La giurisdizione sugli atti delle sezioni periferiche della Lega Navale Italiana

Sintesi: La giurisdizione sugli atti delle sezioni periferiche della Lega Navale Italiana appartiene al G.O. (fattispecie nella quale un socio aveva impugnato la sospensione sine die dall'assegnazione di un posto braca).

Estratto: «Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell'A.G.O.L'art. 24, 2° e 3° comma dello Statuto della Lega Navale Italiana approvato con d.m. 20 marzo 2003 del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prevede un sostanziale rinvio, per quello che riguarda l'organizzazione delle strutture periferiche dell'ente, al Regolamento allegato alla Statuto; a sua volta, l'art. 24, 4° comma del Regolamento allo Statuto della L.N.I. prevede una disposizione dal seguente tenore: le strutture periferiche dell'ente <<sono assimilabili alle associazioni non riconosciute di cui all'art. 36 e seguenti del c... _OMISSIS_ ...on possibilità di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, e rispondono con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti a rapporti da esse instaurati>>.La qualificazione in termini di associazioni non riconosciute delle sezioni periferiche della L.N.I. è poi stata sostanzialmente recepita dai commi primo e secondo dell'art. 4 del successivo d.P.R. 12 novembre 2009, n. 205 (regolamento di riordino della Lega navale italiana, entrato in vigore successivamente agli atti impugnati e poi abrogato dall'art. 2269, 1° comma n. 391 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nuovo Codice dell'ordinamento militare; le disposizioni in questione sono però state riproposte dall'art. 68 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, t.u. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), che hanno confermato l'autonoma soggettività, sotto il profilo organizzativo e patrimoniale, delle sezioni e delegazioni p... _OMISSIS_ ... hanno un proprio patrimonio e godono di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie) e la necessità di operare un riferimento ai <<principi di diritto privato>>, ai fini della risoluzione delle problematiche di struttura delle sezioni periferiche.Dall'esame della normativa in materia di organizzazione delle sezioni periferiche della L.N.I. prevista dall'art. 24, 4° comma del Regolamento allo Statuto (applicabile alla fattispecie che ci occupa ratione temporis) emerge pertanto, con immediata evidenza come:1) da un lato, la Sezioni periferiche siano caratterizzate da autonoma soggettività sotto il profilo organizzativo e patrimoniale rispetto alla Lega Navale Italiana e si ricolleghino alla stessa attraverso un sistema di riconoscimento/affiliazione (preceduto da apposita istruttoria, instaurata su istanza di un gruppo promotore di soci o cittadini e non degli organi centrali della Lega: art.... _OMISSIS_ ...mma del Regolamento) che non è per nulla nuovo nel nostro ordinamento (è ampiamente utilizzato, ad esempio, nell'organizzazione sportiva);2) dall'altro, le Sezioni periferiche siano organizzate secondo modelli privatistici che partono dal minimum costituito dall'associazione non riconosciuta di cui all'art. 36 del codice civile, per arrivare al possibile riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato attraverso il passaggio attraverso l'ordinario iter autorizzativo (e che non avrebbe ovviamente senso, ove si trattasse di enti pubblici partecipanti della stessa natura e soggettività dell'ente pubblico nazionale).Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, il riconoscimento della natura di ente di diritto pubblico non economico della Lega Navale Italiana operato dalla parte IV della Tabella allegata alla l. 20 marzo 1975, n. 70 (oggi confermato dall'art. 65, 1° comma del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, t.u. delle disposizioni... _OMISSIS_ ...in materia di ordinamento militare) non può pertanto “automaticamente” trasmettersi anche alle Sezioni periferiche, proprio perché si tratta di enti che trovano riconosciuta, nelle norme di organizzazione, la propria autonoma soggettività giuridica.Sotto altro profilo, il riconoscimento del carattere pubblico delle sezioni periferiche della L.N.I. non può certo radicarsi nelle previsioni (ad es., art. 30 dello Statuto approvato con d.m. 20 marzo 2003) che attribuiscono al livello nazionale poteri di commissariamento in ipotesi di impossibilità o difficoltà di funzionamento degli organi direttivi delle sezioni o di scioglimento, in ipotesi di inattività; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di poteri che trovano radicamento nel rapporto di affiliazione all'ente e che si riscontrano spesso in altri settori dell'ordinamento in cui non è per nulla infrequente l'attribuzione ad un ente pubblico di poteri di vigilanza e co... _OMISSIS_ ... privati (organizzati secondo il tradizionale modello dell'<<ordinamento sezionale>> o secondo altri modelli più recenti), senza che, per questo, gli enti vigilati debbano essere automaticamente considerati come pubblici.In definitiva, pertanto, gli atti posti in essere dalla Sezione di Gallipoli della Lega Navale Italiana non possono essere considerati pubblici in alcun modo; le relative contestazioni devono pertanto essere riportate alla giurisdizione del Giudice naturale dell'associazionismo privato e, quindi, all'Autorità Giudiziaria Ordinaria»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.