Le persone alle quali l’atto può essere affidato

2.4.1. Persona di famiglia o addetto: nozione, e presupposti di validità


Con riguardo alle persone alle quali l’atto può essere affidato – nella ipotesi in cui il destinatario non venga trovato sui luoghi - il secondo comma dell’art. 139 c.p.c. prescrive che la consegna possa essere effettuata ad una persona di famiglia, o addetta alla casa, all’ufficio o alla azienda purchè non minore di quattordici anni, o non palesemente incapace.
Anche in tal caso, non è del tutto semplice enucleare, dalla moltitudine dei casi decisi, un criterio di ordine generale che consenta di stabilire, una volta per tutte, che cosa debba intendersi per “persona di famiglia”.
È sostanzialmente ormai pacifico l’orientamento secondo cui non è a tal fine indispensabile una convivenza stabile, mentre si reputano sufficienti rapporti di parentela o affinità «comportanti diretti e doveri reciproci e, con questi, la ... _OMISSIS_ ...quo;atto sarà da essi subito consegnato al destinatario» .
In sostanza, quindi, a fondare la presunzione di validità della notifica la cui relata certifichi la avvenuta consegna a persona di famiglia concorrono:
A) la esistenza del rapporto di parentela o affinità, con i conseguenti doveri che da esso sorgono;
B) la intervenuta accettazione, da parte del consegnatario, dell’atto notificato;
C) la presenza di quest’ultimo nella casa del destinatario, presenza che – ovviamente – è già da sola sufficiente a permettere di ritenere la esistenza di quella consuetudine di rapporti che lascia prevedere che l’atto ricevuto sarà trasmesso .
Anche la nozione di «addetto alla casa» (o all’ufficio) è di non facile individuazione; di certo, non è a tal fine indispensabile la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, pur occorrendo una relazione di tipo abituale .
Alla fin fine,... _OMISSIS_ ...ti sopra indicati appaiono ispirati ad un robusto buon senso: se una persona frequenta in maniera non occasionale i luoghi nei quali la notifica deve essere eseguita, e si prende la briga di accettare la consegna senza riserve, evidentemente è perché intende trasmettere l’atto al destinatario (che, ovviamente, potrà sempre dimostrare che quella presenza era invece soltanto occasionale) per cui non vi è motivo per costringere quest’ultimo a subire quella notifica ex art. 140 c.p.c. che l’esperienza insegna essere fonte di notevoli disagi spesso, ed a volte di gravi inconvenienti.
È ovvio, infatti, che il discrimine sarà quello della convivenza non occasionale, per cui è palese che la notificazione eseguita, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., a mani di persona non legata al destinatario da rapporti di parentela, di affinità o di servizio, né convivente con la famiglia del notificando, è nulla anche se tale persona sia stata trovata nella abitazi... _OMISSIS_ ...tario .
Prima di concludere, sul punto, due ultime osservazioni:
1) Nel caso in cui venga dichiarata dal consegnatario la esistenza di una delle qualifiche cui l’art. 139 subordina la possibilità di eseguire la notifica, l’ufficiale giudiziario non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine alla veridicità della dichiarazione .
2) ad impedire la consegna è soltanto la palese incapacità, e perciò essa può essere effettuata anche a soggetto che sia inabilitato o, comunque, a persona la cui menomazione non sia evidente.


2.4.2. La notifica al portiere: presupposti di validità


Nella ipotesi di assenza delle persone indicate dal secondo comma della norma in parola, la notifica può essere eseguita nelle mani del portiere.
Si badi bene: soltanto nella ipotesi di assenza di quelle persone, e quindi deve ritenersi nulla la notifica eseguita nelle mani del portiere se dalla relata non emerg... _OMISSIS_ ...quo;inutile tentativo di consegna a mani proprie, per l’assenza del destinatario, ma anche la attestazione della avvenuta ricerca delle persone abilitate ricerca il cui avvenuto espletamento non può essere desunto dal solo fatto che la consegna sia stata effettuata al custode .
Va però precisato che la certificazione delle cd. vane ricerche non richiede alcuna frase sacramentale, e quindi a tal fine possono essere reputate sufficienti tutte quelle formule che, nel loro significato letterale e logico, valgono ad indicare il mancato rinvenimento del destinatario, e di ogni altra persona idonea alla ricezione .
È bene poi chiarire che tali incombenti devono essere reputati indispensabili soltanto se il portiere riceva la consegna dell’atto in tale sua dichiarata qualità, ma se invece egli si qualifichi come “addetto alla ricezione”, affermando di essere stato incaricato dal destinatario a tale mansione, senza alcun riferimento alle co... _OMISSIS_ ...ioni connesse
all’incarico afferente il portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale per essere vinta postula una rigorosa prova contraria da parte del destinatario .
È noto che, a seguito della notifica al portiere (o al vicino di casa, in subordine) l’ufficiale giudiziario deve poi dare avviso al destinatario dell’avvenuta notificazione mediante una lettera raccomandata.


