Decorrere del termine per l'impugnazione del titolo edilizio lesivo

Sintesi: Una volta percepita la lesività, nella propria sfera giuridica, del titolo edilizio rilasciato, è onere dell’interessato promuovere l’azione giurisdizionale con riserva di motivi aggiunti all’esito della avvenuta completa conoscenza dell’atto impugnato.

Estratto: «Il ricorso, in accoglimento dell’eccezione sollevata dal controinteressato, è irricevibile. Come di recente ribadito (cfr. Cons. Stato Sez. V, Sent., 16-04-2013, n. 2107), secondo l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria n. 15/2011,<< il termine per impugnare il permesso di costruzione edilizia decorre dalla piena conoscenza del provvedimento...
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Sintesi: Il dies a quo del termine per la proposizione del ricorso deve decorrere dalla data in cui la ricorrente è stata messa nelle condizioni di avere piena cognizione degli atti relativi alla pratica della parte controinteressata, che rappresenta il momento in cui la stessa ha potuto percepirne, anche attraverso la motivazione, l'effettiva lesività in uno con la loro piena conoscenza legale.

Estratto: «In via preliminare, osserva il Collegio che va disattesa l'eccezione di irricevibilità/inammissibilità del gravame sollevata dalla difesa del Comune e basata sul fatto che la ricorrente avrebbe avuto piena conoscenza dei fatti in un momento anteriore a quello di visione degli atti, esattamente nel mese di Marzo 2006; da cui la tardività del ricorso siccome notificato il 22 luglio 2006, ben oltre il termine decadenziale di legge.Invero, alla stregua dell'insegnamento giurisprudenziale prevalente e preferibile (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3456), il termine decadenziale di sessanta giorni per ricorrere avverso gli atti abilitativi all’edificazione decorre dalla piena ed effettiva conoscenza di questi ultimi ( ossia del contenuto specifico del progetto edilizio approvato ), che in generale si verifica con l’ultimazione dei lavori, perché solo in quel momento si possono apprezzare le dimensioni e le caratteristiche dell'opera e, quindi, l'entità delle violazioni urbanistiche ed edilizie derivanti dal provvedimento impugnando.Nel caso di specie la ricorrente, non appena percepita la consistenza dei lavori - mentre gli stessi erano ancora in esecuzione -, si è immediatamente attivata presso gli Uffici comunali (cfr. istanza dell’8 maggio 2006 ) per accedere agli atti e documenti relativi alla pratica, al fine di conoscere tipologia e finalità delle opere realizzande.La ricorrente inoltre ha dimostrato di avere ulteriormente richiesto di accedere agli atti in data 16 giugno 2006.Il Collegio ritiene, anche nell'ottica di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 29 c.p.a. (art. 111 Cost.), che il dies a quo del termine per la proposizione del ricorso debba decorrere, nella particolarità del caso - tenuto conto dei principi di leale collaborazione, del giusto processo e della tutela piena ed effettiva che la giurisdizione amministrativa deve assicurare secondo i canoni della Costituzione e del diritto Europeo (artt. 1 e 2. D.Lgs. n. 104 del 2010) - dalla data in cui la ricorrente è stata messa nelle condizioni di avere piena cognizione degli atti relativi alla pratica della parte controinteressata, che rappresenta il momento in cui la stessa ha potuto percepirne, anche attraverso la motivazione, l'effettiva lesività in uno con la loro piena conoscenza legale.Anche le censure avanzate con il presente ricorso dimostrano che solo la conoscenza degli atti del procedimento ha consentito alla ricorrente di percepire la concreta entità del manufatto e la sua incidenza effettiva sulla propria posizione giuridica, tenuto conto che la posa in opera della struttura prefabbricata di cui trattasi viene contestata dalla ricorrente in quanto destinata “a deposito permanente”, caratteristica della quale era possibile rendersi conto esclusivamente con la conoscenza della delibera impugnata e della sua motivazione, atteso che solo nella deliberazione di approvazione del progetto è dichiarata la volontà del Comune di destinare il prefabbricato a deposito di attrezzature per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e piazze comunali.Deve, pertanto, ritenersi che anche l’eventuale presenza del cartello di cantiere recante la descrizione dell'intervento, della cui mancanza la ricorrente si è peraltro lamentata nella nota dell’8 maggio 2006, sarebbe stata insufficiente a manifestare con piena evidenza la portata lesiva del provvedimento autorizzativo dell’intervento oggetto di lite.Il Comune, dal canto suo, non ha dato prova che in data anteriore di oltre sessanta giorni rispetto alla proposizione del ricorso la parte ricorrente fosse stata in grado di percepire con certezza la lesività dell'opera ed i profili di illegittimità asseritamente attingenti i provvedimenti autorizzativi, e nemmeno ha dato prova della data di ultimazione dei lavori.L’eccezione, pertanto, va certamente disattesa e può procedersi all'esame del merito della controversia.»

Sintesi: Il termine per l'impugnazione del titolo edilizio decorre da quando l’interessato abbia la possibilità di rendersi conto della lesività degli elementi essenziali, sia per la condizione in diritto che discende dalla c.d. vicinitas (cioè dalla situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato, sia per lo stato di fatto dell'area oggetto dell'intervento allorché l'edificio sia stato realizzato quanto meno nelle strutture portanti.

Estratto: «4.1. Secondo risalente giurisprudenza, il termine per l'impugnazione del provvedimento autorizzativo ad aedificandum decorre da quando l’interessato abbia la possibilità di rendersi conto della lesività degli elementi essenziali (Cons. St., sez. V, 19 maggio 1998, n. 616): sia per la condizione in diritto che discende dalla c.d. vicinitas (cioè dalla situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato (Cons. St., sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361) sia per lo stato di fatto dell'area oggetto dell'intervento allorché l'edificio sia stato realizzato quanto meno nelle strutture portanti (Cons. St., sez. IV, 24 gennaio 2013, n. 433).4.2. Nella specie, la condizione di vicinitas con la proprietà T., oltre ad essere dichiarata dagli stessi sigg.ri B., è evidente dalla stessa mappa catastale, nella quale, al foglio 94 del Vocabolo S. Liberato, il fabbricato di abitazione [particella 34 (sub. 2 e 6] e terreno circostante [particella 275] di proprietà B. confina direttamente con il lotto di proprietà T. [particelle 263-262] interessato all’intervento.4.3. Anche a voler prescindere dalla dichiarazione giurata del progettista dell’edificio di ragioni T., ing. F.S., circa la modifica e l’accordo del progetto e dell’opera con il tecnico di fiducia dei sigg.ri B. (doc. 7 dep. 30.1.2013), dall’attestazione del comune di Te. circa la pubblicazione all’Albo pretorio dal 4 novembre 2010 del premesso di costruire n. 306 del 15 luglio 2010 (doc. 3 dep. 26.7.2012) e dalla comunicazione dell’inizio lavori dall’11 luglio 2011 (doc. 4 dep. 26.7.2012), sta di fatto che nella dichiarazione di sopralluogo in data 15 febbraio 2012 si attesta che “i lavori per i quali è stata richiesta l’autorizzazione paesaggistico ambientale dell’11.10.2011 sono stati già realizzati nella parte strutturale (telaio in c.a. e solai) sino al solaio di plafone della copertura; non sono state realizzate la falde di copertura”. (doc. 7 dep. 26.7.2012).4.4. Quantomeno dalla data del 15 febbraio 2012, i ricorrenti, erano in grado di rendersi conto dei pregiudizi arrecati dalla realizzazione del manufatto sia in relazione al muro di cemento armato sia in relazione alle modifiche dell’andamento naturale del terreno in quanto dall’attuale conformazione strutturale del fabbricato risulta che la quota più alta dell’edificio interrato verrà raccordata con la quota più bassa della porzione dell’edificio interrata che precede il terreno circostante.4.5. Rispetto a tale data del 15 febbraio 2012, il ricorso, notificato tramite servizio postale il 6 giugno 2012 al comune di Te. e al sig. T., è irrimediabilmente tardivo.»

