Sintesi: Le controversie in materia di occupazione appropriativa (ed a maggior ragione quelle relative all'occupazione ab origine illecita, cd. usurpativa), iniziate in periodo antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi - interessi legittimi.
Estratto: «Il motivo, malgrado detta eccezione, può essere egualmente esaminato da questa sezione, e respinto, perché sulla questione di giurisdizione proposta si sono pronunciate più volte le Sezioni Unite dichiarandola manifestamente infondata ed enunciando i seguenti principi: a) le controversie in materia di occupazione appropriativa (ed a maggior ragione quelle relative all'occupazione ab origine illecita, cd. usurpativa) iniziate in periodo ancora antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi - interessi legittimi; b) le stesse controversie, se iniziate nel periodo corrente dal 1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, restano egualmente attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte Costituzionale, che, ravvisando nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 anteriormente alla riscrittura operata con la L. n. 205 del 2000, art. 7 un eccesso di delega, dichiarò l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva; (Cass. sez. un. 11531 e 23321/2009;10444, 19501, 26374 e 30254/2008).Pertanto non sussiste nel caso materia di giurisdizione esclusiva, perché soltanto per le controversie successive alla menzionata data del 10 agosto 2000 poteva sorgere la relativa questione; laddove nella fattispecie l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato il 23 novembre 1994: perciò inducendo correttamente la Corte di appello ad affermare la giurisdizione del giudice ordinario.»
Sintesi: Soltanto le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, iniziate in periodo antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi - interessi legittimi.
Estratto: «Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che soltanto le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, iniziate in periodo antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi - interessi legittimi...
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Sintesi: Le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario se iniziate in periodo antecedente al 1 luglio 1998 (secondo l'antico riparto tra diritti soggettivi ed interessi legittimi).
Estratto: «Le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario sia se iniziate in periodo antecedente al 1 luglio 1998 (secondo l'antico riparto tra diritti soggettivi ed interessi legittimi), sia se iniziate nel periodo tra il 1 luglio 1998 ed il 10 agosto 2000...
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Sintesi: Le controversie relative a vicende di occupazione appropriativa, in cui il diritto del proprietario è leso dalla trasformazione irreversibile del fondo in assenza di decreto di esproprio, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo soltanto se introdotte a partire dal 10 agosto 2000. La controversia invece introdotta in epoca precedente va conseguentemente decisa dal giudice ordinario che all'epoca aveva giurisdizione.
Estratto: «4. Per completezza va pure esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del tribunale ordinario sollevata dalla Cooperativa nella prima comparsa conclusionale e non più riproposta. Anche questa eccezione va disattesa giacché le controversie relative a vicende di occupazione appropriativa, in cui il diritto del proprietario è leso dalla trasformazione irreversibile del fondo assenza di decreto di esproprio, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo soltanto se introdotte a partire dal 10 agosto 2000, che è la data di entrata in vigore dell'art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998 come riformulato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, mentre la stessa giurisdizione è giustificata dall'art. 53 del dPR n. 327 del 2001 dal momento della sua entrata in vigore, in data 10 luglio 2003 (cfr. Cass. SU 08/10448, 08/7442). La controversia che ci occupa è stata invece introdotta in epoca precedente e va conseguentemente decisa dal giudice ordinario che all'epoca aveva giurisdizione.»
Sintesi: In tema di giurisdizione per le azioni di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, le controversie iniziate in periodo ancora antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del g.o., secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi-interessi legittimi.
