1. Gli incentivi a favore del datore di lavoro
Per favorire la diffusione dell’apprendistato, la legge prevede incentivi sia di tipo contributivo che normativo, i quali possono essere considerarsi quali forme di ricompensa per la formazione erogata dal datore di lavoro a favore dell’apprendista.
Per quanto riguarda i benefici economici vi è la possibilità per il datore di lavoro di inquadrare l’apprendista fino a due livelli al di sotto rispetto a quelli previsti per la mansione da esso svolta da un lavoratore qualificato.
La dottrina aveva individuato la ratio di tale riduzione in quanto il lavoratore viene comunque remunerato durante le ore di formazione .
Tuttavia, la Riforma del 2015 ha previsto un aggravamento
[Omissis - versione integrale presente nel testo]
L’art. 47, co. 3, D. Lgs. n. 81/2015 prevede che fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi.
Per quanto riguarda gli incentivi economici ai sensi dell'art. 47, co. 7, restano fermi i benefici di carattere contributivo vigenti, che vengono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato.
2. Il regime contributivo speciale nel contratto di apprendistato
A fronte della formazione impartita all’apprendista, e alla funzione occupazionale di siffatta tipologia contrattuale, il legislatore ha previsto un regime speciale di contribuzione nell’apprendistato.
In particolare il regime dei benefici contributivi si basa su una tripartizione: - regime per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti; - regime per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti; - regime per i datori di lavoro che occupano apprendisti provenienti dalle liste di mobilità.
Le norme che regolano il regime contributivo dell’apprendistato sono l’art. 1, co 773, L n. 296/2006 e l’art. 22, co. 1, L. n.183/2011, l’applicazione di una o dell’altra legge dipende da quando il contratto di apprendistato è stipulato, se prima del 31.12.2011 ovvero tra il 1°.01.2012 e il 31.12.2016.
Nel primo caso trova applicazione la L. del 2006 la quale prevede che nelle imprese fino a 9 dipendenti nel primo ano l’aliquota è pari all’1,50% nel primo anno, nel secondo anno è pari al 3% e nel terzo anno è pari al 10%. Per le imprese che occupano più di 9 dipendenti la contribuzione dovuta dai datori di lavoro è pari al 10%.
Per i contratti stipulati dall’01.01.2012 al 31.12.2016 per i primi tre anni di apprendistato è previsto l’azzeramento della relativa contribuzione a carico del datore di lavoro, che occupa fino a 9 dipendenti, tale incentivo è stato previsto con lo scopo di favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, mentre per le imprese con più di 9 dipendenti l’agevolazione resta al 10%. Da tale beneficio sono esclusi gli apprendisti iscritti nelle liste dii mobilità.
Nel computo dei dipendenti al fine dell’applicazione degli incentivi vanno sempre esclusi gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di inserimento, devono invece essere computati i lavoratori che hanno sospeso l’attività lavorativa.
La circolare Inps 2.11.2012 n.128 ha precisato che l’incentivo può essere applicato a condizione che il datore di lavoro possa farlo rientrare nei limiti degli aiuti de minimis, e cioè negli aiuti di stato di modesta entità. Per poter accedere allo sgravio contributivo le imprese devono presentare, in via telematica, all’Inps un’apposita dichiarazione sul rispetto dei limiti del regime de minimis.
Per la corretta fruizione dell’agevolazione, occorre:
- Determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di assunzione del singolo contratto di apprendistato; è necessario individuare i due esercizi finanziari precedenti a quello di assunzione;
- Calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti de minimis di qualsiasi tipologia;
- Verificare che lo sgravio concesso per il contratto di apprendistato non faccia superare i limiti de minimis.
I benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, ad esclusione dei lavoratori in mobilità.
La Suprema Corte ha individuato alcuni presupposti che devono essere rispettati ai fini del riconoscimento
[Omissis - versione integrale presente nel testo]
In via sperimentale, inoltre, fino al 31 dicembre 2016, il D. Lgs. 81/2015 ha introdotto un particolare regime agevolativo per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e l'apprendistato di alta formazione e ricerca. Orbene, i datori di lavoro che assumeranno con questi contratti beneficeranno dell'esenzione del contributo di licenziamento previsto dalla L.92/2012 e di un'aliquota contributiva del 5% invece che del 10%.