Sintesi: È dubbia la tempestività di una domanda di annullamento di un titolo edilizio proposta a oltre dieci anni di distanza dal suo rilascio, dal momento che di regola il dies a quo del termine decadenziale dcorre da quando diviene percepibile la lesività delle opere eseguite e, quindi, dal momento in cui le stesse sono ultimate e in grado di rivelare in modo certo e inequivoco le proprie caratteristiche essenziali e la propria eventuale difformità rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia.

Estratto: «14.1. Vengono, innanzitutto, in rilievo gli interventi eseguiti in corrispondenza dei corpi di fabbrica A e B e legittimati con la concessione edilizia in sanatoria n. 9 del 27 marzo 2000.Trattasi, segnatamente: - della redistribuzione degli ambienti interni al primo piano del corpo di fabbrica A; - della redistribuzione e del parziale mutamento di destinazione degli ambienti interni al piano terra del corpo di fabbrica B; - dell’ampliamento del corpo di fabbrica B con un locale adibito a wc; - della realizzazione di una scala esterna in ferro per l’accesso al terrazzo sovrastante il corpo di fabbrica B; - della sostituzione della prevista ringhiera in ferro con un parapetto in muratura, a protezione del predetto terrazzo; - nella modifica delle aperture preesistenti presso il corpo di fabbrica B (cfr. retro, sub n. 7.1).Ora, in disparte i profili di dubbia tempestività di una domanda di annullamento proposta a distanza di oltre 10 anni dal rilascio dal titolo abilitativo edilizio con essa gravato, quando, peraltro, era ormai divenuta percepibile la lesività delle opere eseguite, essendo, queste, da tempo ultimate e, quindi, in grado di rivelare in modo certo e inequivoco le proprie caratteristiche essenziali e la propria eventuale difformità rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 12 febbraio 2007, n. 599; sez. V, 24 agosto 2007, n. 4485; sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6342; sez. V, 4 marzo 2008, n. 885; sez. IV, 31 luglio 2008, n. 3849; sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717; sez. IV, 29 maggio 2009, n. 3358; 18 giugno 2009, n. 4015; 23 settembre 2011, n. 5346; 16 marzo 2012 n. 1488; 7 novembre 2012 n. 5657; 21 gennaio 2013, n. 322; 5 aprile 2013, n. 1904; TAR Campania, Salerno, sez. II, 19 luglio 2007, n. 860; Napoli, sez. IV, 3 settembre 2008, n. 10036; sez. III, 18 settembre 2008, n. 10354; Salerno, sez. II, 3 ottobre 2008, n. 2823; Napoli, sez. III, 1° dicembre 2008, n. 20723; sez. VIII, 1° settembre 2011, n. 4277; sez. II, 18 marzo 2013, n. 1502; TAR Piemonte, Torino, sez. I, 26 marzo 2009, n. 795; 5 giugno 2009, n. 1601; TAR Marche, Ancona, sez. I, 31 gennaio 2007, n. 10; TAR Basilicata, Potenza, 21 febbraio 2007, n. 59; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 8 febbraio 2008, n. 225; 23 gennaio 2009, n. 168; TAR Toscana, Firenze, sez. II, 30 dicembre 2008, n. 4451), occorre rimarcare, con riguardo ai suindicati interventi, che:- al pari delle modifiche delle aperture, la redistribuzione degli ambienti interni ai manufatti preesistenti non assume, di per sé, rilievo, se non in quanto collegata ad un parziale mutamento delle destinazioni d’uso, di cui, però, non sono dimostrate da parte ricorrente, ai sensi dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm., le implicazioni lesive dei vigenti parametri urbanistico-edilizi;- in relazione al locale adibito a wc, realizzato in ampliamento del corpo di fabbrica B, risulta acclarata, in sede di verificazione, l’osservanza del distacco minimo (m 10,00) dall’edificio confinante (cfr. retro, sub n. 7.5), mentre non sono dedotte né tanto meno dimostrate da parte ricorrente, ai sensi dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm., eventuali violazioni in materia di altezze ovvero di superficie o volumetria massima edificabile;- la scala esterna in ferro per l’accesso al terrazzo sovrastante il corpo di fabbrica B (installata a distanza superiore a quella minima prescritta dall’edificio confinante: cfr. retro, sub n. 7.5) integra una mera pertinenza dell’immobile principale, sfornita di un autonomo valore di mercato e di impatto volumetrico, insuscettibile di destinazione distinta da quella del predetto immobile e, comunque, di aggravare il carico urbanistico (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VII, 20 novembre 2007, n. 14443; sez. II, 27 maggio 2009, n. 2945; TAR Piemonte, Torino, sez. I, 25 marzo 2008, n. 505; TAR Lazio, Latina, 7 maggio 2010, n. 740; TAR Liguria, Genova, sez. I, 11 luglio 2011, n. 1088), tanto da non richiedere, ai fini della sua legittimazione, il preventivo rilascio di un permesso di costruire né da comportare violazioni dei vigenti parametri urbanistico-edilizi, neppure in questo caso dedotte e dimostrate da parte ricorrente, ai sensi dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm.;- il parapetto in muratura, a protezione del terrazzo sovrastante il corpo di fabbrica B, risulta costruito non già ex novo in forza della concessione edilizia in sanatoria n. 9 del 27 marzo 2000, bensì in sostituzione della ringhiera già assentita con la concessione edilizia in sanatoria n. 3 del 28 giugno 2004.»

Sintesi: Ai fini del decorso del termine decadenziale per l'impugnazione del permesso di costruire, è inidonea ad integrare il requisito della «piena conoscenza» una missiva in cui il controinteressato avvisa il ricorrente di aver ottenuto il titolo edilizio, senza riportarne gli estremi e senza consentire al destinatario la percezione della tipologia di intervento assentito in modo da potersi concretare la percezione della lesione di una propria posizione giuridica qualificata.

Sintesi: Per poter integrare una conoscenza anticipata del titolo edilizio, utile a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, la prova fornita dalla parte che eccepisce la decadenza deve essere particolarmente rigorosa e deve essere assolta mediante mezzi probatori univoci e chiari, diretti ad accertare in modo sicuro ed inconfutabile che il gravame è stato proposto dopo la scadenza del termine decadenziale.

Estratto: «2.3 Del pari va respinta l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso sollevata dall’U. s.r.l. sulla cui base si è sostenuto che il Condominio ricorrente avrebbe avuto conoscenza del titolo impugnato sin dal missiva inviatale dalla stessa società in data 26.07.2010, per cui sarebbe tardivo il ricorso...
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Sintesi: La pubblicazione dei titoli edilizi non fa decorrere i termini per l’impugnazione da parte del terzo, occorrendo piuttosto la conoscenza cartolare del titolo e dei suoi allegati progettuali o, in alternativa, il completamento dei lavori, che disveli in modo certo e univoco le caratteristiche essenziali dell’opera, l’eventuale non conformità della stessa rispetto alla disciplina urbanistica, l’incidenza effettiva sulla posizione giuridica del terzo.

