Forme di notificazione ordinate dal giudice (art. 151 c.p.c.)

È norma in relazione alla quale i contrasti non riescono a ricomporsi in alcun modo, e probabilmente ciò non accadrà sino a quando lo sviluppo tecnologico, e la emanazione di una disciplina di dettaglio esauriente, non avrà consentito il diffondersi delle notificazioni per il tramite della posta elettronica cd. certificata.
Il problema, come è noto, è sorto in maniera eclatante per le notifiche mediante fax, in relazione alle quali – nell’attesa del regolamento di attuazione dell’art. 136 comma 2 c.p.c.
– le stesse Sezioni Unite si sono, almeno apparentemente, contraddette a breve distanza di tempo.
Nel 2007, infatti, esse hanno affermato che la notificazione mediante fax dovesse essere considerata inesistente tout court, perché essa “ontologicamente” non sarebbe in grado di fornire la prova della avvenuta consegna dell’atto .
Passati meno di dieci mesi, quelle stesse Sezioni Unite, sono ritornate s... _OMISSIS_ ...mediante fax, ed hanno affermato che, se debitamente autorizzate, esse non soltanto non possono essere ritenute inesistenti, ma sono addirittura valide .
Schizofrenia, allora? A leggere le massime, verrebbe da rispondere di sì, ma esaminando le motivazioni ci si rende conto che, invece, si trattava di una ragionevole esigenza di giustizia.
Nel primo caso, infatti, “convalidare” quella notifica mediante fax, avrebbe reso definitiva una sentenza di omologazione di una pronunzia di condanna al pagamento della sbalorditiva cifra di centocinquanta milioni di dollari, sentenza di omologazione resa all’esito di un giudizio contumaciale, nel quale la notifica mediante fax era stata autorizzata, nella assenza di qualsiasi urgenza, sulla base di una non meglio precisata «nota situazione politica e militare in Iran»; nel secondo, invece, consentire la notifica mediante fax era l’unico modo per permettere un contraddittorio, ... _OMISSIS_ ...pi assai compressi, in relazione ad un giudizio nel quale si dibatteva addirittura della ammissione di un partito ad una tornata elettorale.
Condivisibile buon senso, quindi, anche se resta ferma una perplessità di fondo: una modificazione delle regole da caso a caso, ancorché magari spiegabile per ragioni di giustizia sostanziale evidenti, è opportuna o no? E non sarebbe forse meglio, piuttosto che adattare le regole al caso concreto, ammettere un più ampio sindacato del provvedimento con il quale le modalità particolari siano state autorizzate, in maniera da
permettere di pronunziarne una eventuale nullità che, ex art. 159 c.p.c., si estenderebbe anche alla notifica che costituisse esecuzione del provvedimento eventualmente ritenuto illegittimo? Od infine: non sarebbe stato ancora meglio gettare alle ortiche, una volta per tutte, questa discussa categoria della inesistenza, della quale nella legge non vi è traccia, ed affermare che quella notifica me... _OMISSIS_ ...bbe stata in astratto nulla, ma poiché il destinatario aveva svolto le sue difese, la invalidità era stata sanata, ex art. 156 c.pc. per l’avvenuto raggiungimento dello scopo?

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