Appartiene al G.O. la giurisdizione sulla domanda con cui il proprietario di un fondo occupato ne chiede rilascio

Sintesi: Il provvedimento di occupazione temporanea di cui all'art. 49 del T.U. va distinto dai provvedimenti previsti dagli artt. 22 bis e 43 del T.U., collocandosi al di fuori della materia dell'espropriazione e degli effetti propri della dichiarazione di pubblica utilità. Ne consegue, pertanto che non vige il principio della giurisdizione esclusiva dì cui all'art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 80 del 1998 (come modificato dall'art. 7 L. n. 205 del 2000, ridefinito dalla sentenza della Corte Cost. n. 2042004), in quanto l'impossessamento del bene è puramente strumentale rispetto ai lavori previsti e temporaneo.

Sintesi: Appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda con cui il proprietario di un fondo, occupato ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 3272001 ne chiede rilascio, qualora da una parte non chieda l'annullamento del procedimento di occupazione per vizi dell'atto, e dall'altro chieda solo il rilascio del fondo, eventualmente con il ripristino dello status quo e il risarcimenti dei danni, allegando che l'occupazione della P.A. si sia protratta oltre il termine finale indicato nel provvedimento che l'abbia disposta.

Estratto: «Discorso diverso deve farsi in merito alle ulteriori domande di risarcimento e riduzione in pristino, a seguito dell'occupazione temporanea realizzata dal Comune di Salerno (cfr. decreto prot. N. 2438 dell'872005, notificato al curatore fallimentare in data 1682005, e successivo verbale di immissione in possesso del 1872005).L'art. 49 T.U. D.P.R. n. 327 del 2001, sotto la rubrica "L'occupazione temporanea di aree non soggetti ad esproprio", statuisce che: "1. L'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggetti al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell'articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti.2. Al proprietario del fondo è notificato, nelle forme degli atti processuali civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea.3. Al momento dell'immissione in possesso è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi.4. Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare.5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità."Si osserva, quindi, che l'apprensione del bene occupato a norma dell'art. 49 testé D.P.R. n. 327 del 2001 citato tende non all'espropriazione della proprietà, ma a soddisfare un'esigenza temporanea, non funzionale all'opera, ma alla sua esecuzione. Invero, il provvedimento di occupazione temporanea di cui all'art. 49 del T.U. va distinto dai provvedimenti previsti dagli artt. 22 B se 43 del T.U., collocandosi al di fuori della materia dell'espropriazione e degli effetti propri della dichiarazione di pubblica utilità. Ne consegue, pertanto che non vige il principio della giurisdizione esclusiva dì cui all'art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 80 del 1998 (come modificato dall'art. 7 L. n. 205 del 2000, ridefinito dalla sentenza della Corte Cost. n. 2042004), in quanto 1'impossessamento del bene è puramente strumentale rispetto ai lavori previsti e temporaneo. La figura dell'occupazione temporanea, non finalizzata all'esproprio, infatti, si avvicina di più all'istituto della requisizione temporanea, in quanto entrambi gli istituti presentano in comune i caratteri della temporaneità dell'occupazione finalizzata sopperire a un'esigenza pubblica contingente e non all'acquisizione definitiva della titolarità di quel bene (cfr. Cass. n. 21249 del 682008).Può, quindi, affermarsi che nell'ipotesi di domanda di risarcimento del danno - sia in forma specifica, attraverso il ripristino dello status quo ante, sia nella forma per equivalente - permane la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la posizione giuridica fatta valere in giudizio di diritto soggettivo e, non essendo in contestazione provvedimento di occupazione, la controversia non ha per oggetto atti o provvedimenti della pubblica amministrazione: si, appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda con cui il proprietario di un fondo, occupati ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 3272001 ne chiede rilascio, qualora da una parte non chieda l'annullamento del procedimento di occupazione per vizi dell'atto, e dall'altro chieda solo il rilascio del fondo, eventualmente con il ripristino dello status quo e il risarcimenti dei danni, allegando che l'occupazione della P.A. si sia protratta oltre il termine finale indicato nel provvedimento che l'abbia disposta (cfr. Sezioni Unite, ordinanza n. 3167 del 922011).»

Sintesi: Nella fattispecie in cui l’irreversibile trasformazione del fondo sia avvenuta nell’assenza, ab initio, della dichiarazione di pubblica utilità concernente il fondo medesimo, ma (nel caso di specie) solo a seguito di ordinanza sindacale contingibile ed urgente di autorizzazione alla occupazione d’urgenza temporanea, deve farsi puntuale applicazione dei principi in tema di occupazione “usurpativa”; il che comporta la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.