Estratto: «3. L’assunto è censurato sia dall’appellante H. s.a.s., che dal Comune di Legnago (costituitosi solo nel giudizio d’appello), sulla base della considerazione che l’avvenuto accesso da parte del coniuge, in uno con le iniziative giudiziarie ed extra giudiziarie preventivamente proposte, siano un sicuro indice della conoscenza cartolare del titolo, condizione che rende inutile ogni dissertazione circa lo stato di avanzamento dei lavori e la relativa significatività ai fini della percezione della potenzialità lesiva del provvedimento.4.1. La tesi è meritevole di condivisione. I fatti che l’appellante allega in ordine alla conoscenza del titolo non sono contestati dalla ricorrente, appuntandosi invece la discussione sulla significatività e valenza degli stessi ai fini del decorso del termine decadenziale. 4.2. In proposito la posizione della giurisprudenza è ferma nel ritenere che la pubblicazione dei titoli edilizi non fa decorrere i termini per l’impugnazione da parte del terzo (da ultimo CdS n. 3777/2012) occorrendo piuttosto la conoscenza cartolare del titolo e dei suoi allegati progettuali o, in alternativa, il completamento dei lavori, che disveli in modo certo e univoco le caratteristiche essenziali dell’opera, l’eventuale non conformità della stessa rispetto alla disciplina urbanistica, l’incidenza effettiva sulla posizione giuridica del terzo (Cfr. Consiglio di Stato, Ad.Pen. 29 luglio 2011, n. 15; sez. VI, 16 settembre 2011, n. 5170).Ciò ovviamente non significa che il terzo sia libero di decidere, secondo propri calcoli e strategie, se e quanto accedere agli atti, o addirittura libero di attendere il completamento dell’opera per poi ottenerne la demolizione quale effetto dell’azione annullatoria: piuttosto la giurisprudenza, nel ricostruire la tutela del terzo alla luce dei principi di effettività e satisfattività, ha cercato un punto di equilibrio tra i menzionati principi e quello, antagonista ma ineludibile, della certezza degli atti amministrativi - sul quale basa, trovandovi al contempo i suoi limiti, il sistema di tutela degli interessi legittimi – ritenendo equo fissare il dies a quo del termine decadenziale, al momento in cui, in relazione allo stato dei lavori, sia oggettivamente apprezzabile lo scostamento dal paradigma legale. Così, se ha un senso l’attesa, da parte del terzo, del completamento dell’opera quanto questi non sia in condizione, in un precedente stadio d’avanzamento, di apprezzare l’illegittimità del titolo abilitante, è per converso priva di giustificazione ove, ad es., l’azione annullatoria sia basata sull’inedificabilità dell’area o sull’esistenza di vincoli, ossia su vizi che emergono già al primo concreto cenno di attività edificatoria.»

Sintesi: Risulta del tutto insufficiente a configurare piena conoscenza dell’esistenza e dell’entità delle violazioni urbanistiche o del contenuto specifico del progetto edilizio la mera conoscenza degli estremi del provvedimento abilitativo.

Estratto: «3.1. Con il primo mezzo, è reiterata l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado già respinta dal T.A.R.; si assume, in sostanza, che dalla stessa istanza di accesso avanzata dall’originaria ricorrente si evince che essa era già all’epoca al corrente dell’esistenza di un titolo edilizio rilasciato a favore di Varvara S.r.l., conoscendone addirittura gli estremi, e si soggiunge poi che la stessa istante, essendo a sua volta proprietaria di un suolo nella stessa zona, era certamente a conoscenza delle prescrizioni urbanistiche in materia di altezza, asseritamente violate.L’argomentazione di parte appellante è priva di pregio, essendo principio giurisprudenziale consolidato dal quale questo Collegio non ravvisa ragione per discostarsi che il termine decadenziale per l’impugnazione di un permesso di costruire decorre dalla piena conoscenza dell’esistenza e dell’entità delle violazioni urbanistiche o del contenuto specifico del progetto edilizio (cfr. Cons. Stato, sez VI, 10 dicembre 2010, nr. 8705; Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2007, nr. 4485); piena conoscenza che deve essere ancorata all’ultimazione dei lavori oppure al momento in cui la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell’opera per una eventuale non conformità urbanistico-edilizia della stessa, e quindi allorché non si può più avere dubbi in ordine alla reale portata dell’intervento edilizio assentito (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2011, nr. 678; Cons. Stato, sez. V, 3 marzo 2004, nr. 1023).Di conseguenza, risulta del tutto insufficiente a configurare piena conoscenza nel senso appena citato la mera conoscenza degli estremi del provvedimento abilitativo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 settembre 2011, nr. 5346; id., 28 gennaio 2011, nr. 678).Ora, non v’è chi non veda come parte appellante nella specie fondi la propria eccezione di tardività dell’impugnazione su meri dati formali (conoscenza degli estremi del permesso di costruire, conoscenza della normativa urbanistica vigente) e significativamente nulla dica in ordine a quale fosse, al momento della notificazione del ricorso introduttivo, lo stato di avanzamento dei lavori.Ne discende che, alla stregua del noto principio per cui in capo alla parte che eccepisce la tardività dell’impugnativa sussiste un rigoroso onere di dimostrazione della circostanza relativa all’anticipata conoscenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 febbraio 2007, nr. 452), tale onere deve ritenersi nella specie non assolto, e pertanto il ricorso di primo grado va considerato tempestivo con riferimento alla data in cui la società istante eseguì l’accesso alla pratica edilizia completa degli elaborati progettuali.»

Sintesi: I termini decadenziali per la notifica dei ricorsi avverso provvedimenti espansivi dello ius aedificandi decorrono dalla piena conoscenza di essi per i soggetti ai quali non sono stati notificati o comunicati individualmente: tale conoscenza è integrata dalla percezione del momento lesivo attraverso le opere realizzate o realizzande, unitamente alla consapevolezza dell’esistenza a monte di provvedimenti amministrativi di data certa e provenienti da pubbliche autorità identificate, il cui contenuto sia tale da consentire le attività che si assumono lesive (essendo necessaria, quindi, la conoscenza del contenuto dei provvedimenti stessi, almeno nella misura in cui determina il pregiudizio contestato), permanendo la facoltà di proporre motivi aggiunti ai sensi dell’art. 43 c.p.a.

