L'azione con cui i proprietari di un'area chiedono la restituzione del fondo rientra nella giurisdizione del G.A.

Sintesi: Il giudice amministrativo - nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima - non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione pure è di spettanza del giudice ordinario a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327.

Estratto: «2. Premesso che si ritiene di prescindere dalla richiesta di interruzione del giudizio attesi i profili sia di inammissibilità che di infondatezza del gravame, in punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale...
[...omissis...]

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo l'azione con la quale i proprietari di un'area hanno chiesto la restituzione del fondo o, in subordine il risarcimento dei danni, o viceversa, deducendo la sopravvenuta illegittimità degli atti di occupazione, ancorché questi abbiano fatto seguito,in origine, ad una corretta dichiarazione di pubblica utilità.

Estratto: «E’oramai consolidato l'orientamento che attribuisce alla giurisdizione amministrativa le controversie, anche risarcitorie, che abbiano a oggetto un' occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta sine titulo a causa del decorso dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità senza il sopravvenire di un valido decreto di esproprio; ciò perché in questi casi trattasi non già di meri comportamenti materiali, ma di condotte costituenti espressione di un'azione originariamente riconducibile all'esercizio del potere autoritativo della p.a. (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 22 ottobre 2007, nr. 12; id., 30 luglio 2007, nr. 9; id., 30 agosto 2005, nr. 4; C.g.a.r.s., 10 novembre 2010, nr. 1410; Cons. Stato, sez. IV, 6 novembre 2008, nr. 5498).E’ stato anche affermato che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo l'azione con la quale i proprietari di un'area hanno chiesto la restituzione del fondo o, in subordine il risarcimento dei danni, o viceversa, deducendo la sopravvenuta illegittimità degli atti di occupazione , ancorché questi abbiano fatto seguito,in origine, ad una corretta dichiarazione di pubblica utilità; rientra, invece, nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda relativa alla indennità di occupazione legittima, senza che l'eventuale connessione tra tale domanda e quella di risarcimento del danno possa giustificare l'attribuzione di entrambe le domande allo stesso giudice, essendo indiscusso in giurisprudenza il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione anche in presenza di motivi di connessione (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 4 febbraio 2011 , n. 804).2.1. Nella specie, il procedimento sfociato nell’occupazione subita dalla ricorrente ha avuto la sua origine nell’approvazione della variante al piano di fabbricazione per la viabilità alla C.da Pezze Morelli, nell’approvazione del progetto esecutivo relativo alla perizia di variante con deliberazione di G.M. 206/1998, nell’approvazione del progetto stralcio relativo alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria, nell’approvazione della delibera di G.M. n.172 del 6.7.1999, poi rettificata mediante deliberazione di G.M. 283 del 14.12.1999. Ai sensi dell’art. 1 l. 3 gennaio 1978 n. 1, l’approvazione di un progetto di opera pubblica equivale ex lege a dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori (C. Stato, sez. V, 23-05-2011, n. 3075), sicché la controversia appartiene alla sfera giurisdizionale del G.A.»

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo l'azione con la quale i proprietari di un'area hanno chiesto la restituzione del fondo o, in subordine il risarcimento dei danni, o viceversa, deducendo la sopravvenuta illegittimità degli atti di occupazione, ancorché originariamente adottati a seguito di una corretta dichiarazione di pubblica utilità.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione devono essere effettuate alcune precisazioni.E’oramai consolidato l'orientamento che attribuisce alla giurisdizione amministrativa le controversie, anche risarcitorie, che abbiano a oggetto un' occupazione originariamente legittima...
[...omissis...]

Sintesi: Il giudice amministrativo - nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima - non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione è di spettanza del giudice ordinario a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi...
[...omissis...]

Sintesi: Il giudice amministrativo - nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima - non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione è di spettanza del giudice ordinario a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione...
[...omissis...]

Sintesi: Il giudice amministrativo - nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima - non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione è di spettanza del giudice ordinario a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...omissis...]