Estratto: «4.- L’appellata si duole, in sostanza, della destinazione della strada al traffico veicolare, in via di fatto ed in assenza di procedura espropriativa, ed in particolare in mancanza della dichiarazione di pubblica utilità, ma solo a seguito di ordinanza sindacale (n. 49 del 6.3.1998) contingibile ed urgente di autorizzazione alla occupazione d’urgenza della strada stessa per mesi cinque.Si tratterebbe quindi, nella specie, di occupazione usurpativa della proprietà per mancanza di dichiarazione di pubblica utilità; l’attività di apprensione e trasformazione esercitata dalla Amministrazione si risolverebbe, pertanto, in meri comportamenti materiali conoscibili dal giudice ordinario anche a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 204/2004 e 191/2006.5.- Ciò posto, occorre ricordare che le figure della occupazione appropriativa e dell’occupazione usurpativa sono riconducibili, l’una, alla irreversibile trasformazione del fondo in assenza di decreto di esproprio, pure a seguito di una dichiarazione di pubblica utilità e, quindi, nell’ambito di una procedura di espropriazione; l’altra, alla apprensione-trasformazione del fondo in assenza, ab initio, della dichiarazione di pubblica utilità (cfr., su tale punto, Cass. civ., SS.UU., ordd.ze nn. 13659 e 13660 del 13.6.2006 e 15.6.2006 n. 13911, che, peraltro, pervengono ad identica conclusione per il caso di mancanza iniziale o sopravvenuta scadenza del termine iniziale di efficacia; cfr., anche, Cass. civ., Sez. I, 17 giugno 2005 n. 13001; e, da ultimo, Corte cost. 12 maggio 2006 n. 191); va aggiunto che, in base ad alcuni orientamenti giurisprudenziali – cfr., fra le tante, Cass. civ., SS.UU., 12 dicembre 2001 n. 15710; 23 gennaio 2006 n. 1207; 25 gennaio 2006 n. 1373 – alla detta “figura” sarebbe riferibile anche l’ipotesi di annullamento con efficacia ex tunc della dichiarazione inizialmente esistente ovvero di sua inefficacia per inutile decorso dei termini previsti per l’esecuzione dell’opera pubblica.Secondo l’orientamento di questo Consesso (Ad. Plen. 26 marzo 2003 n. 4; cfr., anche, decc. nn. 4 e 9 del 2005 e n. 2 del 2006), in caso di sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità non si verifica una fattispecie di carenza di potere bensì di cattivo uso del potere, che dà luogo ad occupazione appropriativa, relativamente alla quale sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo; diversamente, la fattispecie di occupazione usurpativa, su cui vi è giurisdizione del giudice ordinario, si verifica solo nell’ipotesi di appropriazione del bene in totale assenza del provvedimento amministrativo (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 4 agosto 2006 n. 4763).La giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti a “comportamenti” di soggetti pubblici non involgenti l’esercizio di pubbliche potestà (dichiarazioni di pubblica utilità, occupazione d’urgenza, etc., nulle o inesistenti) è affermata dal giudice regolatore della giurisdizione (cfr., tra le altre, Cass. civ., SS.UU., 22 novembre 2004 n. 21944, ord.za).Ed ancora, ribadisce il giudice delle leggi (Corte cost. n. 191 del 2006 cit.), sviluppando le argomentazioni già poste a fondamento della sua precedente sentenza n. 204 del 2004, la conformità ai canoni costituzionali della devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a “comportamenti” di impossessamento di beni altrui collegati all’esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, laddove si esclude tale conformità per la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di “comportamenti” posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto.Orbene, nel prendere atto di un panorama giurisprudenziale (e dottrinario) comunque in via di evoluzione – pur in presenza di prevalenti arresti giurisprudenziali significativamente orientati nel senso in questa sede condiviso dal Collegio – deve ritenersi, alla stregua delle esposte conclusioni ed in linea con quanto già affermato per analoga controversia (cfr., IV Sez., 26 aprile 2007 n. 1892), che nella fattispecie, in cui l’irreversibile trasformazione del fondo è avvenuta nell’assenza, ab initio, della dichiarazione di pubblica utilità concernente il fondo medesimo, debba farsi puntuale applicazione dei principi sopra riportati in tema di occupazione “usurpativa”; il che comporta la declinatoria della giurisdizione sulla controversia in favore dell’Autorità giudiziaria ordinaria, che va dichiarata nell’odierno giudizio per gli effetti di cui all’art. 59 della legge 18 giugno 2009 n. 69.»

