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Il contratto di affitto di fondo rustico di cui alla L. 203/1982

Pur dopo l'entrata in vigore della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 41 che ha deformalizzato i contratti di affitto a coltivatore diretto, anche se ultranovennali, rendendoli a forma libera, non può ritenersi concluso un contratto di affitto agrario con la p.a. in forza di un comportamento concludente, anche protrattosi per anni.

L'indennità spettante all'affittuario per i miglioramenti apportati al fondo ai sensi dell'art. 17, comma 2, L. 203/1982

Il diritto all'indennizzo per le migliorie non sorge con la mera esecuzione di esse ma per effetto della espressa previsione tra le parti prima della loro esecuzione o a seguito della espressa e formale autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

La competenza delle sezioni specializzate agrarie sulle controversie concernenti i fondi rustici

È devoluta alla competenza della sezione specializzata agraria ogni controversia, anche di natura indennitaria o risarcitoria, insorta tra le parti in sede di esecuzione di un contratto agrario.

Regole processuali nelle controversie in materia di agricoltura

In materia agraria la necessità del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, secondo quanto previsto dalla L. 203/1982, art. 46, configura una condizione di proponibilità della domanda

Riparto di competenza in materia di controversie agrarie

In relazione a un contratto di affitto di fondo rustico, se sia intervenuta una transazione, la competenza del giudice ordinario è configurabile solo nell'ipotesi in cui, essendo fuori discussione la validità di tale contratto, le parti controvertono sulla sua esecuzione od a questioni connesse; ove, invece, venga in discussione la perdurante esistenza e validità del rapporto agrario o la stessa validità della transazione la competenza appartiene alla sezione specializzata agraria.

Contratti agrari

Per affermare l'esistenza di un contratto agrario, è necessario e sufficiente che il contratto abbia ad oggetto lo sfruttamento di un fondo agricolo e, sul piano soggettivo, che il conduttore sia un coltivatore diretto.

Condizioni per il recesso e la risoluzione di contratto agrario

L'esperimento della preventiva procedura amministrativa di cui L. n. 203 del 1982, artt. 5 e 46 è condizione di proponibilità dell'azione di risoluzione del contratto agrario per grave inadempimento del concessionario, anche nei confronti dei chiamati successivamente in causa a seguito di integrazione del contraddittorio.

Successione dell'erede dell'affittuario coltivatore diretto nel contratto agrario

In caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, la successione dell'erede dell'affittuario coltivatore diretto nel contratto agrario di cui era già parte il de cuius è possibile sempre che il preteso successore dimostri la ricorrenza di tutte le condizioni a tal fine tassativamente richieste dalla legge.

Diritti del fittavolo soggetto del contratto di affitto di fondo rustico

Il contratto di affitto a coltivatore diretto è una specie particolare del contratto di affitto caratterizzato dal fatto che esso non intercorre tra proprietario e affittuario, bensì tra proprietario e famiglia coltivatrice. Ai sensi dell’art. 48 della L. n 203/1982 in presenza di impresa familiare coltivatrice il rapporto agrario intercorre tra concedente e famiglia coltivatrice.

Prelazione e riscatto agrario

Presupposto per il riconoscimento del diritto alla prelazione agraria, ai sensi della L. n. 590 del 1965, art. 8 non è la modalità di esercizio dell'attività di coltivazione, ma il tipo di contratto stipulato tra le parti, sicché la prelazione è esclusa con riguardo ad un rapporto insorto come affitto a non coltivatore diretto.

Esercizio del diritto di prelazione e retratto in materia agraria

Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione in materia agraria, non rileva la contrapposizione tra "area edificabile" (per la quale non è ammesso tale diritto) e "area non edificabile" (con riguardo alla quale esso è consentito), bensì quella tra aree destinate ad usi "agricoli" e aree destinate, invece, ad "utilizzazione" diversa (ovvero edilizia, industriale o turistica), ancorché non edificabili, purché non suscettibili di utilizzazioni economiche per effetto dello sfruttamento agricolo.

Le indennità per espropriazione parziale diretta all’imposizione di un diritto reale minore

Nella disciplina del d.P.R. 327/2001 tutte le norme della legge procedurali e sostanziali disciplinanti l’espropriazione della proprietà devono considerarsi applicabili a quella dei diritti reali minori quali la servitù

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