Sintesi: Il giudice amministrativo - nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima - non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione è di spettanza del giudice ordinario a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo l'azione con la quale i proprietari di un'area hanno chiesto la restituzione del fondo o, in subordine il risarcimento dei danni, o viceversa, deducendo la sopravvenuta illegittimità degli atti di occupazione, ancorché originariamente avvenuti a seguito di una corretta dichiarazione di pubblica utilità.

Estratto: «E’ oramai consolidato l'orientamento che attribuisce alla giurisdizione amministrativa le controversie, anche risarcitorie, che abbiano a oggetto un' occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta sine titulo a causa del decorso dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità senza il sopravvenire di un valido decreto di esproprio; ciò in quanto in questi casi trattasi non già di meri comportamenti materiali, ma di condotte costituenti espressione di un'azione originariamente riconducibile all'esercizio del potere autoritativo della p.a. (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 22 ottobre 2007, nr. 12; id., 30 luglio 2007, nr. 9; id., 30 agosto 2005, nr. 4; C.g.a.r.s., 10 novembre 2010, nr. 1410; Cons. Stato, sez. IV, 6 novembre 2008, nr. 5498).E’ stato anche affermato che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo l'azione con la quale i proprietari di un'area hanno chiesto la restituzione del fondo o, in subordine il risarcimento dei danni, o viceversa, deducendo la sopravvenuta illegittimità degli atti di occupazione , ancorché originariamente avvenuti a seguito di una corretta dichiarazione di pubblica utilità; rientra, invece, nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda relativa alla richiesta dell'indennità di occupazione legittima, senza che l'eventuale connessione tra tale domanda e quella di risarcimento del danno possa giustificare l'attribuzione di entrambe le domande allo stesso giudice, essendo indiscusso in giurisprudenza il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione anche in presenza di motivi di connessione (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 4 febbraio 2011 , n. 804).»

Sintesi: Deve affermarsi la giurisdizione del G.A. ex art. 133, primo comma, lett. g), cod. proc. amm., in ordine alla domanda di risarcimento del danno qualora l’Amministrazione sia entrata in possesso del bene in forza degli specifici atti amministrativi di occupazione di urgenza; ciò in quanto non è rinvenibile in questo caso una totale assenza di titolo e un comportamento della P.A. non riconducibile all'esercizio di un pubblico potere.

Estratto: «V. Ciò premesso, il Collegio deve in primo luogo affermare - anche in assenza di specifiche eccezioni di parte sul punto - la propria giurisdizione ex art. 133, primo comma, lett. g), cod. proc. amm. in ordine alla presente controversia, poiché nella presente vicenda l'ANAS è entrata in possesso del bene in forza degli specifici atti amministrativi (sopra indicati) di occupazione di urgenza: pertanto, come già ritenuto dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe (cfr. T.A.R. Lecce, sez. I, 12 luglio 2012, n. 1242), poiché non è rinvenibile in questo caso una totale assenza di titolo e un comportamento della P.A. non riconducibile all'esercizio di un pubblico potere.»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione amministrativa in ordine alle controversie, anche risarcitorie, che abbiano a oggetto un’occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta sine titulo a causa del decorso dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità senza il sopravvenire di un valido decreto di esproprio; ciò in quanto in questi casi trattasi non già di meri comportamenti materiali, ma di condotte costituenti espressione di un’azione originariamente riconducibile all’esercizio del potere autoritativo della p.a., e che solo per accidenti successivi hanno perso la propria connotazione eminentemente pubblicistica.

