Contributo di urbanizzazione

TITOLO EDILIZIO --> ONERI E CONTRIBUTI --> CONTRIBUTO DI URBANIZZAZIONE

La particolarità dello scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti nell'ambito di una lottizzazione convenzionata consiste nel fatto che normalmente il lottizzante non realizza le opere di urbanizzazione secondaria ma, in accordo con il comune, cede le aree di cui dispone per essere utilizzate per la realizzazione di tali opere.

Non vi è alcuna giustificazione, in linea di principio, a scomputare dai contributi per spese di urbanizzazione l’importo dei contributi dovuti per monetizzazione di aree standard trattandosi di distinti e ugualmente necessari costi che l’amministrazione deve sopportare per la sostenibilità dell’intervento.

La controversia avente ad oggetto l’escussione, da parte del comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione spetta alla giurisdizion... _OMISSIS_ ...rdinario.

Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative alla determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri concessori che involgono diritti soggettivi delle parti, considerato che il contributo per oneri di urbanizzazione costituisce un corrispettivo posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione connesso al rilascio del titolo edilizio e pertanto discendente dall'adozione di un provvedimento amministrativo.

La quota del contributo di costruzione commisurata agli oneri di urbanizzazione assolve alla prioritaria funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona, con la precisazione che per aumento del carico urbanistico deve intendersi tanto la necessità di dotare l’area di nuove opere di urbanizzazione, quanto l’esigenza di utilizzare più intensamente quelle ... _OMISSIS_ ...CRLF|
Il contributo per oneri di urbanizzazione costituisce un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del costruttore o a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in ragione dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae o ai fini del recupero delle spese sostenute dalla collettività comunale riguardo alla trasformazione del territorio assentita.

Il contributo per gli oneri di urbanizzazione presenta la caratteristica di corrispettivo dovuto per la partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione connesse all'edificazione e di realizzazione delle urbanizzazioni.

La monetizzazione delle aree di urbanizzazione e la realizzazione delle urbanizzazioni può essere prevista cumulativamente.

Gli oneri di urbanizzazione non rappresentano il corrispettivo per la costruzione dei necessari elementi infrastrutturali, cioè non sono destinati a finanziare gli interven... _OMISSIS_ ...zione, da realizzare nella stessa area, dove deve essere eseguita la costruzione, ma sono correlati al maggior carico urbanistico, sopportato dall’Ente comunale in dipendenza dell’intervento edilizio.

Il contributo di urbanizzazione ha natura di prestazione patrimoniale imposta, anche indipendentemente dall'utilità specifica del singolo concessionario, comunque tenuto a concorrere alla spesa pubblica per le infrastrutture che debbono accompagnare ogni nuovo insediamento edificatorio.

Il contributo per oneri di urbanizzazione è un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae.

Il contributo per gli oneri di urbanizzazione ha ordinariamente funzione sostitutiva delle relative opere; in particolare, assolve all’obiettivo d... _OMISSIS_ ... i costi sociali delle stesse avuto riguardo all’aggravamento del carico urbanistico che l’intervento considerato andrà a determinare nella specifica zona in cui è destinato a ricadere.

La quota di contributo commisurata agli oneri di urbanizzazione assume natura di corrispettivo di diritto pubblico di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione dei costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione.

In tema di giudizio sulla fondatezza della pretesa di un pagamento integrativo riguardante gli oneri di urbanizzazione secondaria, il rilievo attribuito alla convenzione edilizia dagli artt. 28 della Legge n. 1150/1942 nonché 7 e 11 della Legge n. 10/1977 comporta l’inderogabilità delle pattuizioni per le parti.

Gli oneri di urbanizzazione corrisposti all’atto del ritiro del permesso di costruire non comprendono il ... _OMISSIS_ ...goli allacciamenti alla rete fognaria pubblica, per tali dovendosi intendere le derivazioni che, dipartendosi dal condotto principale, giungono sino al limite della proprietà privata: va da sé che tutte le opere necessarie per realizzare l’allaccio fognario ubicate all’interno della proprietà privata debbono essere realizzate a cura e spese del titolare dell’immobile.

Il contributo per oneri di urbanizzazione costituisce un corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del costruttore, connesso al rilascio della concessione edilizia, a titolo di partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae.

La natura giuridica del contributo per gli oneri di urbanizzazione è quella di prestazione patrimoniale imposta, anche indipendentemente dall’utilità specifica del singolo concessionario, comunque tenuto a concorrere alla... _OMISSIS_ ... per le infrastrutture (strade, fognature, illuminazione, parcheggi, ma anche scuole, uffici, centri commerciali ecc.) che debbono accompagnare ogni nuovo insediamento edificatorio.

Nelle aree già urbanizzate, l'esistenza di opere infrastrutturali non esclude che il privato lottizzante sia svincolato dall'obbligo di corrisponderne l'onere relativo, anche se la realizzazione di dette opere sia già intervenuta (in questo caso il soggetto sarà obbligato al pagamento di una somma corrispondente al sacrificio economico in precedenza sopportato dall'Amministrazione locale per l'effettuazione delle opere stesse).

Gli oneri di urbanizzazione debbono essere quantificati con riferimento all’epoca di realizzazione degli interventi, derogandosi a tale regola solo quando venga in considerazione una concessione in sanatoria rilasciata a seguito di condono edilizio.

Il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione costituisce un cor... _OMISSIS_ ...iritto pubblico posto a carico del costruttore, connesso al rilascio della concessione edilizia, a titolo di partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae.

