L’indennità di occupazione legittima esula dalla giurisdizione amministrativa

Sintesi: Va dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione all’indennizzo richiesto per il quinquennio di occupazione lecita, venendo in rilievo una fattispecie di tipo indennitario, per la quale deve affermarsi la giurisdizione del g.o, ai sensi dell’art. 53 co. 2 d.P.R. n. 327/01 e 133 co. 1 lett. g) c.p.a.

Estratto: «3.3. Va invece dichiarato il difetto di giurisdizione – con conseguente inammissibilità del relativo capo di gravame – in relazione all’indennizzo richiesto per il quinquennio di occupazione lecita, venendo in rilievo una fattispecie di tipo indennitario, per la quale deve affermarsi la giurisdizione del g.o, ai sensi dell’art. 53 co. 2 d.P.R. n. 327/01 e 133 co. 1 lett. g) c.p.a, nel senso chiarito da Cass. SS.UU. 7 giugno 2012, n. 9185.»

Sintesi: Va dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione all’indennizzo richiesto per il quinquennio di occupazione lecita, venendo in rilievo una fattispecie di tipo indennitario, per la quale deve affermarsi la giurisdizione del g.o, ai sensi dell’art. 53 co. 2 d.P.R. n. 327/01 e 133 co. 1 lett. g) c.p.a.

Estratto: «2.3. Va invece dichiarato il difetto di giurisdizione – con conseguente inammissibilità del relativo capo di gravame – in relazione all’indennizzo richiesto per il quinquennio di occupazione lecita, venendo in rilievo una fattispecie di tipo indennitario, per la quale deve affermarsi la giurisdizione del g.o, ai sensi dell’art. 53 co. 2 d.P.R. n. 327/01 e 133 co. 1 lett. g) c.p.a, nel senso chiarito da Cass. SS.UU. 7 giugno 2012, n. 9185.»

Sintesi: Il giudice amministrativo - nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima - non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione è di spettanza del giudice ordinario a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione...
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Sintesi: L’indennità di occupazione legittima esula dalla giurisdizione amministrativa.

Estratto: «Alla luce di questa premessa (per quanto ovvia), deve ritenersi che al presente giudizio siano estranei sia l’indennità di occupazione (legittima), che esula tra l’altro dalla giurisdizione amministrativa, e il risarcimento del danno non patrimoniale (sia perché mai richiesto, sia perché inscindibilmente legato al meccanismo - ovvero all’azione della amministrazione - di cui all’articolo 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, introdotto dall'art. 34 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111- v. Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2013, n. 76).»

Sintesi: A norma della lettera g) dell’art. 133 c.p.a., sulla domanda relativa alla condanna al pagamento dell’indennità nel periodo di occupazione legittima, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

Estratto: «2. Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2013 il Collegio ha avvertito le parti, ai sensi dell’art. 73, terzo comma, c.p.a., della sussistenza di una questione, rilevata d’ufficio, di giurisdizione in ordine alla domanda tesa ad ottenere la condanna dell’Anas alla corresponsione dell’indennità per il periodo di occupazione legittima. In ordine alla fattispecie in esame non risulta intervenuta alcuna pronuncia del giudice ordinario che abbia declinato la giurisdizione, di talché si può procedere senz’altro all’esame della questione di cui si tratta.Ed in effetti su tale questione non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.La lettera g) dell’art. 133 c.p.a., disposto che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, lascia ferma la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.Ne consegue che sulla domanda relativa alla condanna al pagamento dell’indennità nel periodo di occupazione legittima non sussiste la giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.»

Sintesi: Ogni domanda tesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, giusta il disposto di cui all’art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001 e all’art. 133, comma 1, lett. g) del CPA.