Sintesi: L'apprensione del bene occupato a norma dell'art. 49 T.U. tende non all'espropriazione della proprietà, ma a soddisfare un'esigenza temporanea, non funzionale all'opera, ma alla sua esecuzione. Ciò comporta che si è fuori dalla materia dell'espropriazione e degli effetti propri della dichiarazione di pubblica utilità e, quindi, della giurisdizione esclusiva di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, in quanto l'impossessamento del bene è puramente strumentale e temporaneo.

Estratto: «E' incontestato che nessuna trasformazione irreversibile per effetto di realizzazione di opera pubblica abbia interessato i fondi occupati solo in via temporanea, con occupazione fino al 5.11.2008 non preordinata all'esproprio, ma alla realizzazione temporanea di piste ed aree di cantiere, ed è incontestato altresì che l'occupazione persiste, nonostante che sia scaduto il termine finale (5.11.2008) contenuto nel provvedimento di occupazione. I proprietari attori hanno richiesto in via principale al giudice amministrativo che fosse ordinato alla p.a. il rilascio di tali fondi, seppure dopo il ripristino nello status quo ante, nonché la condanna degli intimati al risarcimento del danno per tale protrarsi dell'occupazione oltre il termine previsto. Gli attori, invece, non hanno avanzato alcuna richiesta di annullamento di atti amministrativi ovvero di declaratoria della loro illegittimità. 3. Il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 49, sotto la rubrica "L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio", statuisce che: "1. L'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell'art. 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti.2. Al proprietario del fondo è notificato, nelle forme degli atti processuali civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea.3. Al momento della immissione in possesso, è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi.4. Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare.5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità".4.1. Osserva questa Corte che in rapporto sia al provvedimento di esproprio, sia ai provvedimenti previsti dagli artt. 22 bis e 43 T.U., l'occupazione temporanea di cui agli artt. 49 e 50 T.U., ha una sua precisa autonomia ontologica e funzionale, individuabile (specialmente se si esclude l'ipotesi di cui al comma 5, dell'art. 49 T.U.) nella sua funzione esclusivamente strumentale rispetto ai lavori previsti ed all'opera, a cui è finalizzato l'esproprio, ma anche nella recisione di ogni collegamento normativo funzionale rispetto alla vicenda espropriativa ed alla stessa occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione (art. 22 bis T.U.). 4.2. L'apprensione del bene occupato a norma dell'art. 49 T.U. tende non all'espropriazione della proprietà, ma a soddisfare un'esigenza temporanea, non funzionale all'opera, ma alla sua esecuzione.La stessa norma espressamente dichiara che si tratta di "aree non soggette al procedimento espropriativo".Ciò comporta che si è fuori dalla materia dell'espropriazione e degli effetti propri della dichiarazione di pubblica utilità e, quindi, della giurisdizione esclusiva di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, in quanto l'impossessamento del bene è puramente strumentale e temporaneo.»

Sintesi: La scadenza del termine della occupazione temporanea non finalizzata all'esproprio rende questa inefficace, sicché l'occupazione del terreno per il periodo successivo risulta sprovvista di qualsiasi titolo. Ne consegue, con riferimento a domanda di restituzione del terreno, la giurisdizione del giudice ordinario essendo in questo caso la posizione giuridica fatta valere in giudizio di diritto soggettivo e non essendo in contestazione il provvedimento di occupazione.