Estratto: «Infatti, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 191 del 11 maggio 2006, nell'esaminare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del Testo Unico sulle espropriazioni n. 327/2001, ne ha dichiarato l'incostituzionalità limitatamente alla parte in cui -nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai comportamenti delle P.A.- non esclude i comportamenti in materia urbanistica, e quindi espropriativi, non riconducibili all'esercizio di un pubblico potere. Tale pronuncia, pur occupandosi espressamente dell'art. 53 T.U. espropriazioni, enuncia un principio generale valido anche ai fini della specificazione della portata della precedente pronuncia n. 204/2004 sancendo che spettano al giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto i comportamenti della P.A. in materia urbanistica, quale l'impossessamento del bene altrui, purché collegati all'esercizio della pubblica funzione. Va quindi affermata la giurisdizione amministrativa sulla controversia oggetto del presente giudizio, inerente a fattispecie di occupazione acquisitiva verificatasi alla scadenza del periodo di legittima occupazione in assenza del provvedimento espropriativo. Ed infatti, l'occupazione, già legittima, è divenuta illecita perché, alla data di scadenza del termine di validità dell'occupazione, non è stato emanato il decreto di espropriazione del suolo (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 9 febbraio 2007, n. 404; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 8 novembre 2006, n. 1968; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 2 luglio 2007, n. 412).Mentre, infatti, le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa, intese come manipolazione del fondo di proprietà privata avvenuta in assenza della dichiarazione di pubblica utilità ovvero a seguito della sua sopravvenuta inefficacia, rientrano nella giurisdizione ordinaria, sussiste invece la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle medesime domande nei casi, qualificabili come di occupazione appropriativa, in cui l'occupazione e la trasformazione del fondo si consumino prima che la dichiarazione di pubblica utilità diventi inefficace (Cass., sez. un., 23 dicembre 2008, n. 30254).Più in particolare “in tema di giurisdizione per le azioni di risarcimento del danno da occupazione appropriativa occorre distinguere tra: le controversie iniziate in periodo ancora antecedente al 1 luglio 1998, che rientrano nella giurisdizione del g.o., secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi-interessi legittimi; le stesse controversie, se iniziate nel periodo corrente dall'1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della l. n. 205 del 2000, che restano attribuite al g.o., per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte costituzionale, che … dichiarò l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva; le predette controversie sono invece attribuite alla giurisdizione esclusiva del g.a. se iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del d.lg. n. 80/98, art. 34, come riformulato dalla testé richiamata legge 205/00, all'art. 7” (Cass., sez. un., 9 ottobre 2009, n. 21470).»
Sintesi: Le controversie in materia di occupazione appropriativa iniziate in periodo ancora antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi - interessi legittimi.
Estratto: «Ritiene il Collegio che il conflitto negativo debba essere risolto con l'affermazione della spettanza al giudice ordinario della potestà di conoscere della domanda proposta dalla C.P., domanda che prende le mosse dal fatto della intercorsa occupazione acquisitiva dell'area di sua proprietà ad opera del Comune...
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Sintesi: Le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, iniziate in periodo antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi - interesi legittimi, sia che si debba qualificare la fattispecie in esame come occupazione usurpativa sia che la si debba qualificare come occupazione acquisitiva.
Estratto: «Passando all'esame della questione attinente alla giurisdizione il Collegio osserva che con ordinanza n. 14794 del 27.6.2007, resa a sezioni unite, questa Suprema Corte ha affermato che, mentre le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, iniziate in periodo antecedente al 1 luglio 1998...
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Sintesi: Sulla base del tradizionale criterio di riparto costituzionalizzato e fondato sulla bipolarità diritti soggettivi - interessi legittimi, le controversie in materia d'illegittima occupazione ed irreversibile acquisizione del fondo privato per la realizzazione di un'opera pubblica, senza l'emissione del decreto di espropriazione o di altro titolo idoneo a comportarne il trasferimento in capo all'amministrazione espropriante, se iniziate in epoca anteriore alll'entrata in vigore del d.lgs. n. 80/1998, restano devolute alla giurisdizione ordinaria.
