Sintesi: Sussiste il difetto di interesse del proprietario del bene interessato dalla realizzazione dell'opera pubblica ad impugnare gli atti di approvazione del progetto. qualora l'acquisizione dei terreni in proprietà tragga giustificazione e fondamento non già dalla procedura ablatoria, ma esclusivamente da un contratto preliminare di compravendita comportante l'immediata disponibilità del bene a favore della P.A.
Estratto: «3.6.- Con le ultime tre censure - che possono essere trattate congiuntamente, attesa la loro connessione -, infine, i ricorrenti denunciano l'illegittimità della deliberazione giuntale 19.12.2000 n. 288 di approvazione del progetto preliminare dell'opera per incompetenza (sarebbe competente il Consiglio comunale), per violazione dell'art. 1 della legge n. 1/78 (che connette la dichiarazione di p.u. all'approvazione del progetto definitivo: nel caso di specie, invece, la p.u. è stata dichiarata col provved...
_OMISSIS_ ...o) e per violazione dell'art. 13 della legge n. 2359 del 1865 (i termini di cinque anni per il compimento dei lavori e delle espropriazioni è stato fissato con decorrenza dalla data di approvazione del progetto definitivo, rendendo per ciò stesso aleatori i termini stessi).Le censure sono inammissibili per difetto di interesse, prima ancora che improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.3.6.1.- Inammissibili perché, come si è detto, l'acquisizione dei terreni dei ricorrenti su cui è stato attuato il contestato intervento di sistemazione viaria trae giustificazione e fondamento non già dalla procedura ablatoria iniziata con l'impugnato provvedimento giuntale, ma esclusivamente dal contratto preliminare di compravendita 9.12.1991, ove era espressamente stabilito che “l'immissione in possesso dell'area a favore del Comune di Romano si intende a partire dalla data odierna”.3.6.2.- Improcedibili, in quanto i ricorrenti hanno ...
_OMISSIS_ ...lare qualsiasi censura nei confronti della successiva delibera della Giunta comunale 9.4.2002 n. 62 di approvazione del progetto definitivo dell'opera controversa.Invero, ai sensi dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 il progetto preliminare riveste un ruolo di carattere propedeutico rispetto al procedimento espropriativo. Quindi, nel connesso procedimento espropriativo, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera consegue solamente all'approvazione del progetto definitivo (cfr., ex pluribus, TAR Campania Salerno, I, 4.4.2008 n. 473), che possiede i carattere complessivi non più modificabili dell'opera, non anche a quello preliminare che è ancora suscettibile di modificazioni (cfr. CdS, IV, 11.5.2004 n. 2930).Il provvedimento realmente lesivo nel controverso procedimento espropriativo è quindi la deliberazione giuntale n. 62/02 (nei cui confronti, lo si ribadisce, non sono state sollevate censure) di approvazione del progetto definitivo...
_OMISSIS_ ...tuale annullamento dell'impugnata deliberazione di approvazione del progetto preliminare (anche se dichiara, ma erroneamente, la pubblica utilità dell'opera) non avrebbe effetti caducatori nei confronti della predetta deliberazione giuntale, attesa la menzionata, diversa valenza dei due atti nel procedimento espropriativo (TAR Veneto, I, 23.2.2006 n. 416).»
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.