Notificazione presso il domiciliatario (art. 141 cpc)

Tra le varie forme di notificazione, è una di quelle in relazione alle quali le ipotesi di patologia sono più semplici, ma non per questo meno insidiose: non è forse un caso che il contrasto di orientamenti tra le Sezioni Unite in ordine alle conseguenze del mancato perfezionamento è sorto proprio in relazione a tale tipo di procedimento.
È noto che l’elezione di domicilio non richiede formule sacramentali e, se eseguita presso il difensore, può essere integrata dalla dichiarazione di quest’ultimo circa l’indirizzo del proprio studio.
L’esatta portata – e quindi l’efficacia – della elezione di domicilio deve essere determinata sulla base della volontà della parte che la esegue: in tale prospettiva, nella ipotesi in cui la procura rilasciata per la fase cautelare, con la elezione di domicilio presso il procuratore, conferisca a quest’ultimo anche il potere di rappresentare e difendere nelle
fasi succes... _OMISSIS_ ...li, deve ritenersi valida la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di merito effettuata presso il predetto difensore .
Ed è per lo stesso motivo – il riferimento alla volontà – che, ovviamente, non può essere ritenuta valida la notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il procuratore domiciliatario per il primo grado di giudizio, perché in tal caso, a seguito della sostituzione, quel luogo non può essere più ritenuto in alcun modo riferibile al destinatario dell’atto per l’evidente venir meno del criterio di collegamento costituito dalla volontà, con la conseguente inesistenza della notificazione .
La elezione di domicilio presso il procuratore costituito presenta delle sue particolarità, nel senso che, in essa, il criterio personale prevale su quello topografico, per cui, in ipotesi di trasferimento, eventuali notificazioni debbono essere eseguite presso la nuova sede dello studio, anche se quel trasferim... _OMISSIS_ ...i stato comunicato, comunicazione richiesta per la sola ipotesi in cui la elezione di domicilio sia avvenuta presso un domiciliatario che non sia nello stesso tempo anche procuratore.
Nella stessa prospettiva, deve essere ritenuta valida, ed idonea a far decorrere il termine breve, la notificazione eseguita presso uno dei due difensori, ancorché domiciliatario sia l’altro e ciò comporta che, nel caso di decesso del domiciliatario, se il procuratore sopravvissuto non appartiene al foro del luogo ove ha sede l’Autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, e non abbia eletto domicilio nel territorio di quel Comune, la notifica della decisione può essere validamente eseguita presso la Cancelleria .
La situazione si complica nella ipotesi in cui la elezione di domicilio sia stata eseguita presso un difensore che sia iscritto nei cd. “albi speciali”, per essere deputato alla trattazione degli affari legali di un particolare ente, il qu... _OMISSIS_ ...o domicilio presso il relativo ufficio.
In tal caso, è stato infatti ritenuto che la domiciliazione sia riferibile al procuratore costituito personalmente, con la conseguenza che la notificazione eseguita presso l’ufficio, senza la indicazione nominativa del procuratore, non può essere ritenuta valida e che, cessato per qualsiasi ragione il rapporto di dipendenza, le notificazioni debbano essere eseguite alla parte personalmente .
Resta ancora da precisare che gli effetti della elezione di domicilio cessano nel caso di trasferimento, decesso o cessazione dall’ufficio, per cui l’eventuale rifiuto della consegna opposto dal domiciliatario che non sia stato revocato non incide sulla validità delle notificazioni .

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