2.4.3. La rilevanza della raccomandata


Sino al 2008, era sostanzialmente pacifico l’orientamento del Supremo Collegio secondo cui la spedizione della raccomandata in parola non rappresentava un elemento costitutivo della fattispecie notificatoria che si perfezionava dunque con la consegna dell’atto al portiere; a partire da quell’anno, però, la seconda Sezione della Corte Suprema ha cambiato indirizzo, ed ha più volte affermato che la spedizione della raccomandata pr... _OMISSIS_ ...rma costituisce invece un elemento di validità della notificazione stessa, e pertanto la sua omissione ne implica la nullità .
La tesi presenta non poche conseguenze.
È evidente, infatti, che se si ritiene che la spedizione di quella raccomandata concorra al perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, sembrerebbe inevitabile poi concludere che è ad essa – e non al momento della consegna dell’atto al portiere - che bisognerà fare riferimento al fine di calcolare, ad esempio, l’avvenuto rispetto dei termini di comparizione.
Non solo!
Occorre anche sottolineare che un’opzione interpretativa del genere dovrebbe forse imporre un passaggio ulteriore, costituito dalla verifica di costituzionalità.
Se si reputa, infatti, che l’invio della comunicazione in parola costituisca un imprescindibile elemento per la garanzia del contraddittorio ed il rispetto del diritto di difesa, appare poi davver... _OMISSIS_ ...tizzare che sia sufficiente la semplice spedizione dell’atto perché possa prodursi l’effetto tipico anche nei confronti del destinatario.
In sostanza, verrebbe a crearsi una situazione in fondo non troppo dissimile rispetto a quella prevista dal “vecchio” art. 140 c.p.c. che, come è noto, ha indotto il Giudice delle leggi a differire il perfezionamento del procedimento al momento del ritiro della raccomandata, oppure al decorso di dieci giorni dalla spedizione.
Certo, è indiscutibile che la consegna ad un portiere presenta delle oggettive differenze rispetto a quella eseguita presso la casa comunale (anche se, forse, non si può dire altrettanto per il vicino) ma indubbiamente la perplessità resta: se la raccomandata viene ritenuta indispensabile per la conoscibilità della avvenuta notificazione, come si può ipotizzare che quest’ultima si realizzi con la semplice spedizione del plico?
Tanto più resta, in quanto è noto c... _OMISSIS_ ...dente di costituzionalità può – e deve – essere sollevato ogni qual volta il dubbio di costituzionalità appaia non manifestamente
infondato (restando poi rimesso alla Corte il giudizio finale) e forse le similitudini esistenti consentono di ritenere tale questo qui.

2.5. La notifica presso la dimora, o il domicilio


Se non è noto il Comune di residenza, la notifica può (e deve) essere eseguita in quello in cui il destinatario ha la dimora.
Soltanto – si badi bene – se non è noto il Comune di residenza, in quanto l’ordine dei luoghi è fissato dall’art. 139 c.p.c. in successione preferenziale per cui la notifica eseguita nel comune in cui il destinatario ha il domicilio (o la dimora) è nulla se la residenza non è ignota .
Circa le nozioni di residenza, dimora e domicilio, valgono le regole sostanziali, con la precisazione che la individuazione del comune in cui il destinatari... _OMISSIS_ ...azione abbia il domicilio, non consente di presumere che nello stesso luogo abbia stabilito anche la propria residenza e che al domicilio effettivo è equiparabile quello eletto ex art. 47 c.c. .


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