Estratto: «Si assume, sulla scorta della nota sentenza della Corte costituzionale nr. 204 del 6 giugno 2004 e della giurisprudenza costituzionale successiva, che nella fattispecie la cognizione apparterrebbe all’autorità giudiziaria ordinaria, trattandosi di controversia afferente a mero comportamento materiale occupativo della p.a.Il motivo è infondato, essendo ormai consolidato l’orientamento che attribuisce alla giurisdizione amministrativa le controversie, anche risarcitorie, che abbiano a oggetto un’occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta sine titulo a causa del decorso dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità senza il sopravvenire di un valido decreto di esproprio; ciò in quanto in questi casi trattasi non già di meri comportamenti materiali, ma di condotte costituenti espressione di un’azione originariamente riconducibile all’esercizio del potere autoritativo della p.a., e che solo per accidenti successivi – come avviene anche per l’ipotesi di successivo annullamento giurisdizionale degli atti ablatori – hanno perso la propria connotazione eminentemente pubblicistica (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 22 ottobre 2007, nr. 12; id., 30 luglio 2007, nr. 9; id., 30 agosto 2005, nr. 4; C.g.a.r.s., 10 novembre 2010, nr. 1410; Cons. Stato, sez. IV, 6 novembre 2008, nr. 5498).»

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo l'azione con la quale i proprietari di un'area hanno chiesto la restituzione del fondo o, in subordine il risarcimento dei danni, o viceversa, deducendo la sopravvenuta illegittimità degli atti di occupazione, ancorché originariamente avvenuti a seguito di una corretta dichiarazione di pubblica utilità.

Estratto: «Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo l'azione con la quale i proprietari di un'area hanno chiesto la restituzione del fondo o, in subordine il risarcimento dei danni, o viceversa, deducendo la sopravvenuta illegittimità degli atti di occupazione, ancorché originariamente avvenuti a seguito di una corretta dichiarazione di pubblica utilità; rientra, invece, nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda relativa alla richiesta dell'indennità di occupazione legittima, senza che l'eventuale connessione tra tale domanda e quella di risarcimento del danno possa giustificare l'attribuzione di entrambe le domande allo stesso giudice, essendo indiscusso in giurisprudenza il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione anche in presenza di motivi di connessione (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 4 febbraio 2011 , n. 804).Pertanto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda per il pagamento dell’indennità di occupazione legittima, relativa al periodo di 5 anni decorrente dall’occupazione temporanea iniziata il 31.10.1988, appartenendo tale domanda alla giurisdizione del Giudice Ordinario.»

Sintesi: Il giudice amministrativo - nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima - non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione è di spettanza del giudice ordinario a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327.

Estratto: «3. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’Amministrazione...
[...omissis...]

Sintesi: La funzione dell'art. 22-bis d.p.r. n. 327/2001 non è quella di introdurre una deroga al riparto di giurisdizione vigente in materia ma di sancire l’inefficacia dell’occupazione (e la sua conseguente illegittimità) per il periodo “eccedente” in tutti i casi in cui il provvedimento di esproprio non sia emanato nei termini. Ne consegue che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in merito all’indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima.

