Opere edilizie: sedi di associazioni di promozione sociale

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La disciplina dell'art. 32, comma 4, della legge n. 383/2000, nel disporre che la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee di cui al D.M. 2 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, non può essere interpretata formalisticamente nella valutazione delle destinazioni di zona, ma deve implicare la valutazione concreta del carico urbanistico.

La sostanziale possibilità di insediare nei locali utilizzati dalle associazioni di promozione sociale anche attività non compatibili con le destinazioni di zona, prevista dall'art. 32, 4° comma della l. 7 dicembre 2000, n. 383, è confermata anche dall’art. 2, 2° comma lett. e) del d.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 (regolamento recante semplificazione del procedimento per il ri... _OMISSIS_ ...orizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati) che prevede solo il requisito della conformità alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza, ma non alle destinazioni di zona.

Le sedi delle associazioni di promozione sociale sono localizzabili: a) in tutte le parti del territorio urbano, essendo compatibile con ogni destinazione d'uso urbanistico (ossia quelle genericamente individuate dagli strumenti urbanistici ai sensi del DM n. 1444/1968); b) a prescindere dalla destinazione d'uso edilizio impressa specificamente e funzionalmente al singolo fabbricato, sulla base del permesso di costruire.

L'art. 32 legge 383/2000 si limita a stabilire la neutralità dell’attività senza fini di lucro svolta da un'associazione di promozione sociale all’interno di un immobile rispetto alla destinazione urbanistica, ma non prevede in relazione a tali edifici, alcun... _OMISSIS_ ... rispetto delle norme in materia edilizia, ed in particolare delle norme in materia di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica.

La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Non può porsi un problema di eventuale incompatibilità della destinazione d’uso di fatto impressa ai locali destinati ad ospitare una parte dell’archivio, della videoteca e della cineteca di un'associazione di promozione sociale, atteso che tale compatibilità discende dalla legge, a prescindere da un provvedimento autorizzativo puntuale.

Per poter godere del beneficio di cui all'art. 32, co. 4, legge 383/2000 - che q... _OMISSIS_ ...i delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività come compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica - l'associazione di promozione sociale deve comprovi l’iscrizione nel registro nazionale di cui all'art. 7 legge cit. o in via diretta (con estensione degli effetti alle sue articolazioni territoriali) o attraverso l’affiliazione quale circolo di associazione di promozione sociale regolarmente iscritta nel registro nazionale secondo le disposizioni contenute nel D.M. Lavoro 471/2001.
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.