Estratto: «Questo Tribunale ha già avuto modo di precisare (sez. II, 1 febbraio 2012, n. 132; sez. I, 13 aprile 2011, n. 513) che ogni domanda tesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, giusta il disposto di cui all’art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001 e all’art. 133, comma 1, lett. g) del CPA (in tal senso, tra le molte, TAR Campania, Napoli, sez. V, 16 aprile 2013, n. 1985; TAR Basilicata, sez. I, 13 marzo 2013, n. 132; TAR Toscana, sez. I, 7 marzo 2013, 372; TAR Campania, Napoli, sez. V, 1 marzo 2013, n. 1187; id 14 giugno 2012, n. 2831 ). Giova, anche, precisare che, secondo la più recente giurisprudenza che il Collegio ritiene di condividere, l’eventuale connessione tra questa domanda e la domanda di risarcimento del danno non può giustificare l’attribuzione di entrambe allo stesso Giudice, in deroga alle norme regolanti la giurisdizione (TAR Toscana, sez. I, 28 gennaio 2013 n. 134). Pertanto, limitatamente alla domanda tesa ad ottenere la corresponsione dell’indennità di occupazione legittima, il gravame deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.»

Sintesi: In merito alla domanda avente ad oggetto il pagamento dell’indennità per il periodo di occupazione temporanea sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di questione “indennitaria” (da fatto lecito) riservata alla cognizione del giudice ordinario.

Estratto: «2. Passando all’esame del merito, va osservato che con il ricorso introduttivo la parte ricorrente ha formulato due diverse domande di condanna, la prima avente ad oggetto il pagamento dell’indennità per il periodo di occupazione temporanea dei terreni di proprietà Fiora, la seconda avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dall’intervenuta occupazione acquisitiva del predetti terreni.2.1. Osserva il collegio che la prima delle due domande proposte è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di questione “indennitaria” (da fatto lecito) riservata alla cognizione del giudice ordinario.2.2. Tale conclusione, già condivisa dalla unanime giurisprudenza all’epoca di proposizione della domanda qui in esame, argomentando dalla natura di diritto soggettivo della posizione dedotta in giudizio, è oggi espressamente affermata dall’art. 133 comma 1 lett. g) del codice del processo amministrativo, secondo cui resta “ferma…la giurisdizione del giudice ordinario per quelle [controversie] riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.»

Sintesi: La domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento dell'indennità di occupazione legittima va rimessa alla cognizione del giudice ordinario ex art.133, comma 1, lettera g), C.p.a. (prima art. 53, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001).

Estratto: «La domanda del ricorrente di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di tale ultima indennità è invece inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di questione rimessa alla cognizione del giudice ordinario ex art.133, comma 1, lettera g), C.p.a. (prima art. 53, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001).In applicazione dell’art. 11 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), alla declinatoria di giurisdizione da parte di questo Tribunale segue il rinvio della causa al giudice ordinario munito di giurisdizione, da riassumersi nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia e con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in questa sede.»

Sintesi: La domanda relativa alla liquidazione di indennità di occupazione legittima ricade nell’ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario, e specificamente in quella della Corte d’Appello in unico grado; tuttavia, qualora il GO abbia ha dichiarato il difetto di giurisdizione su tutte le domande poste nell’ambito della causa e non sia stato sollevato conflitto di giurisdizione avanti le Sezioni Unite della Corte di cassazione, la giurisdizione anche su tale domanda deve ritenersi radicato in capo al G.A. avanti la quale il ricorrente abbia agito in riassunzione.

Estratto: «Anche in relazione alla domanda di risarcimento «…del danno per il periodo di occupazione legittima…» (ricorso, pag. 2), derivante dalla «…occupazione quinquennale di mq. 2660…» (ricorso, pag. 5), il ricorso deve essere accolto, secondo quanto a seguire.In punto di fatto, occorre premettere che, con decreto del Prefetto di Ragusa 16 gennaio 1996 (allegato al ricorso), era stata autorizzata l’occupazione delle aree di cui si tratta «…per la durata di cinque anni, dalla data del presente decreto…».Il Consiglio di Stato ha avuto condivisibilmente modo di affermare che «…In relazione al termine iniziale [del periodo di occupazione illegittima], questo deve essere identificato nel momento in cui l'occupazione dell'area privata è divenuta illegittima, il che significa che decorre dalla prima apprensione del bene, ossia dalla sua occupazione, qualora l'intera procedura espropriativa sia stata annullata, oppure dallo scadere del termine massimo di occupazione legittima, qualora invece questa prima fase sia rimasta integra. Ciò in considerazione che il fatto iniziale di occupazione, se non sono stati annullati tutti gli atti a decorrere dalla dichiarazione di pubblica utilità, diviene illegittimo solo successivamente, ed in ragione degli ulteriori vizi del procedimento, normalmente collegati alla mancata tempestiva emanazione del decreto di esproprio…» (Cons. Stato, Sez. IV, 20 luglio 2011, n. 4408; in tema, anche TAR Sicilia – Catania, Sez. II, 3 agosto 2012, n. 1988).La domanda relativa al periodo corrente dal 16 gennaio 1996 per la durata di un quinquennio, anche se qualificata come risarcimento, afferisce quindi alla liquidazione di indennità di occupazione legittima.Ciò comporterebbe che tale domanda ricada nell’ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario, e specificamente in quella della Corte d’Appello in unico grado (sul punto: Cass. civ., Sez. I, 22 dicembre 2011, n. 28456; Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2010, n. 4825).Tuttavia, atteso che la citata sentenza del Tribunale di Ragusa 13 novembre 2009, n. 1013, ha dichiarato il difetto di giurisdizione su tutte le domande poste nell’ambito della causa, non essendosi sollevato conflitto di giurisdizione avanti le Sezioni Unite della Corte di cassazione, la giurisdizione anche su tale domanda si è radicata in capo a questo Tribunale Amministrativo Regionale (Cons. Stato, AP 16 dicembre 2011, n. 24).»