Estratto: «Il dato normativo di riferimento per la decadenza dell’azione innanzi all’Autorità Giurisdizionale Amministrativa è naturalmente l’art. 41 del codice del processo amministrativo, il quale fa decorrere i termini per la notificazione del ricorso, a pena di decadenza, dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento impugnato. Consegue, ovviamente, che per coloro ai quali il provvedimento non è stato notificato, o comunicato (e non sia esclusa la comunicazione individuale, come per le graduatorie e i provvedimenti di carattere generale), il termine iniziale per la notifica del ricorso è definito dal momento in cui è assunta la piena conoscenza dell’atto contestato.Sul concetto la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha elaborato di recente alcuni principi.Anzitutto la verifica della piena conoscenza dell'atto lesivo da parte del soggetto legittimato all'impugnazione, al fine di individuare la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale, deve essere estremamente cauta e rigorosa, non potendo basarsi su mere supposizioni ovvero su deduzioni, pur sorrette da apprezzabili argomentazioni logiche, ma, al contrario, deve risultare incontrovertibilmente da elementi oggettivi, ai quali il Giudice deve riferirsi, nell'esercizio del suo potere di verifica di ufficio della eventuale irricevibilità del ricorso, o che devono essere rigorosamente indicati dalla parte che eccepisca la irricevibilità del ricorso instaurativo del giudizio (Cons.St., IV, 28.5.2012 n. 3159).In secondo luogo con tale concetto deve intendersi non già la conoscenza piena ed integrale dei provvedimenti che si intendono impugnare, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale, bensì la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso. Ed infatti, mentre la consapevolezza dell'esistenza del provvedimento e della sua lesività, integra la sussistenza di una condizione dell'azione, rimuovendo in tal modo ogni ostacolo all'impugnazione dell'atto, invece la conoscenza integrale del provvedimento - o di altri atti del procedimento - influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, e quindi sulla causa petendi. (Cons.St., IV, n. 3159/2012 cit.).Una siffatta interpretazione è comprovata dall'esistenza dell'istituto dei motivi aggiunti, poiché, al contrario opinando, e dunque qualora detta piena conoscenza dovesse essere intesa come conoscenza integrale, il menzionato istituto non avrebbe ragion d'essere, o dovrebbe essere considerato residuale, ricorrendone l'esperibilità (forse) solo nel caso di atto endoprocedimentale completamente ignoto all'atto di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio. Se così si ricostruisse la fattispecie, il termine decadenziale dovrebbe decorrere una sola volta, individuandosi come dies a quo, appunto, il giorno di integrale conoscenza di tutti gli atti lesivi.Le riportate riflessioni sono sintetizzate in tema di impugnativa dei titoli edificatori dall’elaborazione giurisprudenziale anche precedente all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, dalla quale può trarsi la condivisibile regola per cui il requisito della piena conoscenza del provvedimento contestato non postula necessariamente la conoscenza di tutti i suoi elementi, essendo sufficiente quella degli elementi essenziali quali l'autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla conoscenza integrale del provvedimento e degli atti presupposti emergano ulteriori profili di illegittimità (da ultimo T.A.R. Lombardia, Milano, II, 3.5.2012 n. 1254).Questa Sezione ha già ritenuto che, per quanto concerne i ricorsi avverso titoli edificatori,la pubblicità di fatto, attuata mediante cartello di cantiere, non è rilevante per provocare la piena conoscenza, anche se indica gli estremi del provvedimento, così come il mero inizio o lo svolgimento dei lavori di costruzione, o la pubblicazione del progetto all'albo pretorio, mentre possono trarsi decisivi elementi presuntivi qualora le opere rivelino, in modo certo ed univoco, le loro caratteristiche e, quindi, l'entità delle violazioni urbanistiche e della lesione eventualmente derivante dal provvedimento, poiché solo in tale momento possono essere apprezzate le dimensioni e le caratteristiche delle opere realizzate, spettando comunque al resistente la prova certa della piena conoscenza da parte del ricorrente del contenuto del progetto approvato (T.A.R. Lazio, II, 4.5.2012 n. 4007).Operando la sintesi di questi principi, possiamo riconoscere che i termini decadenziali per la notifica dei ricorsi avverso provvedimenti espansivi dello ius aedificandi decorrono dalla piena conoscenza di essi per i soggetti ai quali non sono stati notificati o comunicati individualmente, e che tale conoscenza è integrata dalla percezione del momento lesivo attraverso le opere realizzate o realizzande, unitamente alla consapevolezza dell’esistenza a monte di provvedimenti amministrativi di data certa e provenienti da pubbliche autorità identificate, il cui contenuto sia tale da consentire le attività che si assumono lesive (essendo necessaria, quindi, la conoscenza del contenuto dei provvedimenti stessi, almeno nella misura in cui determina il pregiudizio contestato), permanendo la facoltà di proporre motivi aggiunti ai sensi dell’art. 43 c.p.a.Da quanto premesso, nel concreto dell’argomento all’esame del Collegio occorre rilevare la tempestività del gravame in ordine al momento della piena conoscenza degli atti contestati, considerato che la maggior parte delle censure originarie, inerenti le opere contestate, afferiscono ai lavori denunciati da MOAI con la d.i.a. del 18.2.2010, mentre la censura che contesta la traslazione dell’area occupata dalle strutture di servizio è riferita dalla ricorrente con riserva di impugnativa degli atti autorizzativi che la consentono. La riserva è sciolta con i motivi aggiunti, alcuni dei quali contestano la diversa posizione del chiosco bar nell’area in concessione a MOAI, e delle relative strutture di supporto (pedane, camminamenti, ecc.), rispetto alla collocazione prevista dal p.u.a. per il punto n. 15 cui attiene la concessione demaniale n. 415/2003 rilasciata a favore della società.Questa nuova configurazione dell’area concessa a MOAI è stata consentita in via generale dalla delibera 12.3.2004 n. 51 della Giunta Comunale di Fiumicino, che definisce gli indirizzi per la collocazione dei chioschi previsti dal p.u.a., la quale è impugnata con atto di motivi aggiunti perché conosciuta dalla ricorrente a seguito del suo deposito agli atti del giudizio da parte avversa.Le altre censure di cui ai motivi aggiunti afferiscono anch’esse a provvedimenti conosciuti per la prima volta in conseguenza del loro deposito al fascicolo di causa, non rilevando una pregressa conoscenza aliunde, nemmeno – come invece sostiene parte controinteressata – dall’acquisizione di atti a seguito dell’esercizio, da parte della ricorrente, del diritto di accesso ex art. 25 della L. n. 241/1990.»

Sintesi: Il termine per impugnare i titoli edilizi decorre, per i terzi, dalla data di piena conoscenza del provvedimento che si intende avvenuta alternativamente al momento del rilascio della copia degli stessi (inclusi i documenti di progetto), ovvero al completamento delle opere (salvo che non sia data la prova rigorosa di una conoscenza anteriore o che non si deducano censure di inedificabilità assoluta).

Sintesi: La pubblicazione dei titoli edilizi non fa decorrere i termini per l’impugnazione da parte del terzo.

Estratto: «7.2. Parimenti inaccoglibile è la tesi posta a base del primo mezzo secondo cui il ricorso sarebbe stato ricevibile.7.2.1. Sul punto di diritto controverso il collegio non intende decampare da consolidati principi, di recente recepiti dall’adunanza plenaria di questo Consiglio...
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Sintesi: La decorrenza del termine per ricorrere in sede giurisdizionale avverso atti abilitativi dell'edificazione per i soggetti diversi da quelli cui l'atto è rilasciato, deve essere collegata alla data in cui sia percepibile dal controinteressato la concreta entità del manufatto e la incidenza effettiva sulla propria posizione giuridica.

Estratto: «In limine litis, occorre scrutinare le eccezioni in rito opposte dalle parti resistenti con cui si deduce: I) la irricevibilità per tardività del gravame (proposto il 23 dicembre 2009) rispetto alla data di pubblicazione del permesso di costruire n. 173/2009 all’albo pretorio (avvenuta dal 27 marzo 2009 all’11 aprile 2009) ovvero rispetto alla data del 22 ottobre 2009 (nella quale la ricorrente inoltrava istanza di accesso agli atti del procedimento edilizio de quo); II) inammissibilità per carenza di interesse fondata sulla mancata prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica della ricorrente e sulla circostanza che, con successiva istanza del 7 gennaio 2010, il Sig. Camerlengo Antonio presentava domanda di variante all’intervento edilizio.Le eccezioni sono prive di pregio.Quanto alla presunta tardività, deve rammentarsi che la decorrenza del termine per ricorrere in sede giurisdizionale avverso atti abilitativi dell'edificazione per i soggetti diversi da quelli cui l'atto è rilasciato, deve essere collegata alla data in cui sia percepibile dal controinteressato la concreta entità del manufatto e la incidenza effettiva sulla propria posizione giuridica (Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 gennaio 2012 n. 284; 10 dicembre 2010 n. 8705; Sez. V, 24 agosto 2007 n. 4485). Si è pertanto osservato che, eccetto nell'ipotesi in cui si deduca l'inedificabilità dell'area, il dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione va individuato non tanto nell'inizio dei lavori, quanto nel loro completamento (Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 maggio 2010 n. 3378), con la conseguenza che l’argomentazione in rito non è accoglibile trattandosi di opere non ultimate alla data di spedizione del ricorso (cfr. pag. 8 della perizia tecnica a firma dell’Ing. Carbonelli depositata il 20 gennaio 2010).Neppure coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, considerato che la Sig.ra Maria Teresa Camerlengo è comproprietaria confinante dell’area interessata dal progetto edilizio de quo.Trattandosi quindi di proprietà finitime, sussiste una situazione soggettiva ed oggettiva di stabile collegamento con l’area coinvolta dalla costruzione che, qualora illegittimamente assentita, è idonea ad arrecare un pregiudizio ai valori urbanistici della zona medesima che legittima la proposizione del ricorso. Non resta quindi che fare applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, secondo cui la qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante deve di per sé ritenersi idonea a creare la legittimazione e l'interesse al ricorso, non occorrendo altresì la verifica della concreta lesione di un qualsiasi altro interesse di rilevanza giuridica, riferibile a norme di diritto privato o di diritto pubblico (Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 gennaio 2012 n. 284; 5 gennaio 2011 n. 18; 4 maggio 2010 n. 2565; 29 luglio 2009 n. 4756; 31 maggio 2007 n. 2849; T.A.R Campania Napoli, Sez. VIII, 8 aprile 2011 n. 2028).»