Estratto: «Il Collegio deve in primo luogo dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in merito alla richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente per il periodo di occupazione legittima (sul punto cfr., fra le tante, Cass. Civ., Sez. Un., ord. n. 17944/2009; Cass. Civ., Sez. Un., n. 15327/2010; Cons. St., Sez. IV, n. 804/2011; Tar Lecce, Sez. I, n. 1364/2011; Tar Salerno, Sez. II, n. 1539/2011; Tar Bari, Sez. I, n. 348/2012, Tar Salerno, Sez. II, n. 43/2001).Il ricorrente afferma al riguardo che, a seguito della mancata emanazione del decreto di esproprio, l’occupazione deve ritenersi illegittima con effetto “ex tunc”.Tale conclusione, che il ricorrente formula in termini apodittici, sembra al Collegio fondarsi implicitamente sul rilievo che l’art. 22-bis, ultimo comma, d.p.r. n. 327/2001 afferma che il decreto che dispone l’occupazione perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui al precedente art. 13.Tuttavia, come risulta implicitamente dalla giurisprudenza sopra indicata, la disposizione di cui al citato art. 22-bis, ultimo comma, non deve intendersi nel senso che la perdita di efficacia del decreto di occupazione - qualora non sia tempestivamente emanato il decreto di esproprio - determini l’illegittimità originaria dell’occupazione stessa.La norma intende, invece, disciplinare l’ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, il decreto di occupazione contenga un termine finale che vada oltre quello previsto per l’emanazione del provvedimento di esproprio.Nel caso in questione, il progetto per la costruzione di un “Centro di Incontro per Minori” è stato approvato con delibera di Giunta n. 87 in data 21 maggio 2004, la quale non indica, come previsto dall’art. 13, terzo comma, d.lgs. n. 327/2001, il termine cui il decreto di esproprio avrebbe dovuto essere emesso.Ne consegue che occorre fare applicazione del citato art. 13, quarto comma, secondo cui, qualora manchi l’espressa indicazione di tale termine, il decreto di esproprio può essere emanato entro cinque anni dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera.La citata delibera di Giunta n. 87 in data 21 maggio 2004 è stata affissa all’albo pretorio in data 30 maggio 2004 e, ai sensi dell’art. 11, primo comma, legge regionale n. 44/1991, è divenuta efficace decorso il termine di quindici giorni dalla sua pubblicazione (cioè in data 15 giugno 2004):ne consegue che il decreto di esproprio avrebbe dovuto essere emanato entro il 15 giugno 2009.Come sopra indicato, con provvedimento in data 9 marzo 2005, il Sindaco di Francofonte ha disposto l’occupazione temporanea e d’urgenza dell’immobile per un periodo di cinque anni a decorrere dall’emanazione del provvedimento di occupazione (cioè sino al 9 marzo 2010).L’indicazione di tale termine, tuttavia, risulta “eccedente” rispetto alla data del 15 giugno 2009 entro cui doveva essere emanato il decreto di esproprio.La previsione di cui all’ultimo comma del citato art. 22-bis d.p.r. n. 327/2001 determina, quindi, l’inefficacia del decreto di occupazione per il periodo “eccedente”, indipendentemente dall’impugnazione del decreto di occupazione (che nel caso di specie non è mai intervenuta).In buona sostanza, la funzione del citato art. 22-bis d.p.r. n. 327/2001 non è quella di introdurre una deroga al riparto di giurisdizione vigente in materia (anche in considerazione del fatto che, se il legislatore avesse inteso perseguire tale effetto, si sarebbe probabilmente pronunciato in modo esplicito al riguardo), ma di sancire l’inefficacia dell’occupazione (e la sua conseguente illegittimità) per il periodo “eccedente” in tutti i casi in cui il provvedimento di esproprio non sia emanato nei termini e indipendentemente da una specifica impugnazione del decreto di occupazione.Va, quindi, indicato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione in merito all’indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima (cioè sino alla data del 15 giugno 2009), innanzi al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, secondo comma, c.p.a..»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione, del G.A. ai sensi dell’art. 133, primo comma, lett. g), cod. proc. Amm., in merito alla domanda risarcitoria per occupazione illegittima, qualora l’amministrazione sia entrata in possesso del bene in forza di specifici atti amministrativi di approvazione del progetto e di occupazione di urgenza; ne discende che non è rinvenibile in questo caso una totale assenza di titolo e un comportamento della P.A. non riconducibile all’esercizio di un pubblico potere.