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda per il conseguimento dell’indennità per il periodo di occupazione legittima. Non può sostenersi al contrario, che, a norma dell'art. 22 bis ultimo comma DPR 327/2001, a seguito della mancata emanazione del decreto di esproprio, l’occupazione deve ritenersi illegittima con effetto “ex tunc”, non essendo la funzione della norma quella di introdurre una deroga al riparto di giurisdizione vigente in materia, bensì quella di sancire l’inefficacia dell’occupazione (e la sua conseguente illegittimità), per il periodo “eccedente” il termine per l'emanazione del decreto di esproprio.

Estratto: «Al contrario, l’eccezione di difetto di giurisdizione dedotta dal’amm.ne comunale deve essere accolta per il profilo relativo alla indennità di occupazione temporanea; ed invero – come già affermato dalla Sezione con sentenze nn. 1986 e 1988 del 2012 – rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (innanzi al quale il processo potrà essere eventualmente riproposto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, secondo comma, c.p.a..) la domanda per il conseguimento dell’indennità in relazione al periodo di occupazione legittima (sul punto cfr., fra le tante, Cass. Civ., Sez. Un., ord., n. 17944/2009; Cass. Civ., Sez. Un., n. 15327/2010; Cons. St., Sez. IV, n. 804/2011; Tar Lecce, Sez. I, n. 1364/2011; Tar Salerno, Sez. II, n. 1539/2011; Tar Bari, Sez. I, n. 348/2012, Tar Salerno, Sez. II, n. 43/2001).I ricorrenti affermano al riguardo che, a seguito della mancata emanazione del decreto di esproprio, l’occupazione deve ritenersi illegittima con effetto “ex tunc”.Tale conclusione si fonderebbe sul rilievo che l’art. 22-bis, ultimo comma, d.p.r. n. 327/2001 afferma che il decreto che dispone l’occupazione perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui al precedente art. 13.Tuttavia, come risulta implicitamente dalla giurisprudenza sopra indicata, la disposizione di cui al citato art. 22-bis, ultimo comma, non deve intendersi nel senso che la perdita di efficacia del decreto di occupazione - qualora non sia tempestivamente emanato il decreto di esproprio - determini l’illegittimità originaria dell’occupazione stessa.Secondo la ricostruzione interpretativa operata dalla Sezione con la sentenza n. 1988/2012, la norma intende, invece, disciplinare l’ipotesi in cui il decreto di occupazione dovesse contenere un termine finale che vada oltre quello previsto per l’emanazione del provvedimento di esproprio.In buona sostanza, la funzione del citato art. 22-bis d.p.r. n. 327/2001 non è quella di introdurre una deroga al riparto di giurisdizione vigente in materia (anche in considerazione del fatto che, se il legislatore avesse inteso perseguire tale effetto, si sarebbe probabilmente pronunciato in modo esplicito al riguardo), ma di sancire l’inefficacia dell’occupazione (e la sua conseguente illegittimità) per il periodo “eccedente” in tutti i casi in cui il provvedimento di esproprio non sia emanato nei termini e indipendentemente da una specifica impugnazione del decreto di occupazione.»