Estratto: «La figura di tale forma di occupazione temporanea, non finalizzata all'esproprio, ma ad altre esigenze (ed, occupazione meramente detentiva) si avvicina all'istituto della requisizione temporanea, poiché entrambi gli istituti in comune presentano i caratteri della temporaneità dell'occupazione finalizzata a sopperire ad un'esigenza pubblica contingente e non all'acquisizione definitiva della titolarità di quel bene (cfr. Cass. civ., Sez. 1^, 06/08/2008, n. 21249).5. Questa Corte, che pure non ha precedenti in tema di giurisdizione sulla domanda restitutoria di un bene sottoposto ad occupazione temporanea ex art. 49 T.U., ha tuttavia già ritenuto che, con riferimento a domanda di restituzione del terreno requisito e di risarcimento del danno per il protrarsi dell'occupazione, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario ove, per la scadenza del termine stabilito dall'ordinanza di requisizione, essa sia divenuta inefficace, sicché non è in contestazione il provvedimento di requisizione e la controversia non ha ad oggetto atti o provvedimenti della pubblica amministrazione(Cass. Sez. Unite, 03/07/2006, n. 15203; Cass. S.U. 8 aprile 2003 n. 5462).6. Eguale principio va affermato nell'ipotesi di domanda di restituzione e di risarcimento del danno (sia in forma specifica attraverso il ripristino dello status quo ante, sia nella forma per equivalente) a seguito di scadenza del termine di occupazione temporanea non predisposta all'esproprio, di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 49.La scadenza del termine della occupazione temporanea non finalizzata all'esproprio rende questa inefficace, sicché l'occupazione del terreno per il periodo successivo risulta sprovvista di qualsiasi titolo.In questi casi, infatti, la posizione giuridica fatta valere in giudizio è di diritto soggettivo e, non essendo in contestazione il provvedimento di occupazione, la controversia non ha per oggetto atti o provvedimenti della pubblica amministrazione, sicché essa non è soggetta alla giurisdizione esclusiva prevista dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, comma 1, come modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7 e ridefinito dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale.7.1. A ben vedere in questa linea è anche un ultimo arresto di queste S.U., che ha affermato che nel caso di requisizione in uso di un bene immobile di proprietà privata, le domande di risarcimento del danno consequenziale alla dedotta illegittimità del provvedimento e di quello derivante dalla perdurante occupazione dopo la scadenza del provvedimento, appartengono entrambe alla giurisdizione amministrativa, in quanto la compressione della situazione soggettiva del titolare dell'immobile trova origine nell'ordinanza di requisizione, il cui annullamento, facendo venir meno retroattivamente il titolo che giustificava l'occupazione del bene, travolge la distinzione tra la situazione anteriore e quella successiva alla scadenza del termine previsto nell'ordinanza medesima, configurandosi l'occupazione per entrambi tali periodi come "usurpativa", essendo unico il danno sofferto dal privato, che trova la propria causa prima nella requisizione illegittimamente disposta ed altrettanto illegittimamente sviluppatasi nel tempo. Non è quindi necessario frazionare la pretesa risarcitoria in due distinte domande da rivolgersi, rispettivamente, al giudice amministrativo ed al giudice ordinario, opponendosi ad una siffatta conclusione sia le esigenze di concentrazione ed accelerazione processuale insite nella disciplina introdotta in tema di giustizia amministrativa dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34 e art. 35, comma 4 (come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. b), ed alla luce di quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004), sia il principio di ragionevole durata del processo, enunciato dall'art. 111 Cost., comma 2 (Cass. civ., Sez. Unite, 09/03/2009, n. 5625).7.2. Da ciò consegue che, se non si fanno valere vizi di illegittimità del provvedimento amministrativo di occupazione temporanea non finalizzata all'esproprio (o di requisizione), ma solo l'illecito protrarsi dell'occupazione temporanea oltre il termine di scadenza previsto nel provvedimento amministrativo che ha disposto la misura, non vi è ragione di affermare la giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendosi la stessa al giudice ordinario.»

Sintesi: Se non si fanno valere vizi di illegittimità del provvedimento amministrativo di occupazione temporanea non finalizzata all'esproprio, ma solo l'illecito protrarsi dell'occupazione temporanea oltre il termine di scadenza previsto nel provvedimento amministrativo che ha disposto la misura, non vi è ragione di affermare la giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendosi la stessa al giudice ordinario.

Estratto: «La figura di tale forma di occupazione temporanea, non finalizzata all'esproprio, ma ad altre esigenze (ed, occupazione meramente detentiva) si avvicina all'istituto della requisizione temporanea, poiché entrambi gli istituti in comune presentano i caratteri della temporaneità dell'occupazione finalizzata a sopperire ad un'esigenza pubblica contingente...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: "Appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda con cui il proprietario di un fondo, occupato ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 49, ne chieda il rilascio, qualora da una parte non chieda l'annullamento del procedimento di occupazione per vizi dell'atto, e dall'altro chieda il solo rilascio del fondo, eventualmente con il ripristino dello status quo ed il risarcimento del danni, allegando che l'occupazione della P.A. si sia protratta oltre il termine finale indicato nel provvedimento che l'abbia disposta".

Estratto: « "Si appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda con cui il proprietario di un fondo, occupato ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 49, ne chieda il rilascio, qualora da una parte non chieda l'annullamento del procedimento di occupazione per vizi dell'atto, e dall'altro chieda il solo rilascio del fondo, eventualmente con il ripristino dello status quo ed il risarcimento del danni,allegando che l'occupazione della P.A. si sia protratta oltre il termine finale indicato nel provvedimento che l'abbia disposta".»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.