La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza della V sezione del 14 luglio 2016, si è autorevolmente pronunciata in relazione alla compatibilità della normativa italiana all’ordinamento dell’Unione sulla materia afferente il regime delle concessioni demaniali marittime (e lacuali e fluviali) ad uso turistico-ricreativo.
Si tratta della terza volta, in appena 7 anni, che l’attenzione dell’Europa – attraverso le sue istituzioni – si focalizza sulla problematica in questione.
Problematica che, peraltro, poteva considerarsi definita il 27 febbraio 2012 dopo la chiusura della procedura di infrazione a seguito delle modifiche apportate dal legislatore nazionale all’articolo 37 del codice della navigazione, all’abrogazione dell’automatismo del rinnovo e all’impegno di rivedere la disciplina di settore conformemente ai principi comunitari (da ultimo con l’articolo 11 della...
_OMISSIS_ ...011).
Per comprendere le motivazioni di tale situazione, è necessario ricordare che, nelle more dell’entrata in vigore della prevista normativa di riassetto, il periodo transitorio è stato disciplinato mediante una proroga generalizzata di tutti i rapporti concessori in essere fino al 31 dicembre 2015.
Tale limite temporale, tuttavia, è stato posticipato al 31 dicembre 2020 dall’articolo 34-duodecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 17 dicembre 2012.
Ovviamente, la cristallizzazione della situazione di fatto per un così ampio margine di tempo ha contribuito a stemperare la necessità di addivenire con celerità ad una disciplina organica «del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali», cosicché il Governo non ha esercitato la delega conferitagli entro il termine previsto (17 ap...
_OMISSIS_ ...F|
Il regime «ponte» da un sistema nazionale ad uno comunitariamente orientato – almeno per quanto concerne le concessioni già rilasciate – è venuto pertanto a coprire un periodo di oltre 10 anni.
In ordine a ciò, è opportuno ricordare che sebbene la Corte Costituzionale, in numerose pronunce, abbia affermato che il legislatore, nel dettare norme transitorie, goda della più ampia discrezionalità, ha nel contempo precisato che tale discrezionalità trova limite fondamentale nel rispetto del principio di ragionevolezza (ex multis cfr. sentenze 30 luglio 2008 n. 309, 6 luglio 2004 n. 219, 31 luglio 2002 n. 413).
Invocando il corollario dettato dal Giudice delle leggi, vi sono stati alcuni osservatori che, fin da subito, hanno ventilato la possibilità che una proroga indifferenziata e di così ampia durata potesse essere considerata «non ragionevole» e pertanto vista c...
_OMISSIS_ ...e tentativo di elusione della normativa europea in materia di trasparenza e non discriminazione, con il rischio di incorrere in nuove procedure di infrazione.
I medesimi dubbi, peraltro, sono stati successivamente fatti propri dai TAR di Brescia e di Cagliari che, chiamati ad esaminare le controversie instaurate dai titolari di alcune concessioni cui gli enti competenti avevano negato l’applicabilità della proroga ope legis ai rapporti intercorsi, hanno ravvisato la necessità di rivolgersi alla Corte di Giustizia Europea per ottenere pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE (in relazione alle modalità procedurali per la selezione dei potenziali candidati), nonché degli articoli 49, 56 e 106 TFUE con riferimento alla loro compatibilità con la normativa nazionale in vigore.