Sintesi: In merito alla domanda ad oggetto l'indennità relativa al periodo di legittima occupazione dei beni, va dichiarata la giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Estratto: «11. Infine, limitatamente al periodo di legittima occupazione dei beni, in relazione al quale i ricorrenti hanno chiesto la condanna del comune al pagamento della corrispondente indennità, va dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.Nessun risarcimento, infatti, è dovuto per il periodo di occupazione legittima del suolo, in quanto, sebbene il procedimento espropriativo non sia stato definito nel termine previsto, la fase relativa all'occupazione risulta legittima ed efficace sino alla scadenza del termine previsto nei singoli decreti di occupazione; infatti l'iniziale occupazione, qualora non siano stati annullati tutti gli atti a decorrere dalla dichiarazione di pubblica utilità, diviene illegittima solo dopo la scadenza del proprio termine di efficacia ed in ragione di ulteriori vizi del procedimento, normalmente collegati alla mancata tempestiva emanazione del decreto di esproprio (T.A.R. Catania Sicilia sez. II, 28 maggio 2012, n. 1350); ne consegue che per il periodo di occupazione legittima spetta al ricorrente, non il risarcimento del danno, ma l'ordinaria tutela indennitaria, su cui, peraltro, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, confermata dall'art. 53 comma 2, t.u. 8 giugno 2001 n. 327 (T.A.R. Catanzaro , sez. II, 1 febbraio 2012, n. 132).»

Sintesi: Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in materia di pagamento di indennità per occupazione legittima; invero, il giudice amministrativo, nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima, non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione è di spettanza del giudice ordinario, a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327.

Estratto: «2.- Va preliminarmente dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in materia di pagamento di indennità per occupazione legittima e, pertanto, la conseguente inammissibilità del gravame, per questa parte.Invero, il giudice amministrativo, nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima, non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione è di spettanza del giudice ordinario, a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327.Né l’evidente comunanza tra la domanda risarcitoria e quella di carattere indennitario può giustificare l’attribuzione di entrambe allo stesso giudice, essendo indiscusso il principio generale dell’inderogabilità della giurisdizione, anche per motivi di connessione (cfr. Cass. civ., Sez. un., 9 febbraio 2010, n. 2788; Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2010, n. 4825; T.A.R. Campania-Salerno, Sez. II, 10 maggio 2010, n. 5911).»

Sintesi: Per la richiesta dell’indennità di occupazione legittima, sussiste, ai sensi dell’art. 53, secondo comma, d.p.r. n. 327/2001, la giurisdizione del giudice ordinario.

Estratto: «Per quanto attiene la richiesta dell’indennità di occupazione legittima, sussiste, ai sensi dell’art. 53, secondo comma, d.p.r. n. 327/2001, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (sul punto, cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., n. 11848/2008).Non v’è dubbio, peraltro, che il ricorrente abbia voluto riferirsi all’indennità di occupazione legittima, considerato il contenuto specifico della sua richiesta (interessi legali sul valore di esproprio), il riferimento al periodo “10 ottobre 1989 - 10 ottobre 1994” e i precedenti giurisprudenziali dallo stesso indicati (Cass., n. 3271/1996 e Cass., n. 11500/1997), i quali riguardano, per l’appunto, ipotesi di indennità da occupazione legittima.Le parti dovranno, quindi, proseguire il presente giudizio innanzi al giudice ordinario nel termine di cui all’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm. e, a tal fine, sono sin d’ora autorizzate a ritirare il proprio fascicolo presso la Segreteria.»

Sintesi: La quantificazione dell'indennità per il periodo di occupazione legittima esula dalla competenza del giudice amministrativo.

Estratto: «A fronte della sottrazione alla disponibilità del proprietario del terreno dovrà essere corrisposta l’indennità di occupazione legittima, commisurata all’intera durata della stessa (1800 giorni) e pari al 12 % annuo di quella che sarebbe stata l’indennità di espropriazione (pari, a seguito della rideterminazione operata dalla CPE nel 1998, a 20.719.800 Lire), così come previsto dal decreto di occupazione d’urgenza. L’eventuale quantificazione della stessa esula dalla competenza di questo Tribunale che, per ciò stesso, si limita al richiamo della previsione del legislatore, previa affermazione del diritto alla sua corresponsione.»

