La domanda di restituzione del terreno requisito e di risarcimento del danno per l'indebito protrarsi dell'occupazione

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> REQUISIZIONE

Sintesi: A fronte dell’occupazione di un bene immobile di proprietà privata con conseguente spossessamento (nel caso di specie per fronteggiare situazione di emergenza), qualora il privato, avendo impugnato il provvedimento ablatorio e avendone ottenuto l’annullamento giurisdizionale, proponga domanda di risarcimento avente ad oggetto il danno consequenziale alla dedotta illegittimità del provvedimento oltre che quello derivante dalla perdurante occupazione dopo la scadenza del provvedimento, di tali domande conosce il giudice amministrativo, la compressione della situazione soggettiva del titolare dell'immobile trovando origine nell'esercizio del potere ablatorio.


Estratto: «Preliminarmente, in rito, si rileva che la controversia attenga a comportamenti dell’Amministrazione come tali sottratti al vaglio del giudice amministrativo per effetto delle note coordinate ricostruttive tracciate dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 204 del 2004.Giova, invero, considerare che parte ricorrente non contesta la legittimità del provvedimento occupativo (peraltro non sorretto da pregressa dichiarazione di pubblica utilità, con ulteriore ed autonomo profilo escludente la giurisdizione di questo giudice); viceversa, come correttamente illustrato in memoria dal comune resistente, la materia del contendere ha per oggetto una pretesa risarcitoria connessa ad una occupazione divenuta senza titolo (sia per effetto della cessazione dello stato di emergenza, sia per effetto della scadenza del termine triennale ex L. 86/71) e come tale relativa a danni che non derivano da atti riconducibili all’esercizio di una potestà pubblica, ma piuttosto da un comportamento illecito consistente nell’illecita protrazione dello stato di occupazione con container del fondo in questione.Ebbene, ritiene il Collegio che non sussista la giurisdizione del giudice amministrativo (cfr, in termini, Con. Stato sent. n. 2666(2010). Invero, come anche sostenuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, la domanda di restituzione del terreno requisito e di risarcimento del danno per l'indebito protrarsi dell'occupazione di un immobile ricade nella giurisdizione del giudice ordinario, ove il vincolo posto dall'ordinanza di requisizione sia divenuto inefficace per la scadenza del termine stabilito nell'ordinanza medesima, non essendo in tal caso in contestazione il provvedimento di requisizione e non avendo quindi la controversia ad oggetto atti o provvedimenti della pubblica amministrazione (Sez. un., 9 marzo 2009, n. 5625, che richiamano Sez. un., 3 luglio 2006, n. 15203, per confermare i principi ivi affermati).Ben diversa, invero, ai fini della corretta individuazione del giudice, l’ipotesi (nella quale non è certo riconducibile quella odierna) in cui, a fronte dell’occupazione di un bene immobile di proprietà privata con conseguente spossessamento per fronteggiare situazione di emergenza, il privato, avendo impugnato il provvedimento ablatorio e avendone ottenuto l’annullamento giurisdizionale, proponga domanda di risarcimento avente ad oggetto il danno consequenziale alla dedotta illegittimità del provvedimento oltre che quello derivante dalla perdurante occupazione dopo la scadenza del provvedimento: domande certo vagliabili dal giudice amministrativo, la compressione della situazione soggettiva del titolare dell'immobile trovando origine nell'esercizio del potere ablatorio, il cui annullamento, facendo venir meno retroattivamente il titolo che giustificava l'occupazione del bene, travolge peraltro la distinzione tra la situazione anteriore e quella successiva alla scadenza del termine previsto nell'ordinanza medesima, configurandosi l'occupazione per entrambi tali periodi come «usurpativa», essendo unico il danno sofferto dal privato, che trova la propria causa prima nella requisizione illegittimamente disposta ed altrettanto illegittimamente sviluppatasi nel tempo (Sez. un., 9 marzo 2009, n. 5625).»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> REQUISIZIONE --> INDENNITÀ

Sintesi: Le questioni relative alla determinazione dell’indennità non influiscono sulla legittimità dei provvedimenti di requisizione, potendo - e dovendo - ogni doglianza in merito alla determinazione dell’indennità essere fatta valere innanzi al giudice ordinario