Estratto: «In relazione alla sospensione necessaria del processo, l’art. 79 c.p.a. rinvia al codice di procedura civile, con riferimento all’art. 295 c.p.c. espressamente indicato al terzo comma, per il quale:"Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa".Come chiarito in giurisprudenza, l’istituto non opera in presenza di un collegamento tra i giudizi, ma si applica allorquando sussista un nesso di pregiudizialità, per cui la risoluzione della controversia non può avvenire senza la previa definizione della questione rimessa ad altro Giudice (cfr. da ultimo, T.A.R. Lazio – Sez. II, 27 giugno 2011 n. 5661: “In altri termini, l'applicazione dell'istituto della sospensione necessaria del processo presuppone che la decisione della controversia dipenda dalla definizione di altra causa, richiede cioè non un mero collegamento tra due emanande statuizioni, ma un vincolo di presupposizione, per cui l'altro giudizio, oltre ad essere effettivamente pendente ed a coinvolgere le stesse parti, deve investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale sia determinante, in tutto o in parte, per l'esito della causa da sospendere (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28 settembre 2006 n. 5701)”.Le domande proposte dai ricorrenti nel presente giudizio appartengono alla giurisdizione del Giudice amministrativo, il quale è tenuto ad esercitarla senza che, nella fattispecie in esame, la sua decisione possa farsi dipendere dall’accertamento del Giudice civile, che non assume evidentemente carattere pregiudiziale.Né può assumersi l’assoluta identità del petitum e della causa petendi, dal momento che i ricorrenti hanno in questa sede prospettato l’applicabilità del meccanismo dell’art. 42-bis del DPR n. 327/01 (richiedendo espressamente che sia ordinato al Comune di adottare i provvedimenti di acquisizione delle aree: pag. 9 del ricorso), secondo un meccanismo che – sperimentato in talune pronunce del Giudice amministrativo – comporta l’attrazione della controversia nell’ambito della sua giurisdizione esclusiva.Da quanto esposto deriva l’infondatezza anche dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Ceglie Messapica.La giurisdizione amministrativa si fonda, infatti, sull’art. 133, primo comma, lett. g), cod. proc. amm., poiché nella fattispecie in esame l’amministrazione è entrata in possesso del bene in forza degli specifici atti amministrativi (sopra indicati) di approvazione del progetto e di occupazione di urgenza.Pertanto, non è rinvenibile in questo caso una totale assenza di titolo e un comportamento della P.A. non riconducibile all’esercizio di un pubblico potere.»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione, del G.A. ai sensi dell’art. 133, primo comma, lett. g), cod. proc. Amm., in merito alla domanda risarcitoria per occupazione illegittima, qualora l’amministrazione sia entrata in possesso del bene in forza di specifici atti amministrativi di approvazione del progetto e di occupazione di urgenza; ne discende che non è rinvenibile in questo caso una totale assenza di titolo e un comportamento della P.A. non riconducibile all’esercizio di un pubblico potere.

Estratto: «In via preliminare, il Collegio deve ribadire la sussistenza della propria giurisdizione, ai sensi dell’art. 133, primo comma, lett. g), cod. proc. amm., in quanto nella fattispecie in esame l’amministrazione è entrata in possesso del bene in forza di specifici atti amministrativi di approvazione del progetto e di occupazione di urgenza...
[...omissis...]

Sintesi: Inammissibile, perché estranea alla giurisdizione del giudice amministrativo, deve ritenersi la domanda intesa al conseguimento dell'indennità relativamente al periodo di occupazione legittima, dal momento che, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., restano estranee al perimetro della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia espropriativa "le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa".

Estratto: «Inammissibile, perché estranea alla giurisdizione del giudice amministrativo, deve invece ritenersi la domanda intesa al conseguimento dell'indennità relativamente al periodo di occupazione legittima, dal momento che, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., restano estranee al perimetro della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia espropriativa "le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa".»

Sintesi: Il giudice amministrativo - nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima - non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione è di spettanza del giudice ordinario a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera...
[...omissis...]

Sintesi: Il giudice amministrativo - nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima - non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione è di spettanza del giudice ordinario a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327.

Estratto: «2. Con riguardo alle eccezioni sollevate sul punto dalle Amministrazioni resistenti, sotto il profilo della giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità...
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Sintesi: Alla luce dell’art.134, comma 1 lett.g), c.p.a. (d.lgs. n.104/2010), sostanzialmente riproduttivo dell’art.53, 2° comma, D.P.R. n.327/2001, la richiesta di indennità riferita al periodo di occupazione legittima, appartiene alla giurisdizione del GO.