Estratto: «Questi motivi sono infondati, pur se va corretta ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ. la motivazione con la quale la Corte di appello ha dichiarato la giurisdizione ordinaria. Gli stessi ricorrenti hanno riferito che la controparte aveva adito il Tribunale di Lecco con citazione del 20 dicembre 1991, con la quale aveva chiesto la condanna degli esproprianti al risarcimento del danno per la realizzazione della galleria scavata trac. km. 42=750 e km. 45.150 della s.s. (OMISSIS) sotto i terreni di sua proprietà.Alla data del ricorso non erano ancora intervenuti la L. n. 205 del 2000 e neppure l'originario del D.Lgs. 80 del 1998, art. 34 che devolveva "alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia": fra le quali questa Corte ha incluso quelle di risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva e più in generale da occupazione illegittima, perché originate da comportamenti dell'amministrazione in procedure espropriative finalizzate alla gestione del territorio.E d'altra parte neppure quest'ultima norma poteva applicarsi alle controversie in corso perché il successivo art. 45 disponeva che "Le controversie di cui agli artt. 33 e 34 del presente Decreto sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1 luglio 1998. Resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998".Si deve aggiungere che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 281 del 13 luglio 2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 34, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo in questione nella parte in cui, eccedendo dai limiti della delega ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutta la materia dell'edilizia e dell'urbanistica, e non si è limitato ad estendere la giurisdizione amministrativa - nei limiti in cui essa, in base alla disciplina vigente, già conosceva di quella materia, sia a titolo di legittimità che in via esclusiva - alle controversie concernenti i diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno:perciò ripristinando per le controversie iniziate in epoca antecedente alla L. n. 205 del 2000 il tradizionale criterio di riparto costituzionalizzato e fondato sulla bipolarità diritti soggettivi - interessi legittimi. (Cass. sez. un. 20 aprile 2005, n. 8204; 21 aprile 2006, n. 9343; 9 giugno 2006, n. 13432).Ed in forza di detto criterio la giurisprudenza non ha mai avuto dubbi nel ritenere che la illegittima occupazione e l'irreversibile acquisizione del fondo privato per la realizzazione di un'opera pubblica, senza l'emissione del decreto di espropriazione o di altro titolo idoneo a comportarne il trasferimento in capo all'amministrazione espropriante,a maggior ragione se non precedute dalla dichiarazione di p.u. ed ancorché indirizzate al perseguimento di interessi generali ledono il diritto del proprietario di godere la cosa propria in modo pieno ed assoluto, mediante la relazione diretta e materiale, con la stessa,non affievolito dal procedimento ablativo: perciò restando devolute alla giurisdizione ordinaria (Cass. sez. un. 14794/2007; 15559/2003; 5082/2003; 1964/1995; 2076/2004).»
Sintesi: Sulla base della ripartizione effettuata dalle Sezioni Unite della Cassazione, le controversie in materia di occupazione di terreni irreversibilmente ed illegittimamente trasformati dalla P.A. in assenza del decreto di esproprio ed in presenza della dichiarazione di pubblica utilità, iniziate in epoca anteriore al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario a seconda della natura delle situazioni soggettive (diritti - interessi legittimi).
Estratto: «Le Sezioni Unite della Cassazione nell'ordinanza n. 14794/2007 hanno operato una ripartizione tra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo sulla base di criteri tra cui, per quanto rileva nel caso in esame, i seguenti: le controversie in materia di occupazione di terreni irreversibilmente ed illegittimamente trasformati dalla P.A. in assenza del decreto di esproprio ed in presenza della dichiarazione di pubblica utilità, iniziate in epoca anteriore al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario a seconda della natura delle situazioni soggettive (diritti - interessi legittimi); le controversie, se iniziate dal 1 luglio 1998 al 9 agosto 2000, restano attribuite al giudice ordinario per effetto della sentenza n. 281/2004 della Corte Costituzionale che, ravvisando eccesso di delega nell'art. 34 D.Lgs. 80/1998 anteriormente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 7 della legge n. 205/2000, ha dichiarato l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva.La presente controversia, iniziata nel marzo 1999, appartiene quindi, alla stregua dei criteri enunciati dalle Sezioni Unite, alla giurisdizione del giudice ordinario.»
Sintesi: Secondo l'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione, le controversie in materia di occupazione appropriativa iniziate in periodo ancora antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi - interessi legittimi.
Estratto: «1 - Il primo motivo d’appello, concernente difetto di giurisdizione sollevato dall’Enel con riguardo alla domanda non solo indennitaria per il periodo di occupazione legittima ma anche risarcitoria per il periodo successivo alla sua scadenza è infondato. Come anche di recente osservato da questa Sezione la questione della giurisdizione per le controversie...
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Sintesi: Le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa iniziate in periodo antecedente al 1.7.98, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi - interessi legittimi.
