Opere ed interventi edilizi: finestre

OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> FINESTRE

L'apertura di finestre su area di proprietà comune e indivisa tra le parti costituisce opera inidonea all'esercizio di un diritto di servitù di veduta.

Non costituisce una ristrutturazione edilizia l'inverto che comporta una modifica delle aperture sulle facciate, compromettendo così la sagoma originaria dell’edificio.

La chiusura e l’apertura di porte e finestre determina modifiche dei prospetti.

L'intervento che comporta la trasformazione di una finestra in porta finestra non è compatibile con le previsioni del piano di bacino che prevedano che gli interventi sugli immobili debbano garantire l’impermeabilizzazione dei manufatti fino a una quota congruamente superiore al livello di piena di riferimento mediante il sovralzo delle soglie di accesso.

Le finestre munite di grate non sono qualificabili di regola come vedute.... _OMISSIS_ ... Nell'ipotesi in cui si costruisca in aderenza, per l'eliminazione della luce è sufficiente una costruzione, anche consistente in una tettoia o in una soletta della copertura di un terrazzo.

La facoltà concessa al vicino dall'art. 904 c.c. di sopprimere la luce costruendo in aderenza può esercitarsi con l'appoggio di qualunque costruzione, compresa quella di una tettoia, purché detta costruzione apporti un'effettiva utilità a chi l'abbia fatta, e non abbia invece la finalità di danneggiare mediante la soppressione delle luci, il fondo contiguo.

La presenza di inferriata metallica con lati di circa cm. 20 per lato, che impedisce l'inspectio limitando fortemente la prospectio, dimostra la natura lucifera e non di veduta di un finestrino.

Sussiste l'animus di spoglio nella chiusura di un finestrino, senza preavviso e senza alcun contatto preventivo con il suo possessore.

La mera modifica di una struttura esistente ... _OMISSIS_ ...a la sostituzione dei vetri di una struttura già esistente) non costituisce nuovo intervento o nuova opera,bensì una mera modifica di una struttura già esistente, irrilevante sotto il profilo della necessaria autorizzazione edilizia.

L’accorpamento di due finestre e la trasformazione di altra finestra in porta rappresentano modifiche degli elementi costitutivi dell’edificio ed inserimento di nuovi, funzionali alla trasformazione parziale dell’edificio, e come tali sono stati classificati dalla giurisprudenza come interventi di “ristrutturazione edilizia”.

L'apertura di porte e finestre non rientra fra gli interventi di manutenzione straordinaria e, in quanto opere non di mero ripristino bensì modificatrici dell'aspetto degli edifici, vanno ricomprese fra quelle di ristrutturazione edilizia per la cui realizzazione è necessario il rilascio della concessione edilizia.

L'apertura di una... _OMISSIS_ ... non rientra nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, né di restauro o risanamento conservativo, ma nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia.
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.