Sintesi: ça mera conoscenza degli estremi formali di un titolo edilizio rilasciato a terzi non costituisce presupposto valido per la decorrenza del termine di impugnazione in sede giurisdizionale, poiché occorre che l’interessato abbia la piena conoscenza degli elementi essenziali del titolo anzidetto (in particolare, dei suoi allegati tecnici, ovvero del contenuto specifico del progetto edilizio), dalla quale soltanto discende l’effettiva consapevolezza della lesione eventualmente subita.

Estratto: «6. Passando dunque agli appelli principali, la Sezione reputa fondati i motivi di censura articolati avverso le declaratorie di tardività dell’impugnazione degli atti anteriori e presupposti rispetto alle concessioni edilizie annullate (quanto alla variante al P.R.G., la tardività è stata espressamente pronunciata...
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Sintesi: Il termine utile per l’impugnativa di un permesso di costruire decorre dalla piena conoscenza dell’esistenza e dell’entità delle violazioni urbanistiche e/o del contenuto specifico del progetto edilizio.

Estratto: «Numerose pronunce giurisdizionali hanno statuito che il termine utile per l’impugnativa di un permesso di costruire ex art.21 legge n.1034/971 decorre dalla piena conoscenza dell’esistenza e dell’entità delle violazioni urbanistiche e/o del contenuto specifico del progetto edilizio...
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Sintesi: Colui il quale è titolare di una posizione qualificata che gli consente di opporsi ad un titolo edilizio (per il suo rapporto di vicinitas all’area dei lavori) ed ha manifestato tale posizione all’Ente responsabile della procedura, ha un interesse giuridicamente protetto ad essere parte del procedimento amministrativo ed ad avere diretta comunicazione dell’atto conclusivo del procedimento medesimo, con la conseguenza che, in difetto di piena e completa informazione, la decorrenza dei termini per l’impugnazione del provvedimento lesivo non potrà che computarsi dall’effettiva conoscenza, non dalla mera pubblicazione dell’atto all’albo.

Estratto: «I) Preliminare è l’esame della tempestività del gravame che va ritenuta, rimeditando criticamente l’orientamento espresso in sede cautelare, all’esito di una più approfondita disamina della fattispecie.Infatti, non risulta che l’atto impugnato (che dispone una sanzione in luogo della demolizione delle parti abusive del fabbricato) sia stato comunque portato a conoscenza di parte ricorrente prima dell’avvenuto rilascio in copia a sua richiesta (dagli atti emerge la sola notifica al controinteressato). Deve trovare applicazione, dunque, quella giurisprudenza secondo la quale colui il quale è titolare di una posizione qualificata che gli consente di opporsi ad un titolo edilizio (per il suo rapporto di vicinitas all’area dei lavori) ed ha manifestato tale posizione all’Ente responsabile della procedura, ha un interesse giuridicamente protetto ad essere parte del procedimento amministrativo ed ad avere diretta comunicazione dell’atto conclusivo del procedimento medesimo, con la conseguenza che, in difetto di piena e completa informazione, la decorrenza dei termini per l’impugnazione del provvedimento lesivo non potrà che computarsi dall’effettiva conoscenza, non dalla mera pubblicazione dell’atto all’albo (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 15 dicembre 2006 , n. 2491).Nel caso di specie, il procedimento che ha dato origine al provvedimento impugnato è scaturito dalle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale con la sentenza nr. 431/09 in forza della quale è stato riconosciuto che i lavori eseguiti dal controinteressato in difformità dal titolo edilizio non potevano essere assentiti tramite DIA, ma necessitavano di permesso di costruire. La vicenda processuale all’esito della quale il procedimento è stato dunque posto in essere, ha chiaramente consentito l’emersione qualificata dell’interesse partecipativo della odierna ricorrente, con la conseguenza che (quantomeno) il provvedimento impugnato avrebbe dovuto esserle notificato o comunque comunicato a cura dell’Ente (il quale avrebbe dovuto peraltro consentirle la partecipazione effettiva al procedimento). Né può ritenersi, sempre secondo la giurisprudenza pacifica, che la conoscenza effettiva del provvedimento poteva desumersi dallo stato dei lavori o da altri indicatori esterni e materiali che fossero atti a determinare in capo all’interessata la consapevolezza dell’avvenuto rilascio del provvedimento per essa lesivo (e dunque determinare la decorrenza del termine decadenziale). In primo luogo, il provvedimento impugnato si limita ad irrogare una sanzione pecuniaria e dunque a convalidare lo stato dei lavori così come in atto risultanti dalle modifiche progettuali oggetto del provvedimento impugnato, con la conseguenza che, traducendosi nella mera conferma di una situazione di fatto già esistente, non è possibile considerare la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso dalla fenomenologia del fabbricato. Peraltro, proprio in forza della vicenda processuale conclusasi con la sentenza di questo Tribunale nr. 431/09 è “in re ipsa” che, per quanto di rilievo ai fini della possibilità di percepire la lesione dell’interesse protetto in capo alla ricorrente, i lavori erano già completati, con la conseguenza che lo stato dei luoghi era divenuto già da tempo indifferente alla fattispecie, quanto alla sua potenzialità rivelativa di un provvedimento ampliativo in favore del proprietario dell’immobile frontista.Per queste ragioni, dunque, il ricorso va considerato tempestivo e come tale ammissibile.»

Sintesi: La pubblicazione dei titoli edilizi costituisce mera forma di pubblicità notizia e il termine per ricorrere decorre dalla piena conoscenza dei titoli medesimi.

Estratto: «2) In via preliminare, la difesa del Comune eccepisce la tardività del ricorso, siccome notificato oltre i 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale degli atti con cui è stata data la comunicazione di avvio del procedimento e degli stessi provvedimenti autorizzativi impugnati.
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Sintesi: Ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione di una concessione edilizia, occorre che le opere realizzate rivelino, in modo certo ed univoco, le caratteristiche delle opere stesse e, quindi, l'entità delle violazioni urbanistiche e della lesione eventualmente derivante dal provvedimento.

Estratto: «Va premesso che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione di una concessione edilizia, occorre che le opere realizzate rivelino, in modo certo ed univoco, le caratteristiche delle opere stesse e, quindi, l'entità delle violazioni urbanistiche e della lesione eventualmente derivante dal provvedimento.La validità del principio è peraltro correlata all'esistenza di circostanze concrete che, sole, possono orientare per una valutazione di sufficiente "conoscenza" o meno; ciò in ragione, anche, del carattere "rigoroso" che deve rivestire la prova della tardività (che fa carico, ovviamente, al soggetto che la eccepisce), siccome preclusiva dell'esercizio del diritto di azione” (cfr. Consiglio di Stato, IV, 23 luglio 2009, n. 4616; nello stesso senso: Consiglio di Stato, V, 23 maggio 2000, n. 2983; T.A.R. Sardegna, II, 19 febbraio 2010, n. 191; T.A.R. Liguria, I, 25 gennaio 2010, n. 192).»

