Demolizione e ricostruzione

OPERE ED INTERVENTI --> NATURA DEGLI INTERVENTI --> DEMOLIZIONE

La demolizione integrale e da qualunque evento causata di un edificio non è ontologicamente inconciliabile con il riutilizzo dei materiali per interventi di recupero, ma solo ove ricorra l'interesse pubblico alla riproduzione di strutture originali, di per sé non recuperabili, nel rispetto degli strumenti di pianificazione del territorio.

La demolizione di una facciata anche se preordinata alla sua ricostruzione non costituisce un intervento di ripristino.

Anche gli interventi di mera demolizione rientrano tra le attività edilizie, le quali, come tali, devono esplicarsi nel rispetto delle regole previste dall’ordinamento ed essere assoggettate alla supervisione della competente autorità amministrativa.

La demolizione di un edificio, che può avvenire per motivi diversi, non è finalizzata alla produzione di alcunché, bensì all... _OMISSIS_ ...ell'edificio medesimo, né può assumere rilevanza, il fatto che la demolizione sia finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio, che non può essere considerato il prodotto finale della demolizione, in quanto tale attività non costituisce il prodromo di una costruzione, che può essere effettuata anche indipendentemente da precedenti demolizioni.

L'attività di demolizione di un edificio non può essere definita un "processo di produzione" quale quello indicato dall'art. 184-bis, comma primo, lett. a) del D.Lgs. 152 del 2006, con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti.

OPERE ED INTERVENTI --> NATURA DEGLI INTERVENTI --> RICOSTRUZIONE

La ricostruzione a seguito di crollo non è dissimile dalla demolizione e ricostruzione ammesse nell’ambito della ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001, sem... _OMISSIS_ ... elementi sufficienti per provare le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio da ristrutturare.

Anche se un edificio non è in tutto o in parte fisicamente esistente al momento dell’intervento richiesto per effetto di un crollo, non v’è ragione di classificarlo come nuova costruzione. Un edificio può, infatti, dirsi esistente non solo quando esista un organismo edilizio, seppur non necessariamente abitato od abitabile, connotato nei suoi caratteri essenziali, dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di conservazione tale da consentire la sua (fedele) ricostruzione, ma anche quando la sua più recente consistenza, precedente il crollo, sia apprezzabile compiutamente sulla base di aerofotogrammetrie e/o immagini satellitari di sicura veridicità.

La ricostruzione di un edificio esistente in altro sito, seppur nello stesso lotto, ma non nella stessa area di sedime, integra infatti a tutti gli ef... _OMISSIS_ ...edificio, anche considerando che le modifiche al DPR n. 380 del 2001, ascrivibili al c.d. “Decreto del fare” (D.L. n. 69 del 2013 convertito in nella legge n. 98 del 2013), hanno eliminato il vincolo della sagoma di fatto ampliando il concetto di ristrutturazione, ma non hanno modificato l’obbligo che l’edificio ricostruito/ristrutturato insista nella stessa area di sedime.

Se la conservazione della distanza preesistente può ritenersi consentita solamente nelle ipotesi di demolizione seguita da fedele ricostruzione, nel caso in cui, previa demolizione di un edificio preesistente, venga ricostruito un fabbricato diverso, devono essere rispettate tutte le previsioni previste dal piano di lottizzazione prescritto per l’area e dal PRG e dalle sue norme tecniche.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. c) e d) del d.P.R. n. 380 del 2001, gli interventi di ricostruzione di volumi crollati o demoliti sono sempre da ri... _OMISSIS_ ...o) alla nozione di ristrutturazione edilizia, a prescindere dalla circostanza che la demolizione sia – in ipotesi – avvenuta legittimamente, e anche laddove la ricostruzione sia sostanzialmente fedele.

Il novellato art. 3 comma 1 lett. d) del dpr 6.6.2001, n. 380, considera alla stregua di una ristrutturazione edilizia la ricostruzione di edifici crollati, purché sia possibile accertarne la consistenza: la norma ammette la possibilità di intervenire anche con tratto innovativo sui fabbricati cosiddetti diruti, ma non consente il loro ampliamento volumetrico al di là di quanto autorizzano in generale gli strumenti locali per il patrimonio edilizio esistente; è per questo che la legge ha imposto alle amministrazione di verificare la pregressa consistenza dei ruderi, per evitare l’aumento incongruo dell’impatto urbanistico che deriverebbe dall’espansione dello spazio occupato dalle ristrutturazioni poco rispettose del pregresso.|... _OMISSIS_ ...Si ha semplice ricostruzione allorché il volume, l'altezza e le superfici del manufatto preesistente rimangono inalterati, mentre è una nuova costruzione tutto ciò che comporta sostanziale modificazione di tali parametri.