Estratto: «La censura con cui la ricorrente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti di requisizione a causa della non corretta determinazione dell’indennità risulta inconferente, in quanto le questioni relative alla determinazione dell’indennità non influiscono sulla legittimità dei provvedimenti di requisizione, potendo - e dovendo - ogni doglianza in merito alla determinazione dell’indennità essere fatta valere innanzi al giudice ordinario (sul punto cfr. Cass., Sez. Un., n. 463/2005, in cui si fa riferimento alla previsione di cui all’art. 34, lett. b, d.lgs. n. 80/1998, secondo cui nulla è innovato per le controversi riguardanti la determinazione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa, rientrando la requisizione tra gli atti di tale natura; per la disciplina attualmente vigente cfr., invece, l’art. 133, lett. f, c.p.a).»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> REQUISIZIONE --> SCADENZA DEI TERMINI

Sintesi: La domanda di restituzione del terreno requisito e di risarcimento del danno per l'indebito protrarsi dell'occupazione di un immobile ricade nella giurisdizione del giudice ordinario, ove il vincolo posto dall'ordinanza di requisizione sia divenuto inefficace per la scadenza del termine stabilito nell'ordinanza medesima, non essendo in tal caso in contestazione il provvedimento di requisizione e non avendo quindi la controversia ad oggetto atti o provvedimenti della pubblica amministrazione.

Estratto: «Preliminarmente, in rito, si rileva che la controversia attenga a comportamenti dell’Amministrazione come tali sottratti al vaglio del giudice amministrativo per effetto delle note coordinate ricostruttive tracciate dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 204 del 2004.
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: La sopravvenuta inefficacia dell’ordinanza di requisizione (nel caso di specie disposta per la collocazione di prefabbricati da destinare ad alloggi per cittadini disastrati dal sisma del 1980), assimilabile alla sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, a cagione della scadenza del termine, è riconducibile ad una fattispecie di occupazione usurpativa pura, trattandosi - alla stregua della distinzione operata nelle due sentenze costituzionali n. 204/2004 e n. 191/2006 - di un comportamento mero, in alcun modo ricollegabile, neanche in via mediata, all’esercizio di una funzione. Della conseguente tutela risarcitoria conosce il GO.

Estratto: «10. Operate tali precisazioni in punto di giurisdizione, con riferimento al caso di specie, la sopravvenuta inefficacia dell’ordinanza di requisizione (assimilabile alla sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità), a cagione della scadenza del termine biennale, è senz’altro riconducibile ad una fattispecie di occupazione usurpativa pura, trattandosi - alla stregua della distinzione operata nelle due sentenze costituzionali n. 2004/2004 e n. 191/2006 - di un comportamento mero, in alcun modo ricollegabile, neanche in via mediata, all’esercizio di una funzione.Per tal guisa resta confermato un risalente e pacifico indirizzo della giurisprudenza amministrativa in forza del quale: «La controversia concernente la sopravvenuta inefficacia del decreto prefettizio di occupazione, a seguito di scadenza del termine fissato perla sua esecuzione, è questione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché la relativa doglianza si traduce nella denuncia del potere ablatorio tutela di una posizione giuridica del privato che, proprio per la sopravvenuta inefficacia, ha riacquistato natura e consistenza di diritto soggettivo» (C. di S., sez. IV, 7 aprile 1989, n. 229).Indirizzo siffatto poteva essere indubbiamente scalfito con l’entrata in vigore dell’art. 34 del D.L. vo n. 80/1998, ma, ciò, soltanto prima che sulla innovazione normativa in parola intervenisse la Corte Costituzionale con le fondamentali sentenze n. n. 24/2004 e n. 191/2006. 11. In relazione ad un caso analogo a quello in esame, anche la Corte Regolatrice ha dimostrato di fare applicazione coerente delle conclusioni cui era pervenuta in punto di riparto di giurisdizioni relativamente alle patologie dei procedimenti ablatori rilevando come: «Con riferimento a domanda di restituzione del terreno requisito, e di risarcimento del danno per il protrarsi dell’occupazione, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario ove, per la scadenza del termine stabilito nell’ordinanza di requisizione, essa sia divenuta inefficace, sicché non è in contestazione il provvedimento di requisizione e la controversi non ha ad oggetto atti o provvedimenti della p.a.» (Cass., SS.UU., 3 luglio 2006, n. 15203).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.