Sintesi: Esula dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella dell'A.G.O., ogni domanda intesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima (e, comunque, per ogni altra indennità espropriativa di legge), in relazione alla quale, infatti, continua a valere a tutti gli effetti, senza che possano ipotizzarsi effetti di assorbimento per la concentrazione del giudizio, la riserva al giudice ordinario disposta dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 2001.

Estratto: «Consegue altresì, per converso, che esula dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella dell'A.G.O., ogni domanda intesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima (e, comunque, per ogni altra indennità espropriativa di legge), in relazione alla quale, infatti, continua a valere a tutti gli effetti, senza che possano ipotizzarsi effetti di assorbimento per la concentrazione del giudizio, la riserva al giudice ordinario disposta dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 2001.»

Sintesi: Nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima, il giudice amministrativo non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione è di spettanza del giudice ordinario, a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327.

Estratto: «2.- Va preliminarmente dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di condanna al pagamento dell’indennità spettante per il periodo di occupazione legittima.Ed invero, nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima, il giudice amministrativo non può includervi...
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Sintesi: Il giudice amministrativo - nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima - non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione è di spettanza del giudice ordinario a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
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Sintesi: E’ improponibile il ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nella parte in cui si chiede l’accertamento del diritto ad ottenere l’indennità relativa al periodo di occupazione legittima dei beni.

Estratto: «3) Ancora preliminarmente si deve osservare che il ricorso è improponibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nella parte in cui si chiede l’accertamento del diritto ad ottenere l’indennità relativa al periodo di occupazione legittima dei beni che va dal 1/6/1990 al 19/1/1995.L’art. 53 del D.P.R. n. 327/2001 concernente il T.U. delle disposizioni in materia d’espropriazione per pubblica utilità, nel vigente testo come integrato e modificato dal comma 9 dell’art. 3 dell’allegato 4 al D.Lgs. n. 104/2010 recante il codice del processo amministrativo (come del resto nel testo previgente), stabilisce che “Resta ferma la giurisdizione del Giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza di atti di natura espropriativa o ablativa”; e la medesima disposizione reca l’art. 133 comma 1 lett. “g” del menzionato codice del processo amministrativo.4) Sussiste, invece, la giurisdizione di questo Tribunale a riguardo della domanda giudiziale di restituzione dei fondi occupati ovvero di risarcimento del danno mediante il pagamento del valore venale dei beni nell’ipotesi di accertata irreversibile trasformazione degli stessi in ragione dell’avvenuta realizzazione delle opere pubbliche e relativa impossibilità di restituzione in pristino; ed, ancora, v’è difetto di giurisdizione in relazione all’ulteriore domanda di risarcimento dei danni relativa ai terreni occupati non ricompresi nel piano particellare d’esproprio.Per il primo profilo va richiamato il già menzionato art. 133 comma 1 lett. “g” del c.p.a. che, positivizzando in norma scritta gli orientamenti dei massimi organi della giurisdizione di legittimità e del Giudice delle leggi (Corte Cost, decisioni n. 204/2004 e 191/2006; Cass. S.S.U.U. n. 7442/2008, n. 9847/2007, n. 27190/2006; Cons. di Stato A.P. n. 4/2005, n. 9/2005), ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto i “comportamenti” della P.A. “riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere in materia di espropriazione per pubblica utilità” e, pertanto, per la fattispecie che qui interessa, le azioni risarcitorie da occupazione temporanea protratta sine titulo oltre il termine di scadenza della stessa per mancata emissione del decreto di esproprio. In relazione, invece, alla domanda di risarcimento dei danni per occupazione dei terreni non ricompresi nel piano particellare d’esproprio, trattandosi di detenzione da parte della P.A. di fondi altrui in via di mero fatto senza alcun legame all’esercizio di un pubblico potere, la giurisdizione è da ritenersi attribuita al G.O.»

Sintesi: Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di condanna al pagamento dell’indennità spettante per il periodo di occupazione legittima, la quale ha inizio con l’immissione in possesso e fine alla scadenza del termine individuato per l’acquisizione forzata del bene.