In tema di diversità tra ricostruzione e nuove costruzioni, la prima non ricorre quando le componenti essenziali di un fabbricato, quali muri maestri perimetrali, strutture orizzontali, copertura, siano venute meno per fatto dell'uomo e l'intervento successivo non abbia comportato alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni, con particolare riferimento alla volumetria, alla superficie e all'altezza, mentre nel caso di variazione di una delle suddette componenti, si è in presenza di una nuova costruzione, da considerare tale agli effetti del computo delle distanze rispetto agli immobili contigui.

Pur dando atto che i concetti di ristrutturazione e ricostruzione sono stati in parte modificati dall'entrata in vigore ... _OMISSIS_ ...80 del 2001 e successive modifiche, resta fermo che esula dal concetto di mera ricostruzione la realizzazione, in luogo del manufatto preesistente, di un organismo edilizio che presenta volume ed altezza significativamente diversi dallo status quo ante.

Nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione, l'intervento non può essere ascritto alla categoria della ristrutturazione edilizia qualora l'opera difetti del requisito della contestualità tra demolizione e successiva ricostruzione, ancor più nel caso in cui l'edificio realizzato sia di dimensioni differenti dal preesistente.

Almeno fino alla novella del 2013, è con riferimento alla ipotesi di ristrutturazione “ricostruttiva” che è richiesta (oltre alla preesistenza certa del fabbricato identificabile nella sue componenti strutturali, c.d. demoricostruzione), identità di volumetria e di sagoma, affermandosi altresì che, in difetto, si configura una nuova costruzione, con la ... _OMISSIS_ ...licabilità anche delle norme sulle distanze.

La c.d. demo-ricostruzione pretende la pressoché fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello già esistente, dalla cui strutturale identificabilità, come organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, non si può dunque prescindere.

Pur non esulando dal concetto normativo di ristrutturazione edilizia la demolizione del fabbricato ove sia seguita dalla sua fedele ricostruzione, ai fini della qualificazione di un intervento ricostruttivo come ristrutturazione, da un lato, non è sufficiente che un anteriore fabbricato sia fisicamente individuabile in tutta la sua perimetrazione, essendo indispensabile a soddisfare il requisito della sua esistenza che non sia ridotto a spezzoni isolati, rovine, ruderi e macerie, e, dall'altro, che la ricostruzione di esso, oltre ad essere effettuata in piena conformità di sagoma, di volume e di superficie, venga eseguita in... _OMISSIS_ ...nevolmente prossimo a quello della avvenuta demolizione per cause naturali od opera dell'uomo.

La fattispecie di demolizione e ricostruzione di un fabbricato, che costituisce una delle tre tipologie della ristrutturazione edilizia delineate dall’art. 3 primo comma lett. d) del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 e ss.mm. (ristrutturazione “leggera”, “pesante” e mediante demolizione e ricostruzione), può rientrare in tale ambito nei soli casi in cui ricostruzione è sostanzialmente conforme alla precedente struttura oggetto di demolizione.

Non è applicabile alla ricostruzione di un "rudere" senza il preventivo rilascio del permesso di costruire il D.L. n. 69 del 2013, art. 30 (conv. in L. n. 98 del 2013), che richiede, nelle zone vincolate, l'esistenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto) o, in alternativa, l'accertamento della preesistente consistenza dell'immobile in base a risco... _OMISSIS_ ...i, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili, nonché, in ogni caso, il rispetto della sagoma della precedente struttura.

Quando la demolizione e la successiva ricostruzione di un manufatto non danno luogo alla fedele riedificazione del precedente manufatto per sagoma, superficie e volume, non si è in presenza di ristrutturazione edilizia, bensì di nuova costruzione, per cui è necessario il rilascio di apposito titolo edilizio: è quindi legittima l'archiviazione della domanda di condono relativa al fabbricato, essendo effettivamente venuta meno la stessa opera per cui si riferiva la richiesta.

