Notificazioni a mani proprie

1. Notificazione a mani proprie (art. 138 c.p.c)


La norma, come è noto, prevede che l’ufficiale giudiziario debba eseguire la notificazione, di regola, a mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non sia possibile, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione di competenza.
A tale forma di consegna è equiparato il rifiuto di riceversi l’atto opposto dal destinatario.
Delle varie ipotesi di notifica, è senz’altro quella in relazione alla quale si pongono minori problemi, anche perché è ovvio che la consegna dell’atto a mani proprie (o il rifiuto opposto dal destinatario personalmente) è certamente idonea a garantire quella conoscenza legale che rappresenta lo scopo cui l’intero sistema delle notifiche è preordinato, ed è per questo che essa rende irrilevante qualsiasi indagine sulla residenza, domicilio o dimora del soggetto cui la notifica è diretta .
La... _OMISSIS_ ...e del destinatario, secondo la giurisprudenza della Corte potrebbe avvenire anche esclusivamente in base alle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale al momento della consegna, dichiarazioni che, se mendaci, sono sanzionate penalmente ai sensi dell’art. 495 c.p.
In relazione a tale ultima affermazione, è davvero difficile non restare perplessi: a volerla applicare alla lettera, bisognerebbe concludere che l’ufficiale giudiziario, richiesto di eseguire la notificazione in un luogo, potrebbe eseguirla in un altro sol perché una persona, a lui completamente sconosciuta, gli avrebbe dichiarato di esserne il destinatario .
Come che sia, una cosa appare indiscutibile: se la validità della notificazione è condizionata dalla veridicità della dichiarazione del consegnatario – e non dalla attestazione della conoscenza personale, o della avvenuta identificazione mediante i documenti – allora quella veridicità potrà essere contestata senza ri... _OMISSIS_ ...erela di falso.
La pubblica fede, infatti, in tal caso “coprirà” il fatto storico della avvenuta dichiarazione, ma non certo la attendibilità del suo contenuto .
Il secondo comma della norma in commento disciplina la diversa ipotesi in cui il destinatario personalmente rifiuti la consegna dell’atto, ed equipara tale rifiuto, quanto agli effetti, alla consegna a mani proprie.
È sin troppo ovvio che, anche in tal caso, il problema preliminare che si porrà sarà quello della identificazione del rifiutante, problema in relazione al quale varranno le considerazioni già esposte.
Va poi precisato che la equivalenza disposta dalla norma in parola può operare esclusivamente se il rifiuto provenga dal destinatario personalmente (oppure, ex art. 141 comma 3, dal domiciliatario) mentre se esso sia stato opposto da un terzo, quand’anche dovesse trattarsi di uno dei soggetti abilitati a riceversi l’atto ex art. 139 comma 2, è ne... _OMISSIS_ ...ere alla notificazione secondo le formalità di cui all’art. 140 c.p.c., in assenza delle quali la notifica è stata ritenuta inesistente essendo mancata la materiale consegna dell’atto .

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