Estratto: «Occorre preliminarmente verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulle domande proposte dagli attori, ai sensi dell'art. 37 CPC.Il presente procedimento ha ad oggetto pretese fatte valere nei confronti del comune di Ceppaloni in conseguenza dell'occupazione di un fondo di proprietà degli attori, avviata dall'ente locale...
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Sintesi: Le controversie in materia di occupazione appropriativa iniziate in periodo ancora antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi - interessi legittimi.
Estratto: «Su tali premesse appare indubitabile che, a conoscere della domanda, come sopra individuata e quale originariamente proposta, diretta a conseguire il ristoro del danno cagionato dalla illegittima trasformazione del fondo a suo tempo legittimamente occupato, e quindi competente il G.A., come da questa Corte più volte rammentato.Giova al proposito interamente richiamare la sintesi argomentativa finale della pronunzia, resa da questa Corte a Sezioni Unite, con decisione recante il n. 14794 del 2007 - seguita tra le altre dalle pronunzie n. 10444, n. 19501 n. 26374 e n. 30254 del 2008 e da ultimo n. 11531 del 2009 - là dove delinea, riguardo alla giurisdizione in tema di azioni di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, un puntuale e condivisibile quadro di ricostruzione del succedersi delle ipotesi di potestas judicundi correlate alle note vicende normative, segnatamente affermando che:a) le controversie in materia di occupazione appropriativa iniziate in periodo ancora antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi - interessi legittimi;b) le stesse controversie, se iniziate nel periodo corrente dal 1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte Costituzionale, che, ravvisando nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 anteriormente alla riscrittura operata con la L. n. 205 del 2000, art. 7 un eccesso di delega, dichiarò l'incostituzionalità delle nuove ipotesi ... di ... giurisdizione .... esclusiva;c) le predette controversie sono invece attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla teste richiamata L. n. 205 del 2000, art. 7;d) la stessa giurisdizione, infine, sarà giustificata dall'art. 53 del T.U. approvato con D.P.R. n. 327 del 2001, se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dal 1 luglio 2003, data di entrata in vigore del T.U. sulle espropriazioni. Nel caso in disamina, ove la dichiarazione di p.u. è stata adottata ben prima dell'1.7.2003 ma la citazione introduttiva data al 17.10.2007, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo deve essere affermata alla stregua della norma indicata al punto C) che precede.»
Sintesi: Le controversie in materia di occupazione appropriativa iniziate in periodo antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l’antico criterio di riparto diritti soggettivi - interessi legittimi.
Estratto: «Venendo dunque alla prospettata questione della giurisdizione sulla domanda risarcitoria da accessione invertita, giova richiamare la sintesi argomentativa finale della pronunzia, resa da questa Corte a Sezioni Unite, recante il n. 14794 del 2007 - seguita tra le altre dalle sentenze n. 10444, n. 19501, n. 26374 e n. 30254 del 2008...
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Sintesi: Le controversie in materia di occupazione appropriativa iniziate in periodo antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l’antico criterio di riparto diritti soggettivi - interessi legittimi.
