L’importo del danno da ablazione illegittima non può includere anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima

Estratto: «2.- Va preliminarmente dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di condanna al pagamento dell’indennità spettante per il periodo di occupazione legittima.Ed invero, nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima, il giudice amministrativo non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione è di spettanza del giudice ordinario, a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327. Né la pur evidente comunanza tra la domanda risarcitoria e quella di carattere indennitario può giustificare l’attribuzione di entrambe allo stesso giudice, essendo indiscusso il principio generale dell’inderogabilità della giurisdizione, anche per motivi di connessione (cfr. Cass. civ., Sez. un., 9 febbraio 2010, n. 2788; Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2010, n. 4825; T.A.R. Campania-Salerno, Sez. II, 10 maggio 2010, n. 5911).»

Sintesi: La domanda rivolta a conseguire l’indennità da occupazione legittima è estranea alla sfera di giurisdizione del G. A., senza che l’eventuale connessione tra tale domanda e quella di risarcimento del danno possa giustificare l’attribuzione di entrambe le domande allo stesso giudice, essendo indiscusso in giurisprudenza il principio generale dell’inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.

Estratto: «Ciò posto, relativamente a quella che, all’inizio, s’è definita come l’azione principale, esercitata dai ricorrenti, e prescindendo per il momento dal discorso relativo alla quantificazione dei danni subiti dai medesimi, occorre ora occuparsi dell’ulteriore richiesta, costituente – accanto all’azione risarcitoria suddetta – il “petitum” del presente giudizio, vale a dire l’azione, rivolta a conseguire l’indennità da occupazione legittima.Orbene, il Tribunale ritiene che tale ulteriore azione sia estranea alla sfera di giurisdizione del G. A.Si tenga presente, riguardo al riparto di giurisdizione in materia, la seguente massima: “Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo l’azione con la quale i proprietari di un’area hanno chiesto la restituzione del fondo o in subordine il risarcimento dei danni, deducendo la sopravvenuta illegittimità degli atti di occupazione, ancorché originariamente avvenuti a seguito di una corretta dichiarazione di pubblica utilità; rientra, invece, nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda relativa alla richiesta dell’indennità di occupazione legittima, senza che l’eventuale connessione tra tale domanda e quella di risarcimento del danno possa giustificare l’attribuzione di entrambe le domande allo stesso giudice, essendo indiscusso in giurisprudenza il principio generale dell’inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione” (Consiglio Stato, sez. IV, 4 febbraio 2011, n. 804).Essa si presenta quindi, giusta la giurisprudenza testé citata, irriducibile alla sfera di giurisdizione del G. A. e sulla stessa dovrà quindi pronunziarsi, previa applicazione delle regole in tema di riproposizione del processo, dettate, ora, dall’art. 11 c. p. a., il giudice civile, fornito di giurisdizione in merito.»

Sintesi: La pur evidente comunanza tra la domanda risarcitoria e quella di carattere indennitario, non può giustificare l’attribuzione di entrambe allo stesso giudice, essendo indiscusso il principio generale dell’inderogabilità della giurisdizione, anche per motivi di connessione.

Estratto: «Va preliminarmente dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di condanna al pagamento dell’indennità spettante per il periodo di occupazione legittima, la quale ha avuto inizio con l’immissione in possesso (6 dicembre 1990) e fine alla scadenza del termine individuato per l’acquisizione forzata del bene (6 dicembre 1996).Ed invero, nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima, il giudice amministrativo non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione è di spettanza del giudice ordinario, a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327. Né la pur evidente comunanza tra la domanda risarcitoria e quella di carattere indennitario può giustificare l’attribuzione di entrambe allo stesso giudice, essendo indiscusso il principio generale dell’inderogabilità della giurisdizione, anche per motivi di connessione (cfr. Cass. civ., Sez. un., 9 febbraio 2010, n. 2788; Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2010, n. 4825; T.A.R. Campania-Salerno, Sez. II, 10 maggio 2010, n. 5911).»