La demolizione e ricostruzione di un manufatto per il quale è stato chiesto il condono con superficie e volume maggiori dell’edificio preesistente deve essere qualificato come nuova costruzione.

La nozione della demoricostruzione richiede il rispetto del volume esistente.

In c... _OMISSIS_ ...one e ricostruzione in assenza del mantenimento della sagoma e della volumetria precedente si è in presenza di una nuova costruzione.

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono certamente ricompresi anche quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia postulano necessariamente la preesistenza di un fabbricato sul quale intervenire, già dotato, quindi, di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, laddove la ricostruzione su ruderi o di un edificio già da tempo demolito, anche se soltanto in parte, costituisce una nuova opera, ai sensi dell’attuale art. 3, comma 1, lett. e), t.u. edilizia di cui al d.p.r. n. 380/2001 e, per il periodo previgente, un intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia ex art. 1 l. n. 10/1977 (N... _OMISSIS_ ... di edificabilità dei suoli”).

La rilevazione della preesistenza ai fini dell’intervento ricostruttivo non può non ancorarsi alla situazione di fatto esistente alla data di presentazione della domanda.

Non vale a dimostrare l'esatto ingombro planivolumetrico dell’edificio preesistente la documentazione fotografica da cui è evincibile unicamente la sagoma dell'edificio, senza che sia possibile dedurre il numero di piani esistenti, specie se il materiale fotografico è privo di una connotazione temporale certa alla quale ancorare l’esistenza del fabbricato così come riprodotto.

Ai fini della qualificazione dell'intervento in termini di ricostruzione e non di nuova costruzione non è sufficiente che si dimostri che un immobile in parte poi crollato o demolito è esistito, ma è necessario che si dimostri oltre all’an anche il quantum e cioè l’esatta consistenza dell’immobile preesisten... _OMISSIS_ ... chiede la ricostruzione.

La ricostruzione di un rudere o di un immobile diruto costituisce una nuova opera che risulta assoggettata ai limiti stabiliti dalla disciplina urbanistica.

L'intervento di ripristino di ruderi costituiti dai residui di crolli o demolizioni postula la ricostruzione di un edificio o di sue parti oggetto delle suddette demolizioni o crolli, purché esistano fonti iconografiche che consentano di ricostruire il fabbricato così come si presentava alle sue origini.

Gli interventi di ripristino di edifici diruti - la cui nozione va riportata agli organismi edilizi dotati di sole mura perimetrali e privi di copertura - non possano essere classificati come restauro e risanamento conservativo.

Con il termine "ripristino" s'intende, in campo edilizio, l'operazione volta ad ottenere la ricostruzione di una cosa persa, non più esistente, di cui lo strumento di pianificazione ha riten... _OMISSIS_ ... riproposizione. In altri termini, quanto al suo contenuto, il ripristino deve tendere a ricostituire lo status edilizio quo ante, per cui il risultato finale di un siffatto intervento su un immobile non più presente perché demolito o comunque venuto meno per ragioni svariate è appunto la ricostruzione dell'edificio dov'era e com'era (nelle forme e consistenza originariamente possedute dall'edificio).

In seguito alla demolizione di un manufatto, i lacerti di muratura o "conci" non possono...


...continua.  Qui sono visibili 14000 su 48728 caratteri complessivi dell'articolo.

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi giurisprudenziali estrapolate da un nostro codice o repertorio. Il cliente può acquistare il semplice articolo così come appare in questa pagina, senza gli omissis e senza la limitazione quantitativa. Nel caso occorrano informazioni più complete, si invita ad acquistare il codice o repertorio, dove le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle sentenze a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare. 

Acquista per soli 10,00 € l'articolo, che ti verrà inviato via mail e che potrai scaricarti dalla tua area privata nella sua interezza e senza omissis.

Acquista articolo

L’articolo sopra riportato è composto da contenuti tratti da questo prodotto (in formato PDF) acquistabile e scaricabile con pochi click. Si invita a scaricarsi il sampler gratuito per constatare l'organizzazione dei contenuti.

pdf 6201 pagine in formato A4

50,00 €