Estratto: «Va preliminarmente dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di condanna al pagamento dell’indennità spettante per il periodo di occupazione legittima, la quale ha avuto inizio con l’immissione in possesso (6 dicembre 1990) e fine alla scadenza del termine individuato...
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Sintesi: Deve rilevarsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda di corresponsione dell’indennità dovuta, ai sensi dell’articolo 50 del D.P.R. n. 327/2001, per il periodo di occupazione legittima, trattandosi di questione devoluta alla cognizione del giudice ordinario, ai sensi dell’articolo 133, lett. g), del D.Lgs. n. 104/2010.

Estratto: «Ciò premesso, deve rilevarsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda di corresponsione dell’indennità dovuta, ai sensi dell’articolo 50 del D.P.R. n. 327/2001, per l’occupazione legittima per il periodo dal 30 giugno 2003 al 30 giugno 2008, trattandosi di questione devoluta alla cognizione del giudice ordinario, ai sensi dell’articolo 133, lett. g), del D.Lgs. n. 104/2010.Non resta, pertanto, al Collegio che dichiarare - in tale limitata parte - il proprio difetto di giurisdizione, nonché, ai sensi dell’articolo 11 del Codice del Processo Amministrativo, indicare alla parte ricorrente il termine di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della presente sentenza per riassumere il giudizio innanzi al giudice ordinario al fine di salvaguardare gli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta in questa sede.»

Sintesi: Per il periodo in cui l'occupazione risulti essere legittima è dovuta la corresponsione dell’indennità di occupazione legittima, mediante proposizione della relativa domanda al giudice ordinario.

Estratto: «Per quanto attiene, invece, al danno correlato all’illegittima occupazione, il Collegio ritiene di poter condividere il principio recentemente affermato dal Consiglio di Stato, secondo cui “i danni da risarcire corrisponderanno agli interessi moratori sul valore del bene, assumendo quale capitale di riferimento il relativo valore di mercato in ciascun anno del periodo di occupazione considerato; le somme così calcolate andranno poi incrementate per interessi e rivalutazione monetaria dovuti dalla data di proposizione del ricorso di primo grado fino alla data di deposito della presente sentenza” (Cons. Stato Sez. IV, Sent., 01-06-2011, n. 3331).Peraltro, nel caso di specie, è la stessa parte ricorrente ad affermare, anche nella memoria da ultimo depositata, come l’esecuzione dell’opera pubblica con conseguente sottrazione all’utilizzazione privata sia da ricondursi all’anno 2004 e cioè al momento in cui è stato realizzato l’accesso al parcheggio esterno.Per il periodo dal 1992 al 1994, in cui i terreni sono stati utilizzati per la pista di cantiere, la pretesa risarcitoria risulta essere infondata, in quanto all’epoca l’occupazione risultava essere ancora legittima: ne discende che, per tale periodo, i proprietari potrebbero, eventualmente, solo pretendere la corresponsione dell’indennità di occupazione legittima, mediante proposizione della relativa domanda al giudice ordinario.Per il periodo successivo (e fino al 2004) la stessa memoria di parte ricorrente, a pag. 5, dà atto di come le aree fossero semplicemente destinate ad area pertinenziale, tant’è che nello stato di consistenza (documento 5 della ricorrente) furono descritte come “unico appezzamento di terreno pianeggiante coltivato a prato”.È la stessa documentazione prodotta da parte ricorrente, quindi, a mettere in dubbio una reale sottrazione dei beni all’utilizzazione da parte dei proprietari che, come dagli stessi affermato, non hanno conosciuto “una trasformazione radicale dei terreni, tale da impedirne l’utilizzo in conformità alla precedente destinazione” (così la memoria depositata il 23 maggio 2011, pag. 5, parte conclusiva del punto 13), quantomeno sino al 2004.Ne discende che nulla risulta dovuto per il periodo di occupazione intercorrente tra la scadenza dell’occupazione legittima e l’occupazione intervenuta nell’anno 2004.»

Sintesi: In materia di pagamento di indennità per il periodo di occupazione legittima, va affermata la giurisdizione del G.O.

Estratto: «Va preliminarmente dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in materia di pagamento di indennità per occupazione legittima, con riferimento alla domanda contenuta nella voce di risarcimento del danno per mancato godimento del bene durante l’occupazione d’urgenza...
[...omissis...]