Sintesi: La decorrenza del termine per ricorrere in sede giurisdizionale avverso atti abilitativi dell'edificazione si ha, per i soggetti diversi da quelli cui l'atto è rilasciato (ovvero che in esso sono comunque indicati), dalla data in cui si renda palese ed oggettivamente apprezzabile la lesione del bene della vita protetto, la qual cosa si verifica quando sia percepibile dal controinteressato la concreta entità del manufatto, la sua incidenza effettiva sulla propria posizione giuridica e l'eventuale non conformità alla disciplina urbanistica di settore. Sicché, in mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori, il termine decorre dal completamento dei lavori, a meno che non venga provata una conoscenza anticipata o si deducano censure di assoluta inedificabilità dell'area, nel qual caso risulta sufficiente la conoscenza dell'iniziativa in corso.

Estratto: «In limine litis, occorre scrutinare le eccezioni sollevate in rito dalla società controinteressata, secondo la quale il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti (i quali non avrebbero specificato il pregiudizio discendente dall’esecuzione dell’atto impugnato) ed irricevibile per tardività del medesimo rispetto al rilascio del titolo ed al termine ivi previsto per il completamento delle opere (36 mesi dal rilascio).Le eccezioni sono infondate.Quanto alla legittimazione attiva degli esponenti, occorre prendere atto che, in forza del rapporto di vicinitas con il fabbricato in corso di realizzazione, sussiste una situazione soggettiva ed oggettiva di stabile collegamento con la zona coinvolta dalla costruzione che, qualora illegittimamente assentita, è idonea ad arrecare un pregiudizio ai valori urbanistici della zona medesima che legittima la proposizione del ricorso. Quindi, la qualità di soggetti residenti in immobili limitrofi è di per sé idonea a radicare la legittimazione e l’interesse all’impugnazione, in capo agli stessi, delle concessioni edilizie relative all’immobile confinante, senza bisogno di procedere ad ulteriori indagini, come pacificamente riconosciuto in giurisprudenza (Consiglio Stato, Sez. IV, 31 maggio 2007 n. 2849; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 17 marzo 2010 n. 1488).Neppure coglie nel segno l’eccezione di irricevibilità per tardività del gravame in quanto, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, la decorrenza del termine per ricorrere in sede giurisdizionale avverso atti abilitativi dell'edificazione si ha, per i soggetti diversi da quelli cui l'atto è rilasciato (ovvero che in esso sono comunque indicati), dalla data in cui si renda palese ed oggettivamente apprezzabile la lesione del bene della vita protetto, la qual cosa si verifica quando sia percepibile dal controinteressato la concreta entità del manufatto, la sua incidenza effettiva sulla propria posizione giuridica e l'eventuale non conformità alla disciplina urbanistica di settore. Sicché, in mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori, il termine decorre dal completamento dei lavori (Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 gennaio 2011 n. 18; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 7 giugno 2010 , n. 12677), a meno che non venga provata una conoscenza anticipata o si deducano censure di assoluta inedificabilità dell'area, nel qual caso risulta sufficiente la conoscenza dell'iniziativa in corso (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 18 settembre 2008 n. 10354).Ne discende l’infondatezza dell’eccezione in quanto, nel caso in esame, dall’istruttoria svolta in corso di causa è emerso che i lavori non sono ancora completati in quanto, in seguito al sequestro preventivo del bene ex art. 321 cod. proc. pen. effettuato il 18 maggio 2005, nello stesso anno il Comune ha emesso ordinanze di sospensione e di demolizione per difformità delle opere rispetto al progetto assentito. Inoltre, la società controinteressata non ha allegato ulteriori elementi probatori rivelatori della conoscenza anticipata dell’abuso edilizio da parte dei ricorrenti.»

Sintesi: La prova della piena conoscenza di una concessione edilizia assentita a terzi incombe sulla parte, che eccepisca la tardività dell’impugnazione.

Estratto: «2. - Quanto, anzitutto, alle eccezioni in rito disattese dal Giudice di primo grado e riproposte con l’atto di appello, esse si appalesano tutte infondate.Ed invero:1) ad avviso di un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale la legittimazione a ricorrere avverso i provvedimenti in materia urbanistica ed edilizia...
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Sintesi: Il termine per l’impugnazione del provvedimento autorizzatorio edilizio, da parte dei soggetti nei cui confronti non sia prevista una comunicazione individuale, è quello di sessanta giorni, decorrenti dal momento in cui essi ne abbiano avuto piena conoscenza.

Sintesi: La piena conoscenza si verifica con la consapevolezza del contenuto specifico del titolo autorizzatorio o del progetto edilizio, o ancora quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed inequivoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa alla disciplina urbanistica.

Estratto: «4. Occorre anzitutto disattendere l’eccezione di irricevibilità per tardività sollevata dalle parti resistenti.4.1. Il termine per l’impugnazione del provvedimento autorizzatorio edilizio, da parte dei soggetti nei cui confronti non sia prevista una comunicazione individuale...
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Sintesi: La pubblicazione del titolo edilizio all'albo pretorio è inidoneo a far decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione.

Estratto: «3a. L’appellante sostiene l’irricevibilità del ricorso di primo grado, proposto il 14 febbraio 2005.Il dies a quo dal quale decorre il termine di decadenza deve infatti essere individuato, a suo avviso, nella data del 29 aprile 2000, ultimo giorno di pubblicazione della concessione in sanatoria impugnata nell’albo pretorio comunale.L’argomentazione non può essere condivisa.Per giurisprudenza costante, il termine per impugnare il premesso di costruzione “ordinario” decorre dalla piena conoscenza del provvedimento.Il principio applica la regola generale di cui all’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in termini tali da consentire l’ampio controllo sull’osservanza della normativa urbanistica che il legislatore ha dimostrato di ritenere necessario attribuendo a “chiunque” (art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall’art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765) la legittimazione all’impugnazione del titolo a costruire (esula dalla presente controversia la disamina dei limiti del principio appena richiamato).In tale ottica, il completamento dei lavori è considerato indizio idoneo a far presumere la data della piena conoscenza del titolo edilizio, salvo che venga fornita la prova di una conoscenza anticipata.L’onere di tempestiva impugnativa decorre quindi dalla conoscenza, reale o presunta, dell’esistenza e dell’entità delle violazioni urbanistiche, la quale viene ricondotta alla realizzazione del manufatto, cioè al momento in cui sia materialmente apprezzabile la reale portata dell’intervento in precedenza assentito.La tesi dell’appellante, secondo cui nel caso che occupa il dies a quo decorre dalla pubblicazione del provvedimento, assoggetterebbe chi si trova in situazione di stabile collegamento con il territorio interessato dall’edificazione abusiva ad un onere di impugnativa più gravoso dell’ordinario.Di conseguenza, il responsabile della costruzione difettante di giusto titolo troverebbe maggior tutela di chi si accinga alla realizzazione delle opere edilizie in base ad un titolo valido, sebbene contestabile nei modi di legge.In quest’ultimo caso, infatti, il terzo può proporre l’impugnazione dopo che l’edificazione è già iniziata e si è manifestata concretamente la violazione della normativa edilizia, senza che rilevi la data di pubblicazione della concessione edilizia, o permesso di costruire, all’albo pretorio.Solo una situazione di fatto così creata fa sorgere l’onere di attivarsi per accedere alla concessione edilizia ed agli eventuali atti presupposti.Nel caso dell’edificazione abusiva, invece, all’esistenza del fabbricato non corrisponde un titolo edificatorio, il quale sopravviene solo nel momento, futuro ed incerto, dell’eventuale rilascio della sanatoria.Tale incertezza impedisce alla radice all’interessato di conoscere il rilascio e la pubblicazione di un’eventuale concessione in sanatoria in termini utili per proporre impugnazione, salvo il caso in cui non venga coinvolto nel relativo procedimento e gli venga comunicato il provvedimento conclusivo.In mancanza di tali comunicazioni egli può conoscere l’esistenza della concessione in sanatoria solo mediante continui accessi all’albo pretorio e comunque agli uffici del comune.Si tratta, palesemente, di un onere irragionevole, che sostanzialmente pregiudica la possibilità di esperire l’azione di difesa in sede giurisdizionale.L’impostazione dell’appellante appare quindi in contrasto con i principi sottesi al sistema, essendo incongruo che la materia edilizia subordini l’impugnativa della concessione in sanatoria, che presuppone l’esercizio di un’attività sicuramente illegittima, ad un regime diverso e più favorevole rispetto a quello previsto per la concessione richiesta, come d’obbligo, prima di avviare i lavori.Il motivo è quindi infondato, sotto il primo profilo dedotto.»