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda relativa alla richiesta dell'indennità di occupazione legittima, senza che l'eventuale connessione tra tale domanda e quella di risarcimento del danno possa giustificare l'attribuzione di entrambe le domande allo stesso giudice, essendo indiscusso in giurisprudenza il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.

Estratto: «1. Ha carattere pregiudiziale l’esame del difetto di giurisdizione eccepito dalla difesa del Consorzio.L’eccezione è infondata perché la giurisprudenza consolidata ha precisato che “rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo l'azione con la quale i proprietari di un'area hanno chiesto la restituzione del fondo o in subordine il risarcimento dei danni...
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Sintesi: Il giudice amministrativo - nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima - non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione è di spettanza del giudice ordinario a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327.

Estratto: «1. Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta tra l’altro la violazione di legge dell’art.22-bis del DPR n.327/2001, nonché l’abuso di potere e il difetto di motivazione.2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa come mancanza di qualunque facultas agendi vincolata o discrezionale di elidere o comprimere detto diritto – devolute come tali alla giurisdizione ordinaria, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione (Cons. Stato, IV, 4.4.2011, n.2113; T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 18.12.2008, n.1796; 1.6.2007, n.466; Cons. Stato, A.P. 30.7.2007, n.9 e 22.10.2007, n. 12; T.A.R. Basilicata, 22.2.2007, n.75; T.A.R. Puglia, Bari, III, 9.2.2007, n.404; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n.6676; T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n.5985; T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n.3976; Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193). Mentre le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria, così come il giudice amministrativo - nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima - non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione pure è di spettanza del giudice ordinario a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327, viceversa sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.2.1 Peraltro di recente si è affermato (Cons. Stato, IV, 2.3.2010, n.1222) che l’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi, anche quando trattasi di procedimenti espropriativi diretti alla esecuzione dei lavori per la realizzazione o la modificazione di un’opera pubblica e di atti strumentali alla realizzazione di detta finalità pubblica (Cass. Civ., SS. UU., ord.za 16.12.2010, n.25393). Si è dunque in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio.»

Sintesi: Il giudice amministrativo - nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima - non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione è di spettanza del giudice ordinario, a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa come mancanza di qualunque facultas agendi vincolata o discrezionale di elidere o comprimere detto diritto – devolute come tali alla giurisdizione ordinaria, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione (Cons. Stato, IV, 4.4.2011, n.2113; T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 18.12.2008, n.1796; 1.6.2007, n.466; Cons. Stato, A.P. 30.7.2007, n.9 e 22.10.2007, n. 12; T.A.R. Basilicata, 22.2.2007, n.75; T.A.R. Puglia, Bari, III, 9.2.2007, n.404; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n.6676; T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n.5985; T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n.3976; Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193). Mentre le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria, così come il giudice amministrativo - nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima - non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione pure è di spettanza del giudice ordinario a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327, viceversa sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.2.1 Peraltro di recente si è affermato (Cons. Stato, IV, 2.3.2010, n.1222) che l’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi, anche quando trattasi di procedimenti espropriativi diretti alla esecuzione dei lavori per la realizzazione o la modificazione di un’opera pubblica e di atti strumentali alla realizzazione di detta finalità pubblica (Cass. Civ., SS. UU., ord.za 16.12.2010, n.25393). Si è dunque in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio.»

Sintesi: Il giudice amministrativo, nello stabilire l'importo del danno da ablazione illegittima, non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima; neppure la comunanza tra la domanda risarcitoria e quella di carattere indennitario può infatti giustificare l'attribuzione di entrambe allo stesso giudice, essendo indiscusso il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione, anche per motivi di connessione.