Estratto: «2.1.- Innanzitutto l’asserito difetto di giurisdizione rispetto alla richiesta di indennità che parte ricorrente ha presumibilmente inteso riferire al periodo di occupazione legittima.L’eccezione è fondata considerato che l’art.134, comma 1 lett.g), c.p.a. (d.lgs. n.104/2010), sostanzialmente riproduttivo dell’art.53, 2° comma, D.P.R. n.327/2001, lascia ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti “la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”. Anche la giurisprudenza sul punto è granitica e il Collegio non ritiene di discostarsene (da ultimo C.d.S., sez. IV, 4.2.2011, n.804; cfr. in particolare un precedente di questo Tar, Sez.I, 1.9.2010, n.3423).»

Sintesi: Il giudice amministrativo - nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima - non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione è di spettanza del giudice ordinario a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Il giudice amministrativo - nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima - non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione è di spettanza del giudice ordinario a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: ll giudice amministrativo - nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima - non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione è di spettanza del giudice ordinario a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Il giudice amministrativo - nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima - non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione è di spettanza del giudice ordinario a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327.

Estratto: «3. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
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Sintesi: Sulla domanda di risarcimento del danno dovuto per il periodo in cui si è protratta l'occupazione illegittima, conseguente ad una procedura espropriativa che non si è correttamente e legittimamente conclusa con l’adozione del necessario decreto di esproprio, deve riconoscersi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Estratto: «Per quanto concerne invece la domanda di risarcimento del danno per occupazione illegittima per tutto il periodo successivo al 30 giugno 2008 e fino alla data di pagamento del valore venale del bene e formalizzazione dell’atto di passaggio di proprietà in favore dell’amministrazione comunale, deve invece riconoscersi la giurisdizione del giudice amministrativo, per le ragioni già sopra evidenziate, trattandosi di domanda di risarcimento del danno conseguente ad una procedura espropriativa che non si è correttamente e legittimamente conclusa con l’adozione del necessario decreto di esproprio.Conseguentemente deve riconoscersi il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno per l’occupazione illegittima per tutto il periodo successivo al 30 giugno 2008 fino alla data di pagamento del valore venale del bene e formalizzazione dell’atto di passaggio di proprietà in favore dell’amministrazione comunale, con conseguente condanna dell’amministrazione comunale resistente, al pagamento delle relative somme.Per quanto concerne la quantificazione della somma dovuta ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno per equivalente per occupazione illegittima, ai sensi dell’articolo 34, comma quattro, degli D.Lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo), vengono stabiliti seguenti criteri in base ai quali il comune resistente deve proporre a favore dei ricorrenti il pagamento di una somma, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.Tale quantificazione dovrà essere operata applicandosi i medesimi criteri stabiliti dall’articolo 50 del D.P.R. n. 3207/2001 ai fini della determinazione dell’indennità dovuta per l’occupazione legittima.Sulle predette somme dovute per occupazione illegittima, dovranno poi essere aggiunti gli interessi legali dalla data di maturazione del dovuto fino all’effettivo soddisfo, oltre alla rivalutazione monetaria.»

Sintesi: La domanda per il risarcimento del danno sofferto dai proprietari per il periodo di illecita occupazione dei beni rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, essendo il danno sofferto conseguenza di un comportamento mediatamente riconducibile all’illegittimo esercizio del potere pubblico di occupazione.

Estratto: «Merita, invece, accoglimento la domanda per il risarcimento del danno sofferto dai proprietari per il periodo di illecita occupazione dei beni, limitato al periodo successivo alla scadenza del termine quinquennale di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.Tale domanda rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, essendo il danno sofferto conseguenza di un comportamento mediatamente riconducibile all’illegittimo esercizio del potere pubblico di occupazione.Si è in presenza, infatti, di una occupazione di suolo "sine titulo", assistita inizialmente da dichiarazione di pubblica utilità, seguita da decreto di occupazione e non culminata, però, nell'indefettibile decreto di espropriazione.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.