema di prova del perfezionamento della notificazione mediante posta.
La Corte, infatti, ha più volte affermato che, se non viene prodotto l’avviso di ricevimento del plico la notifica mediante posta deve essere ritenuta inesistente, e non semplicemente nulla, con la conseguente impossibilità di disporne la rinnovazione .
A partire dal 2002, invece, con la sentenza n. 477 il Giudice delle leggi ha dichiarato far parte del nostro ordinamento processuale civile il principio della differenziazione del momento in cui gli effetti della notificazione si producono per il no... _OMISSIS_ ...etto a quello in cui essi si verificano per il destinatario .
Salutato con molto favore dalla maggior parte degli operatori e degli studiosi del processo, il nuovo indirizzo – ritenuto applicabile a qualsiasi forma di notifica, comprese quelle per pubblici proclami e quelle eseguite dagli avvocati ai sensi della legge 53/1994 – sembrava aver risolto molti problemi, senza peraltro crearne di nuovi; restava – e tutt’ora resta – aperta la questione se quella scissione producesse i suoi effetti anche con riguardo alla prescrizione, e quindi consentisse, ad esempio, di ritenere che per interrompere il decorso del relativo termine fosse sufficiente la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario oppure se il principio in esame avesse una portata esclusivamente processuale, e perciò non permettesse di “anticipare” l’effetto interruttivo della prescrizione al momento della istanza di notificazione ma, in f... _OMISSIS_ ...uestione di interesse limitato a quei rarissimi casi in cui ci si fosse attivati per interrompere il decorso del relativo termine soltanto a distanza di pochi giorni dal suo spirare.
Alla fin fine, sembrava che l’unica difficoltà di carattere processuale che il nuovo orientamento potesse creare fosse quella di stabilire se, per offrire la prova della tempestività di quella consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (che è ormai pacificamente idonea ad impedire qualsiasi decadenza all’interno del processo) fosse necessario esibire la ricevuta rilasciata dall’Ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 109 DPR 15 dicembre 1959 n. 129, oppure se potesse essere reputato a tal fine sufficiente il timbro, recante il numero di cronologico e la data, apposto dall’ufficio al momento della ricezione, problema cui le Sezioni Unite avevano dato una soluzione ispirata ad un solido buon senso, stabilendo che soltanto al cospetto di una ... _OMISSIS_ ...n ordine alla conformità al vero di quel timbro potesse ritenersi indispensabile documentare la data della consegna in parola mediante un’idonea certificazione.

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