Estratto: «Va preliminarmente dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in materia di pagamento di indennità per occupazione legittima, con riferimento alla domanda contenuta nella voce di risarcimento del danno per mancato godimento del bene durante l’occupazione d’urgenza, di cui al numero 4 dell’elenco dei danni sopra indicato; tale domanda va scomposta in due autonome domande; la prima, riferita al periodo di mancato godimento del bene in costanza di legittima occupazione –dunque, fino al mese di ottobre 2006- la seconda, avente ad oggetto la privazione del possesso del bene successivamente alla scadenza del termine per l’emanazione del decreto di esproprio; sulla prima parte della domanda, va dichiarata la inammissibilità del gravame, per difetto di giurisdizione.Invero, il giudice amministrativo, nello stabilire l'importo del danno da ablazione illegittima, non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione è di spettanza del giudice ordinario, a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327.Né l'evidente comunanza tra la domanda risarcitoria e quella di carattere indennitario può giustificare l'attribuzione di entrambe allo stesso giudice, essendo indiscusso il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione, anche per motivi di connessione (cfr. Cass. civ., Sez. un., 9 febbraio 2010, n. 2788; Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2010, n. 4825; T.A.R. Campania-Salerno, Sez. II, 10 maggio 2010, n. 5911).»

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda relativa alla richiesta dell'indennità di occupazione legittima, in applicazione, ratione temporis, dell’art. 34 d.lgs. n. 80/1998, come sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. b), l. n. 205/2000, senza che l’eventuale connessione tra tale domanda e quella di risarcimento del danno possa giustificare l'attribuzione di entrambe le domande allo stesso giudice, essendo indiscusso in giurisprudenza il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.

Estratto: «8. - Venendo ora alle ragioni sostenute dal CACIP nel ricorso n. 4005 del 2010, viene in rilievo il primo motivo di diritto, con il quale l’appellante consorzio si duole del rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alle domande risarcitorie conseguenti all’annullamento degli atti del procedimento amministrativo di espropriazione.8.1. - La doglianza non ha pregio.Va, infatti, ricordato che, a seguito di un lungo travaglio giurisprudenziale, l’attuale assetto del riparto di attribuzioni tra le due magistrature è nel senso di ritenere che, anche nel caso di procedimento espropriativo non soggetto alle norme del D.P.R. n. 327/2001, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo un’azione con la quale i proprietari di un’area hanno chiesto la restituzione del fondo, o in subordine il risarcimento dei danni, deducendo la sopravvenuta illegittimità degli atti di occupazione, ancorché originariamente avvenuti a seguito di una corretta dichiarazione di pubblica utilità. Rientra, invece, nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda relativa alla richiesta dell'indennità di occupazione legittima, in applicazione, ratione temporis, dell’art. 34 d.lgs. n. 80/1998, come sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. b), l. n. 205/2000, senza che l’eventuale connessione tra tale domanda e quella di risarcimento del danno può giustificare l'attribuzione di entrambe le domande allo stesso giudice, essendo indiscusso in giurisprudenza il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (da ultimo, Cassazione civile, sez. un., 9 febbraio 2010, n. 2788).Pertanto, in disparte ogni considerazione sulla circostanza di quanto in concreto sia stata accolta la domanda, deve ritenersi che in ogni caso la giurisdizione sia stata correttamente radicata dinanzi al giudice amministrativo.»

Sintesi: L'eventuale connessione tra la domanda avente ad oggetto l'indennità di occupazione legittima e quella di risarcimento del danno, non può giustificare l'attribuzione di entrambe le domande allo stesso giudice, essendo indiscusso in giurisprudenza il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.

Estratto: «4. Rientra, invece, nella giurisdizione del giudice ordinario, presso cui il giudizio può essere riproposto nei termini di cui all’art. 11 D.lgs. 104/2010, la domanda relativa alla richiesta dell'indennità di occupazione legittima, in applicazione, ratione temporis...
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Sintesi: L’evidente comunanza tra la domanda risarcitoria e quella di carattere indennitario non può giustificare l’attribuzione di entrambe allo stesso giudice, essendo indiscusso il principio generale dell’inderogabilità della giurisdizione, anche per motivi di connessione.

