È di giurisdizione del G.A. la richiesta di dichiarare illegittima l'inerzia del Comune

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DANNO DA RITARDO

Sintesi: La domanda avente ad oggetto il danno conseguente al ritardo della pubblica amministrazione a provvedere su un'istanza é devoluta alla giudice amministrativo.


Estratto: «5. Va infine rigettata la domanda risarcitoria.Va precisato, preliminarmente, che i ricorrenti chiedono, in sostanza, che siano riconosciuti loro i danni conseguenti all’aver, il Comune di Bari, omesso di adottare, nel termine previsto, il provvedimento conclusivo del procedimento relativo alla pratica edilizia n. 257/2001, conclusione che, secondo i ricorrenti, sarebbe stata deliberatamente e pretestuosamente rinviata dal Comune al fine di poter addivenire alla variante urbanistica di cui sopra si é dato conto.Così inquadrata la domanda appartiene effettivamente alla cognizione del Giudice Amministrativo. Infatti il Consiglio di Stato (A.P. 7/2005) ha chiarito che la domanda avente ad oggetto il danno conseguente al ritardo della pubblica amministrazione a provvedere su una istanza é devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, “in quanto in tale ipotesi non ci si trova di fronte a “comportamenti” della P.A. invasivi dei diritti soggettivi del privato in violazione del neminem laedere, ma in si é in presenza della diversa ipotesi del mancato tempestivo soddisfacimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di assolvere adempimenti pubblicistici, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative. Si é perciò al cospetto di interessi legittimi pretensivi del privato , che ricadono, per loro intrinseca natura, nella giurisdizione del giudice amministrativo”.Anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato tale orientamento, precisando che se é vero che in tali casi viene comunque in considerazione un comportamento, esso si risolve tuttavia nella violazione di una norma che regola il procedimento preordinato all’esercizio del potere e perciò nella lesione di una situazione di interesse legittimo (Cass. Civ. SS.UU., ord. n. 13659 del 13/06/2006 e Cass. SS.UU. 31/03/2005 n. 6745).La domanda va, tuttavia, rigettata, e ciò sia per la ragione che i ricorrenti non hanno dedotto né dimostrato la tipologìa dei danni risentiti, sia per la ragione che proprio i ricorrenti hanno ammesso, nel ricorso introduttivo, di non aver proceduto tempestivamente agli adempimenti connessi con la cessione spontanea dell’area a standard “per questioni concernenti l’assetto proprietario dell’area (divisione e liquidazioni di quote ad altri coeredi)”, e per la difficoltà nel reperire l’impresa edile: di guisa che proprio essi ricorrenti hanno chiesto la proroga del termine assegnato dal Comune per effettuare la cessione delle aree, precisamente con note 12 giugno 2001, 3 settembre 2002 e 20 ottobre 2003, questa ultima reiterata l’11 ottobre 2004 per mancanza di riscontro.I ricorrenti, conclusivamente, non hanno dimostrato che, prima della adozione della variante, essi erano concretamente in grado di pervenire alla cessione delle aree a standards richiesta dal Comune e che, per tale ragione, la costruzione progettata sarebbe stata assentita ed avviata prima della adozione della variante.I danni asseritamente patiti dai ricorrenti, insomma, dovrebbero essere imputati esclusivamente alla di loro sfera giuridica: da cui la infondatezza della domanda risarcitoria per insussistenza di un nesso di causalità tra gli ipotetici danni ed il comportamento tenuto dal Comune.»

Sintesi: In tema di inadempimento dell’Amministrazione, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste quando si tratti del mancato tempestivo soddisfacimento dell'obbligo dell'amministrazione di assolvere ad adempimenti pubblicistici, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative (cd. silenzio inadempimento e conseguente danno da ritardo); viceversa quando si tratti di comportamenti negoziali o paritetici lesivi di diritti soggettivi la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

Estratto: «In tema di inadempimento dell’Amministrazione, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste quando si tratti del mancato tempestivo soddisfacimento dell'obbligo dell'amministrazione di assolvere ad adempimenti pubblicistici, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative (cd. silenzio inadempimento e conseguente danno da ritardo); viceversa quando si tratti di comportamenti negoziali o paritetici lesivi di diritti soggettivi la giurisdizione appartiene al giudice ordinario»

Sintesi: La stipula della convenzione, dedotta, quale condizione, nell'atto di dismissione immobiliare, non costituisce il risultato necessario di un procedimento legalmente previsto, dove l’Amministrazione opera iure imperii: di conseguenza, la richiesta risarcitoria relativa al danno sofferto dal privato per il ritardo del Comune non concerne il danno da ritardo nella conclusione del procedimento ex art. 2-bis, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma attiene a diritti soggettivi di derivazione negoziale, devoluti alla cognizione del giudice civile.

Estratto: «La controversia tra le parti non concerne l’omesso esercizio di poteri pubblicistici di natura autoritativa ma piuttosto le mancanze dell’Amministrazione riguardanti la fase esecutiva di un negozio di diritto privato (l’atto di cessione immobiliare).L’evento volontariamente dedotto in condizione - la stipula della convenzione - non consiste nel risultato necessario di un procedimento legalmente previsto dove l’Amministrazione opera iure imperii; esso concerne invece l’incontro di due volontà paritetiche (quella dell’Amministrazione e quella della ricorrente) che daranno eventualmente vita ad un accordo accessorio a quello principale, avente ad oggetto la dismissione immobiliare.A rendere tale convenzione necessaria per il completamento dell’operazione di cartolarizzazione è stata la stessa volontà delle parti liberamente esplicatasi in sede negoziale con la stipula del citato art. 7 del contratto,che appunto prevede l’intervento dell’accordo accessorio.Il comportamento lamentato non costituisce quindi la mancata espressione di un potere autoritativo, legalmente previsto, ma attiene alla volontà negoziale delle parti,concretandone la violazione.Pertanto la richiesta risarcitoria non concerne il danno da ritardo nella conclusione del procedimento ex art. 2-bis, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ma attiene a diritti soggettivi di derivazione negoziale, devoluti alla cognizione del giudice civile.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DANNO DA RITARDO --> NELLA RIPIANIFICAZIONE URBANISTICA

Sintesi: Appartiene alla giurisdizione del G.A. la richiesta di dichiarare illegittima l'inerzia del comune che, malgrado apposita istanza, non abbia provveduto alla ripianificazione della zona e dell'area gravata dal vincolo annullato, potendosi configurare la lesione del bene della vita identificabile nell'interesse alla certezza circa la possibilità di razionale e adeguata utilizzazione della proprietà, con conseguente facoltà di richiedere anche a questo titolo, il risarcimento del danno.

Estratto: «2. Tanto premesso, si osserva che con riferimento al riparto di giurisdizione in materia di controversie insorte nel settore della pianificazione urbanistica e della imposizione (e reiterazione) dei vincoli espropriativi, le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi...
[...omissis...]

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare. 

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