GIUDIZIO --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> RIPARTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Sintesi: Il Comune non è legittimato a fare valere la violazione di norme che, nell'assetto costituzionale antecedente alla l. cost. 3/2001, definivano il riparto delle competenze amministrative tra Stato e Regioni: prima della modifica dell'art. 118 Cost., infatti, esso non era titolare di autonome funzioni amministrative ma poteva soltanto essere destinatario di quei compiti specificamente delegati dalle Regioni.
Estratto: «2.– La questione preliminare, posta con l’atto di appello, attiene alla legittimazione ad agire del Comune. 3.– L’accesso alla giurisdizione amministrativa presuppone, quale condizione dell’azione che deve esistere al momento della sua proposizione (Cons. Stato, VI, 16 ottobre 1995, n. 1151; V, 25 novembre 1999, 1986), che colui che propone la domanda sia, tra l’altro, legittimato ad agire. La legittimazione ad agire postula che il ricorrente sia titolare di una posizione soggettiva qualificata e differenziata, il che impone che la stessa sia contemplata dalla norma attributiva del potere (Cons. Stato, VI, 23 aprile 2012, n. 2394).4.– Al fine di stabilire se l’art. 59 del d.p.r. n. 616 del 1977 include nel suo ambito di tutela anche il Comune è necessario ricostruire il quadro costituzionale e normativo rilevante. Prima della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, attuata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, l’art. 118, primo comma, Cost. prevedeva il cosiddetto principio del parallelismo delle funzioni legislative e amministrative: lo Stato e le Regioni erano titolari delle competenze amministrative nelle materie rientranti nell’ambito della loro competenza legislativa. L’ultimo comma dell’art. 118 stabiliva che la Regione esercitava normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali. Lo Stato, inoltre, poteva riservare a sé le funzioni necessarie per assicurare il rispetto dell’interesse nazionale (cfr. articoli 117, primo comma, e 127 Cost.). Il primo trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni negli ambiti materiali a quest’ultime spettanti si è avuto con l’adozione, in data 14 gennaio 1972, di undici decreti legislativi. Il secondo trasferimento, che rileva in questa sede, è avvenuto con l’adozione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382). Il terzo trasferimento, che ha dato vita al il cosiddetto “federalismo a Costituzione invariata”, è stato disposto con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regione e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).Dopo la riforma del Titolo V, l’art. 118 Cost. ha previsto che, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regione e Stato. Si tratta di una disposizione che determina criteri flessibili di allocazione delle funzioni alla luce non già del sistema statico del parallelismo connesso alle materie bensì di quello dinamico della dimensione degli interessi. E’ bene aggiungere che la norma costituzionale non ha inteso assegnare direttamente le funzioni amministrative agli enti in essa contemplati: il principio di legalità impone che tali funzioni sia attribuite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze (art. 118, secondo comma, Cost.; v. anche art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»). 4.1.– Nel caso di specie, trova applicazione, ratione temporis, il vecchio art. 118 Cost. e l’art. 59 del d.p.r. n. 616 del 1977, il quale prevede che «sono delegate alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative». La stessa disposizione ha disposto che «sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale». Tale norma si occupa esclusivamente del riparto di competenze tra Stato e Regioni.Ne consegue che la Regione era l’unico soggetto legittimato a contestare il contenuto del decreto in sede di conflitto di attribuzione tra enti innanzi alla Corte costituzionale ovvero in sede di giudizio amministrativo di legittimità innanzi al Tar e al Consiglio di Stato.La posizione del Comune non è, infatti, in alcun modo contemplata dalla disposizione sopra riportata, in quanto, come già sottolineato, lo stesso, nel precedente assetto costituzionale, non era titolare di autonome funzioni amministrative ma poteva soltanto essere destinatario di quei compiti specificamente delegati dalle Regioni (cfr., in relazione ad una fattispecie analoga alla presente, Cons. Stato, VI, 4 maggio 2009, n. 2777).4.2.– Né tali conclusioni possono essere contestate alla luce dei rilievi contenuti nella sentenza impugnata e negli atti difensivi del Comune. Con un primo rilievo si deduce che, nella specie, non saremmo in presenza di una questione relativa al riparto di competenze, afferendo le censure proposte alla violazione dell’art. 59 del d.p.r. n. 616 del 1977. Il rilievo non è corretto per il seguente sillogismo: i) la norma evocata si occupa del riparto delle competenze amministrative; ii) l’appellante ha fatto valere la sua violazione; iii) ergo, la violazione lamentata attiene al riparto delle competenze. Con un secondo rilievo si assume che il Comune ha agito «al fine di ottenere che determinate aree balneari vengano restituite alla collettività». Il rilievo, a prescindere dalla sua genericità, non è corretto. L’annullamento del decreto avrebbe comportato l’attribuzione delle relative funzioni alla Regione Toscana, la quale avrebbe anche potuto, ravvisando esigenze non attuabili a livello di governo comunale, riservare a sé la gestione delle relative aree con un impiego eventualmente sottratto alla fruizione della collettività di cui il Comune è ente esponenziale. Con un terzo rilievo si assume che la legittimazione comunale è «da ricondurre all’applicazione del principio di sussidiarietà, quale disciplinato dall’art. 118 Cost., in base al quale le funzioni amministrative devono essere assegnate ai Comuni». Il rilevo non è corretto. Dovendo la legittimazione definirsi al momento della proposizione del ricorso, avvenuta nel 1996, occorre avere riguardo ai parametri costituzionali all’epoca vigente e non a quelli introdotti dalla riforma del Titolo V. Ma anche qualora si volesse ritenere che è necessario fare riferimento al principio di sussidiarietà, in ogni caso – non essendo possibile postulare, per le ragioni già indicate, un automatico trasferimento delle funzioni – sarebbe pur sempre necessario che vi sia una legge che assegni i compiti, in relazione a quelle aree, al Comune di Pisa.3.– In definitiva, deve ritenersi che il Comune non è legittimato a fare valere la violazione di norme che, nel precedente assetto costituzionale, definivano il riparto delle competenze amministrative tra Stato e Regioni.»
GIUDIZIO --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> RIPARTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE --> DEMANIO MARITTIMO
Sintesi: L'art. 59 D.P.R. 616/1977 si occupa esclusivamente del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di demanio marittimo, per cui la Regione (e non il Comune) è l'unica legittimata ad impugnare un decreto ministeriale che riservi allo Stato le funzioni amministrative relative a talune aree del demanio marittimo che, invece, essendo utilizzate per finalità turistico ricreative, avrebbero dovuto essere trasferite alla Regione.
Estratto: «2.– La questione preliminare, posta con l’atto di appello, attiene alla legittimazione ad agire del Comune. 3.– L’accesso alla giurisdizione amministrativa presuppone, quale condizione dell’azione che deve esistere al momento della sua proposizione...
[...omissis: vedi sopra...]
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.