Estratto: «Va preliminarmente dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in materia di pagamento di indennità per occupazione legittima e, pertanto, la conseguente inammissibilità del gravame, per questa parte.Invero, il giudice amministrativo, nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima, non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione è di spettanza del giudice ordinario, a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327.Né l’evidente comunanza tra la domanda risarcitoria e quella di carattere indennitario può giustificare l’attribuzione di entrambe allo stesso giudice, essendo indiscusso il principio generale dell’inderogabilità della giurisdizione, anche per motivi di connessione (cfr. Cass. civ., Sez. un., 9 febbraio 2010, n. 2788; Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2010, n. 4825; T.A.R. Campania-Salerno, Sez. II, 10 maggio 2010, n. 5911).»

Sintesi: Sulla domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione legittima sussiste la cognizione del giudice ordinario, né la connessione tra tale domanda e quella di risarcimento del danno può giustificare l’attribuzione di entrambe le domande allo stesso giudice, vigendo il principio generale dell’inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.

Estratto: «6. - Per quanto concerne l’indennità relativa al quinquennio di occupazione legittima, trova applicazione l’art. 50 del d.P.R. n. 327 del 2001, come assume anche parte ricorrente.Ma sulla domanda di condanna al pagamento di tale indennità sussiste la cognizione del giudice ordinario, e deve dunque essere dichiarato il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, secondo quanto inferibile anche dall’art. 133, lett. g, del c.p.a. (in termini T.A.R. Lazio, Sez. II, 3 giugno 2010, n. 15015; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 9 febbraio 2010, n. 722; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 10 maggio 2010, n. 5911).Né la connessione tra tale domanda e quella di risarcimento del danno può giustificare l’attribuzione di entrambe le domande allo stesso giudice, vigendo il principio generale dell’inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2010, n. 2788).»

Sintesi: Dell'indennità per occupazione legittima conosce la Corte d’appello, a norma dell’art. 54 DPR 327/2001 anche in ipotesi di evidente connessione tra la domanda risarcitoria e quella di carattere indennitario: ciò in quanto il pur stretto rapporto tra le azioni non può giustificare l'attribuzione di entrambe allo stesso giudice, essendo indiscusso in giurisprudenza "il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione".

Estratto: «4. - Fondato è invece il terzo motivo di ricorso, nel quale si evidenzia come il giudice abbia erroneamente determinato le indennità spettanti comprendendovi anche quelle per occupazione legittima, la cui valutazione è di spettanza della Corte d’appello, a norma dell’art. 54 del testo unico in materia di espropriazione. Tale riparto di attribuzioni è peraltro da mantenere saldo, anche in relazione all'evidente connessione tra la domanda risarcitoria e quella di carattere indennitario, in quanto il pur stretto rapporto tra le azioni non può giustificare l'attribuzione di entrambe allo stesso giudice, essendo indiscusso in giurisprudenza "il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione" (Cassazione civile, sez. un., 9 febbraio 2010, n. 2788; id., 15 maggio 2003, n. 7621).L’accoglimento del motivo di censura impone che il calcolo operato dal T.A.R. debba quindi essere conseguentemente decurtato per l’ammontare liquidato in relazione alla detta indennità, e quindi diminuito della somma di €. 14.812,34 indicata in sentenza.»

Sintesi: La domanda relativa alla richiesta dell'indennità di occupazione legittima rientra nella giurisdizione del giudice ordinario; neppure la connessione con la domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima può giustificare l'attribuzione di entrambe allo stesso giudice, essendo indiscusso in giurisprudenza il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.

Estratto: «c. Sulla base dei suesposti principi la domanda relativa alla richiesta dell'indennità di occupazione legittima, rientra dunque nella giurisdizione del giudice ordinario, (Cass., sez. un., 15 ottobre 2003, n. 15471, m. 567471, Cass., sez. un., 18 dicembre 2008, n. 29527, m. 605957).Nè l'evidente connessione con la domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima può giustificare l'attribuzione di entrambe allo stesso giudice, essendo indiscusso in giurisprudenza "il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione" (Cass., sez. un., 15 maggio 2003, n. 7621, m. 563148).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.