Sintesi: In tema di tempestività dell’impugnazione della DIA o del permesso di costruire, il termine di impugnazione decorre dall’effettiva percezione della lesività delle opere edilizie assentite.

Estratto: «L’eccezione di tardività del ricorso deve respingersi.L’esponente ha avuto conoscenza dell’intervento edilizio per effetto dell’accesso agli atti svolto presso il Comune, allorché l’edificazione ha assunto caratteristiche tali da mostrare quegli elementi che, perlomeno a detta del ricorrente, implicano l’illegittimità delle opere edilizie, vale a dire il recupero dei sottotetti e la costruzione di un nuovo edificio in presunta violazione della disciplina inderogabile sulle distanze.Il sig. Riboldi non contesta puramente e semplicemente la demolizione del vecchio edificio produttivo (giacché in tale caso il termine per il ricorso sarebbe decorso dal momento dell’esecuzione della demolizione), quanto piuttosto la sua ricostruzione in asserita violazione di legge, per cui non appare provato concretamente che egli abbia avuto conoscenza delle caratteristiche della nuova struttura oltre sessanta giorni prima del 1.3.2010, vale a dire oltre sessanta giorni prima della data di notificazione del ricorso principale.In tema di tempestività dell’impugnazione della DIA – o del permesso di costruire – non resta pertanto al Collegio che confermare il proprio orientamento, per il quale il termine di impugnazione decorre dall’effettiva percezione della lesività delle opere edilizie assentite (cfr., fra le tante, TAR Lombardia, Milano, sez. II, 26.4.2010, nn. 1147, 1149 e 1150).»

Sintesi: Ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazionde del titolo edilizio non risultano sufficienti né la pubblicazione del titolo abilitativo all’albo pretorio del Comune, né il mero inizio delle opere edilizie ovvero l’apposizione di un cartello recante gli estremi e l’oggetto del titolo abilitativo, atteso che tali elementi non contengono di per sé informazioni sufficienti sul contenuto specifico del progetto edilizio assentito, atte a farne immediatamente percepire l’effetto concretamente lesivo per i terzi interessati.

Sintesi: Ai fini della decorrenza dei termini per l’impugnazione di una concessione edilizia (oggi permesso di costruire), occorre che le opere rivelino , in modo certo ed univoco, le loro caratteristiche e, quindi, l’entità delle violazioni urbanistiche e della lesione eventualmente derivante dal provvedimento: di conseguenza, in mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori, il termine decorre con il completamento dei lavori, a meno che non venga provata una conoscenza anticipata o si deducano censure di assoluta inedificabilità dell’area o analoghe censure, nel qual caso risulta sufficiente la conoscenza dell’iniziativa in corso.

Estratto: «Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione, sollevata dalle parti resistenti, di irricevibilità del ricorso per tardività, assumendosi che la ricorrente era a conoscenza dei titoli edificatori rilasciati e del loro contenuto già in epoca ben anteriore ai sessanta giorni antecedenti la proposizione del ricorso.
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Sintesi: Ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione di una concessione edilizia o del permesso di costruire occorre in generale la sua piena conoscenza che si verifica con la consapevolezza del contenuto specifico della concessione o del progetto edilizio ovvero ancora quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed in equivoco le essenziali caratteristiche dell’opera e l’eventuale non conformità della stessa alla disciplina urbanistica.

Sintesi: Ai fini della decorrenza del termine decadenziale per l'impugnazione del permesso di costruire l'individuazione della data in cui i terzi hanno avuto piena conoscenza dell’esistenza delle violazioni della disciplina urbanistica costituisce oggetto di un accertamento di fatto da compiersi caso per caso, per cui ben può ammettersi che la data della piena conoscenza possa risalire ad un momento anteriore a quello dell’ultimazione dei lavori, ogni qualvolta dalle circostanze del caso di specie emerga effettivamente una conoscenza anticipata.

Estratto: «VI. Comodità espositiva ed esigenze sistematiche rendono opportuno, ad avviso della Sezione, esaminare innanzitutto l’appello iscritto al NRG. 4509 dell’anno 2009, con il quale è stata impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. II, n. 389 del 17 febbraio 2009.
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Sintesi: Il termine decadenziale per l'impugnazione della concessione edilizia decorre dall'emersione del fatto lesivo, non già dall’effettiva conoscenza acquisita della concessione.

Estratto: «III - Il ricorso non è tardivo.Il termine decadenziale per l’impugnazione non decorre dalla data dell’atto di assenso edilizio (ovvero dell’autorizzazione unica regionale), bensì dalla data in cui la parte interessata ha acquisito piena consapevolezza del carattere lesivo del provvedimento. Nella specie, la conoscenza del fatto lesivo è riconducibile al momento in cui i ricorrenti hanno scoperto che la società Enel Green Power stava realizzando una stazione elettrica di notevole impatto territoriale in un’area vicina a quella delle loro attività agricole e artigianali. Il termine decadenziale decorre, dunque, dall’emersione del fatto lesivo, non già dall’effettiva conoscenza acquisita della concessione (cfr.: T.A.R. Catania I, 28.1.2009 n. 192; T.A.R. Bari II, 11.8.2008 n. 1931). Pertanto, il ricorso non è tardivo, ma tempestivo.»

Sintesi: In materia urbanistico-edilizia l’orientamento restrittivo del concetto di “piena conoscenza”, che si risolve in un certo favor dell’impugnazione del titolo edilizio, risponde non solo all’esigenza della tutela delle posizioni soggettive del ricorrente, ma anche (e soprattutto) alla tutela dell’interesse pubblico.

Estratto: «3. Viene innanzi tutto in esame l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dalle parti resistenti.L’eccezione si articola in due distinti profili. Il primo riguarda l’individuazione del dies a quo del termine per ricorrere, in quanto la ricorrente assume di avere acquisito la piena conoscenza dell’atto impugnato...
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Sintesi: Il rilascio di una concessione edilizia in variante non comporta la riapertura dei termini, per l'impugnazione dell'originaria concessione.