Sintesi: La domanda relativa all’indennità di occupazione per il periodo di occupazione legittima, rientra nella competenza del giudice ordinario ai sensi dell’art. 53 d.p.r. n. 327/2001.

Estratto: «2.1. Quanto alla eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione con riferimento al capo di domanda relativo all’indennità di occupazione per il periodo di occupazione legittima, ritiene il Collegio che essa sia fondata.Invero, detta domanda rientra nella competenza del giudice ordinario ai sensi dell’art. 53 d.p.r. n. 327/2001.»

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, la domanda relativa alla richiesta dell'indennità di occupazione legittima, in applicazione, ratione temporis, dell’art. 34 d.lgs. n. 80/1998, come sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. b), l. n. 205/2000.

Estratto: «4. Rientra, invece, nella giurisdizione del giudice ordinario, presso cui il giudizio può essere riproposto nei termini di cui all’art. 11 D.lgs. 104/2010, la domanda relativa alla richiesta dell'indennità di occupazione legittima, in applicazione, ratione temporis, dell’art. 34 d.lgs. n. 80/1998, come sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. b), l. n. 205/2000. Nè la eventuale connessione tra tale domanda e quella di risarcimento del danno può giustificare l'attribuzione di entrambe le domande allo stesso giudice, essendo indiscusso in giurisprudenza il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (Cassazione, sez. un., 9 febbraio 2010, n. 2788).»

Sintesi: In merito alla domanda di indennizzo per il periodo in cui l'occupazione è stata legittima sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ( v., oggi, l’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.).

Estratto: «5. - Quanto, invece, alla proposta domanda risarcitoria per il periodo di utilizzazione senza titolo ( pure proposta con il ricorso originario sub specie di “risarcimento del danno per illegittima occupazione del bene” ed in tal senso riproposta in appello con la specificazione che trattasi dell’illegittima occupazione “per il periodo che va dall’immissione dell’Amministrazione nel possesso del bene stesso – 21/9/1990 – alla definitiva acquisizione del bene medesimo all’opera pubblica – 6/6/1997”, a séguito dell’omessa pronuncia sul punto da parte del T.A.R. ), la stessa, relativa come s’è visto al periodo che va dall’immissione dell’Amministrazione nel possesso del bene a quello di definitiva acquisizione così come incontestatamente ed ormai incontestabilmente accertata dal T.A.R., va respinta, dal momento che in tale periodo, come statuito dallo stesso T.A.R. senza che sul punto la sentenza sia stata fatta oggetto d’appello, l’occupazione era “legittima”, in quanto “effettuata in base ad apposito provvedimento amministrativo” ( pag. 13 sent. ), che, vale qui aggiungere, non risulta annullato nel pregresso contenzioso intercorso tra le parti, così come non risulta annullata la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera posta a monte di detto provvedimento, essendo in proposito pacifico che, nel caso di occupazione d'urgenza di un suolo per l'esecuzione di opera pubblica, la mancata emissione nei termini del decreto di esproprio non vale a far considerare illegittima ab origine l'occupazione, poiché tutto quanto si produce nel periodo di occupazione autorizzata ha, per definizione, carattere di legittimità ed è improduttivo di danni ai sensi dell'art. 2043 c.c., mentre soltanto a partire dal momento in cui termina l'occupazione legittima può concettualmente realizzarsi l'illecito aquiliano ( v., e plurimis, sentt. nn. 12520, 10344, 4913 del 1995, 11796/1993, 7858/1997, 4723/1997, 4985/1998; da ultimo, Cass. Civ., sez. I, 11 febbraio 2008, n. 3189 ).Ne consegue che in tale periodo nessuna condotta illecita, lesiva del diritto di godimento dei suoli di proprietà degli odierni appellanti principali, ha posto in essere l’Amministrazione, ponendosi semmai, per detto periodo, la questione dell’indennizzo dovuto per la condotta legittima di controparte, ch’è peraltro estranea alla pretesa fatta valere nel presente giudizio ed in ordine alla quale vale peraltro incidentalmente ricordare che sussiste al riguardo, pacificamente, la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. b), del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ( v., oggi, l’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. ).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.