Estratto: «Ritiene il Collegio che, a conoscere delle domande proposte dalla B. con la citazione in giudizio del 2.8.2005 siano il giudice amministrativo (nella specie il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria), quanto alle domande di risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva, ed il competente giudice ordinario, quanto alla domanda di condanna al pagamento della indennita’ di occupazione legittima.Va preliminarmente chiarito che, essendo nulla piu’ che una generica affermazione posta in citazione quella per la quale sarebbe stata irreversibilmente trasformata un’area superiore a quella indicata nel decreto di occupazione, non sussiste alcun elemento per attenuare essere stata prospettata una vicenda di occupazione usurpativa sotto il profilo, pur esaminato da queste Sezioni Unite (ex multis n. 7442/07, n. 3723/07, n. 27192/06) dell’area diversa da quella indicata nella dichiarazione di p.u..Venendo quindi alla prospettata domanda risarcitoria da accessione invertita, giova richiamare la sintesi argomentativa finale della pronunzia, resa da questa Corte a Sezioni Unite, recante il n. 14794 del 2007 - seguita tra le altre dalle sentenze 11. 10444, n. 19501, n. 26374 e n. 30254 del 2008 - la’ dove viene delineato, riguardo alla giurisdizione in tema di azioni di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, un puntuale quadro di ricostruzione del succedersi delle ipotesi di potestas judicandi correlate alle note vicende normative.Segnatamente e’ stato affermato che:a) le controversie in materia di occupazione appropriativa iniziate in periodo ancora antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l’antico criterio di riparto diritti soggettivi - interessi legittimi;b) le stesse controversie, se iniziate nel periodo corrente dal 1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte Costituzionale, che, ravvisando nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 anteriormente alla riscrittura operata con la L. n. 205 del 2000, art. 7 un eccesso di delega, dichiaro’ l’incostituzionalita’ delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva;c) le predette controversie sono invece attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla teste’ richiamata L. n. 205 del 2000, art. 7;d) la stessa giurisdizione, infine, sara’ giustificata dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, se la dichiarazione di pubblica utilita’ sia intervenuta a partire dal 1 luglio 2003, data di entrata in vigore del T.U. sulle espropriazioni.Dal quadro appena richiamato e sinteticamente delineato consegue che per le ipotesi di occupazione appropriativa, oggetto dell’azione risarcitoria introdotta, come nella specie, con atto notificato il 2.8.2005, va dunque dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo (ricorrendo, stante la datazione al 1995 della dichiarazione di p.u. la ipotesi sub C), con la conseguente rimessione delle parti innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria.»
Sintesi: Le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, iniziate in periodo antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico riparto diritti soggettivi - interessi legittimi.
Estratto: «che questa Suprema Corte ha precisato, inoltre, che - mentre le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, iniziate in periodo antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico riparto diritti soggettivi - interessi legittimi...
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Sintesi: Le controversie in materia di occupazione appropriativa iniziate in periodo antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi-interessi legittimi.
Estratto: «Venendo, quindi, all'esame della questione di giurisdizione posta dal ricorrente, diretta a far affermare che lettera e ratio del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come interpretati dal S.C., farebbero ritenere indiscutibile la giurisdizione del G.A. sulle controversie risarcitorie da occupazione appropriativa, ritiene il Collegio che la Corte di Catania, come ignorato dal ricorso (che non si interroga sulla portata della collocazione temporale dell'azione risarcitoria dei R.- C.) abbia rettamente affermato la potestas judicandi del g.o. relativa ad una domanda di risarcimento danni da occupazione acquisitiva introdotta, come nella specie, tra il 30.6.1998 ed il 10.8.2000, conformandosi all'orientamento consolidato di questa Corte a Sezioni Unite al quale il Collegio ritiene di dare continuità.Giova al proposito interamente richiamare la sintesi argomentativa finale della pronunzia, resa da questa Corte a Sezioni Unite, recante il n. 14794 del 2007 - seguita tra le altre dalle sentenze n. 10444, n. 19501, n. 26374 e n. 30254 del 2008 - là dove delinea, riguardo alla giurisdizione in tema di azioni di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, un puntuale e condivisibile quadro di ricostruzione del succedersi delle ipotesi di potestas judicandi correlate alle note vicende normative, segnatamente affermando che:a) le controversie in materia di occupazione appropriativa iniziate in periodo ancora antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi-interessi legittimi;b) le stesse controversie, se iniziate nel periodo corrente dal 1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte Costituzionale, che, ravvisando nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, anteriormente alla riscrittura operata con la L. n. 205 del 2000, art. 7, un eccesso di delega, dichiarò l'incostituzionalità delle nuove ipotesi...di...giurisdizione......esclusiva..;c) le predette controversie sono invece attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla testé richiamata L. n. 205 del 2000, art. 7; d) la stessa giurisdizione, infine, sarà giustificata dal T.U. approvato con D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dal 1 luglio 2003, data di entrata in vigore del T.U. sulle espropriazioni.Dal quadro appena richiamato e sinteticamente delineato consegue che per le ipotesi di occupazione appropriativa, oggetto dell'azione risarcito ria introdotta, come nella specie, con atto notificato il 10.12.1998, va dunque dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.»