Estratto: «Relativamente invece alla “variante” del permesso rilasciato nel 2004, puntualizza il collegio che è in effetti inammissibile il ricorso avverso una concessione edilizia in variante in mancanza di tempestiva impugnazione dell' atto originario, sempre che tale variante resti compatibile con il disegno globale ispiratore del progetto originario, senza modificazioni di rilevante consistenza; né il rilascio di una concessione edilizia in variante comporta la riapertura dei termini, per l'impugnazione dell'originaria concessione (sul punto, Tar Campania Salerno II sez. n. 206/2005).Nel caso di specie, tuttavia, per escludere de plano il carattere “mite” della variante, basta richiamare le stesse considerazioni difensive del Comune intimato secondo cui “le modifiche apportate al primigenio progetto sono rilevanti sia sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo, tali quindi da interrompere il rapporto di continuità con il titolo originario per cui la PA ha operato una nuova valutazione del progetto, concludendo per la piena conformità dello stesso alla normativa del PRG”; in tal senso si afferma quindi che “la variante rilasciata, avente natura di variante essenziale, è un nuovo permesso di costruire abilitativo al completamento dei lavori” (memoria citata). Peraltro, anche a prescindere dall’imponenza delle variazioni sopravvenute, le concludenze di cui alla citata giurisprudenza non riguardano comunque la diversa ipotesi (che invece ricorre nella specie, come sarà meglio chiarito in seguito) in cui la variante sopraggiunga non già nell’ordinario esercizio dello ius variandi, bensì al fine di porre rimedio a difetti previsionali del titolo originario ed alla conseguente inidoneità attuativa del programma costruttivo (così per l’errato calcolo della superficie fondiaria, che ha determinato nel caso in vertenza doverosi atti di sospensione-lavori).»

Estratto: «1.1. La prima questione preliminare che va affrontata è quella della tardività del ricorso, riferita, da una parte, alla conoscenza legale del permesso di costruire, e, dall’altra, alla conoscenza reale dell’intervento in corso.1.2.1. Con riguardo al primo profilo, il permesso di costruzione de quo fu affisso all’albo pretorio del Comune di Cortina dal 5 al 26 maggio 2008, mentre il ricorso avverso lo stesso fu consegnato per la notificazione il 25 settembre dello stesso anno.Orbene, i controinteressati richiamano, anzitutto, l’art. 21 della l. 1034/1971, il quale notoriamente dispone che, per gli atti, di cui non sia richiesta la notifica individuale - e tra questi appunto andrebbe incluso il permesso di costruire - il ricorso deve essere notificato entro il termine di 60 giorni “dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento”.1.2.2. Ora, il previgente art. 31, VIII comma, della l. 1150/1942, stabiliva che dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia “viene data notizia al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa”.1.2.3. Tale disposizione è stata tuttavia superata dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il quale, introducendo il nuovo testo unico dell’edilizia, all’art. 20, VII comma, prevede che “Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio”.L’espressione “l'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa”, è stata soppressa nella nuova disposizione, per cui, secondo i ricorrenti, in mancanza di una deroga anche nella materia dei permessi di costruire si applicherebbe ora la regola di cui all’art. 21 della l. 1034/1971, avuto riguardo al suo carattere tassativo ed imperativo.1.3.1. Orbene, una prima ragione per cui la tesi sostenuta dai controinteressati non può essere accolta sta nel fatto che il sintagma “dare notizia al pubblico”, nel comune linguaggio giuridico non equivale a “pubblicare”.Se la prima operazione può invero limitarsi alla discontinua affissione di un tabulato contenente pochi dati essenziali (tra l’altro, il nuovo art. 20 non specifica neppure quali elementi devono essere comunicati al pubblico), la pubblicazione è invece un’attività complessa e codificata (cfr., ad esempio, l’art. 124 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267), la quale concerne il singolo provvedimento per tale – ordinariamente nella sua integralità – e richiede l’intervento di soggetti muniti di poteri certificativi, nonché termini minimi di affissione continuativa: forme certamente necessarie, derivandone la presunzione assoluta di conoscenza dei provvedimenti stessi.1.3.2. Ciò posto, si presenta priva di conseguenze la soppressione dell’espressione, per cui l’affissione non fa decorrere i termini di ricorso, essendo rimasto immutato il contenuto di tale attività, che è tuttora di fornire una mera notizia, e non di pubblicare in senso proprio.In altri termini, l’espressione utilizzata nel previgente art. 31, VIII comma, della l. 1150/1942, ed ora soppressa, non attuava una deroga, ma aveva un mero contenuto dichiarativo: la sua soppressione non impedisce all’interprete di pervenire allo stesso risultato attraverso i comuni strumenti esegetici.1.3.3. È del resto da ritenere che non d’una soppressione, al più d’ambiguo significato, ma d’una espressa previsione il legislatore avrebbe dovuto farsi carico nel nuovo testo unico, se avesse inteso modificare un’interpretazione recepita da un pacifico orientamento giurisprudenziale, sintetizzabile nella massima per cui “agli effetti della decorrenza del termine per l'impugnazione del permesso di costruire, che si assume essere stato illegittimamente rilasciato, la conoscenza dello stesso da parte del proprietario limitrofo può intendersi acquisita quando le opere abbiano raggiunto uno stadio e una consistenza tali da renderne chiara l'illegittimità e la lesività per le posizioni soggettive del confinante” (così, tra le ultime, C.d.S., IV, 31 luglio 2008, n. 3849).1.3.4. E, a ben vedere, la nuova disposizione sembra in fondo conformarsi a tale orientamento giurisprudenziale, avendo previsto che gli estremi del permesso di costruire vanno indicati nel cartello esposto presso il cantiere, facilitando così la conoscenza del “proprietario limitrofo”; e, d’altro canto, questa forma di pubblicità perderebbe pressoché ogni valore, se l’affissione all’albo comunale già avesse determinato la decorrenza del termine d’impugnazione.1.3.5. Infine, e l’argomento non è il meno significativo, se l’interpretazione dei controinteressati fosse fondata, ne seguirebbe un diverso trattamento nella tutela avverso gli interventi edilizi, tra quelli soggetti a permesso di costruire – per i quali la tempestiva impugnazione sarebbe correlato ad un onere di tempestiva conoscenza, non facile ad osservare – e quelli soggetti a denuncia d’inizio attività per i quali, mancando una forma equivalente di pubblicità, continuerebbero ad applicarsi i principi fissati dalla giurisprudenza.1.3.6. Ora, pare evidente che una simile diversità di trattamento sarebbe ingiustificata e, trattandosi comunque d’interventi edilizi: anzi, i terzi sarebbero gravati di un maggiore impegno per impugnare quelli soggetti a permesso, più rilevanti, e,dunque, in potenza maggiormente pregiudizievoli.Non pare peraltro necessario prendere in considerazione la disapplicazione del ripetuto art. 20 – che, contenuto nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 379, ha forza e valore di atto regolamentare – poiché ne è sufficiente un’interpretazione secondo i canoni di ragionevolezza, escludendo dunque che la nuova disposizione abbia modificato la disciplina in materia.In conclusione, dunque, il ricorso non può essere dichiarato tardivo, in rapporto al periodo di affissione del permesso di costruzione.»

Sintesi: La mancata specificazione nell'art. 20, co. 7, D.P.R. 380/2001 per cui l'affissione all'albo pretorio non fa decorrere i termini per l'impugnazione del titolo edilizio - specificazione invece contenuta nel previgente art. 31, co. 8, legge 1150/1942 - non comporta che il legislatore del 2001 abbia inteso introdurre il principio per cui il dies a quo del termine decadenziale per l'impugnazione del titolo abilitativo decorra dall'affissione nell'albo pretorio degli estremi del titolo abilitativo.

Sintesi: Ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione di un permesso di costruire rilasciato a terzi, l’effettiva conoscenza dell’atto si ha normalmente quando la nuova costruzione rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell’opera e l’eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica.

Estratto: «10.- Al riguardo si deve ricordare che, per principio consolidato, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione di una concessione edilizia (ed ora di un permesso di costruire) rilasciata a terzi, l’effettiva conoscenza dell’atto (dalla quale deve farsi decorrere il termine di sessanta giorni...
[...omissis...]

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.