La sanatoria di cui alla legge n. 47/1985 riguarda le sole opere edilizie abusive, nel senso che il contributo per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (oltre al costo di costruzione) da essa prevista è dovuto solo per la parte di edificio effettivamente interessato da siffatte opere abusive e non per quella realizzata in conformità del titolo edilizio, attuandosi altrimenti - per la parte, appunto, conforme o non abusiva - una ingiustificata duplicazione del contributo.

TITOLO EDILIZIO --> ONERI E CONTRIBUTI --> CONTRIBUTO DI URBANIZZAZIONE --> ESONERO

La speciale deroga del pagamento degli oneri urbanistici di cui all'art. 9 Legge n. 122/1989 postula che... _OMISSIS_ ...ano realizzati a servizio di fabbricati preesistenti e non di nuovi fabbricati.

Ai fini del regime premiale di cui all'art. 17, comma 3, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è necessario dimostrare che l’opera, per la quale si chiede l’esenzione del pagamento degli oneri urbanizzativi, sia, per le sue oggettive caratteristiche e peculiarità, esclusivamente finalizzata ad un utilizzo dell’intera collettività; non è sufficiente, quindi, che l’opera sia legata a un interesse generale da un nesso di mera strumentalità.

Il concretarsi dell’ipotesi di esenzione dal contributo concessorio ex art. 17, comma 3, lett. c), del D.P.R. n. 380 del 2001, si riscontra in presenza di opere classificabili come di urbanizzazione, purché esse siano realizzate, anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici. Rileva, dunque, ed è sufficiente, non ponendo la norma altre condizioni, che l’opera attui, ossia pon... _OMISSIS_ ...uanto previsto dallo strumento, realizzando la configurazione di opere di urbanizzazione in esso contemplata.

L’equiparazione ex art. 17 comma 3 lettera c) del d.P.R. n. 380/2001, ai fini dell’esonero dal contributo, sia “degli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti”, sia “delle opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici", si giustifica in funzione della circostanza che si tratta di specifiche opere urbanizzative individuate dallo strumento urbanistico, ancorché la loro realizzazione sia poi eseguita da privati, come accade ad esempio nel caso in cui nel quadro di una convenzione e a fronte di una iniziativa edificatoria il privato assuma l’onere di realizzare le specifiche opere urbanizzative previste in quella maglia.

Ai fini dell’esenzione dal contributo per opere ... _OMISSIS_ ...ne devesi utilizzare lo stesso criterio che vige nel caso simmetrico dello scomputo per realizzazione diretta dell’infrastruttura secondaria, nel quale la materiale realizzazione dell’opera da parte del privato non rileva se non è preceduta da un atto della p.a. che individui il tipo e l’entità delle opere ammesse a scomputo.

Il regime di esenzione dal pagamento dei contributi per l’urbanizzazione e per il costo di costruzione a beneficio delle opere realizzate in zone agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo (art. 17, co. 3, del D.P.R. 380/2001) non trova applicazione in Sicilia che, in forza del regime autonomistico, ha determinato ipotesi specifiche di esenzione.

Il fatto che l’opera sia intestata ai soggetti di cui al comma 1 dell'art.1 della legge n.443/2001 non comporta di per sé esonero alcuno dal pagamento degli oneri di urbanizzazione, i quali ver... _OMISSIS_ ...e regolati dalle apposite disposizioni recate nel dpr n.380/ 2001.

L'ammissione allo scomputo degli oneri di urbanizzazione costituisce oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale da parte dell'amministrazione a fronte della quale non sussiste un vero e proprio diritto in capo al privato proponente che viene in essere solo allorché, a fronte della realizzazione da parte sua di opere di urbanizzazione ovvero dell'impegno a realizzarle, vi sia stato un espresso atto di accettazione consensuale da parte della stessa amministrazione.

Non sono dovuti oneri urbanizzativi a fronte del mancato rilascio di un titolo edilizio oltre che in caso di rinuncia allo stesso prima dell’esecuzione dei lavori, visto che la corresponsione degli oneri urbanizzativi presuppone un’effettiva attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Lo scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione spetta solo per... _OMISSIS_ ...uite con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune con ciò richiedendosi un formale atto di assenso dell'amministrazione in ordine alla tipologia delle opere da realizzare, alle loro caratteristiche, modalità esecutive, idoneità tecnologica, tempi di esecuzione e congruità del valore alle medesime assegnato.

Le opere pubbliche o di interesse generale, in quanto realizzate dagli enti istituzionalmente competenti e/o da soggetti privati per conto dei primi, sono (unitamente alle opere di urbanizzazione) esentate dall’obbligo di contribuzione (anche) per la quota relativa agli oneri di urbanizzazione.

TITOLO EDILIZIO --> ONERI E CONTRIBUTI --> CONTRIBUTO DI URBANIZZAZIONE --> ESONERO --> IN IPOTESI DI COMPENSAZIONE ESPROPRIATIVA-URBANISTICA

La circostanza che la realizzazione di un nuovo edificio avvenga in forza dell’utilizzazione del trasferimento del c.d. “diritto di cubatura” derivante... _OMISSIS_ ...one di musure di compensazione espropriativo-urbanistica (nel caso di specie previste dalla Legge provinciale di Bolzano n. 13/1997, art. 107 comma 12), non è di suo sufficiente, in assenza di un’apposita e specifica previsione di legge, ad escludere l'assoggettamento agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, trattandosi di opera ulteriore rispetto a quella espropriata.

TITOLO EDILIZIO --> ONERI E CONTRIBUTI --> CONTRIBUTO DI URBANIZZAZIONE --> MOTIVAZIONE

La liquidazione...


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