GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> ONERI DI URBANIZZAZIONE
Sintesi: La deliberazione del Consiglio Comunale che fissa gli oneri concessori (ai sensi dell’art. 16 del DPR 380/2001), è un atto autoritativo, da impugnarsi nell’ordinario termine di decadenza di sessanta giorni che decorre dalla scadenza del termine di pubblicazione della delibera, ai sensi dell’art. 41, comma 2°, cod.proc.amm.
Estratto: «5. L’eccezione di irricevibilità dell’impugnazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/2002, con la quale il Consiglio Comunale di Gorla Minore ha proceduto all’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione, è fondata per le medesime ragioni già espresse nel precedente di questo Tribunale, la sentenza 25.7.2012 n. 2080, con la quale è stato deciso un analogo ricorso proposto avverso lo stesso provvedimento oggetto del presente giudizio.La deliberazione n. 23 del 9.4.2002 è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 15.5.2002.Il ricorso è stato notificato il 30 settembre 2004, ben oltre il termine di sessanta giorni decorrente dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione.Il Collegio condivide, invero, l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la deliberazione del Consiglio Comunale che fissa gli oneri concessori (ai sensi dell’art. 16 del DPR 380/2001), è un atto autoritativo, da impugnarsi nell’ordinario termine di decadenza di sessanta giorni che decorre dalla scadenza del termine di pubblicazione della delibera, ai sensi dell’art. 41, comma 2°, cod.proc.amm. (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28.5.2012, n. 3122 e 3.5.2006, n. 2463).Solo le controversie inerenti la contestazione degli oneri di urbanizzazione, nel corso delle quali non vengano dedotte censure derivanti da atti generali autoritativi di determinazione degli oneri presupposti di quello impugnato, attengono a posizioni di diritto soggettivo azionabili - nel termine di prescrizione - innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. Il ricorso deve, invece, essere proposto entro il termine di decadenza quando – come avviene nel caso di specie - si contesta l'applicazione del contributo per vizi derivanti da atti autoritativi generali, presupposti di quello impugnato, in relazione ai quali la posizione dell'interessato è qualificabile di interesse legittimo, perché il motivo dedotto è l'illegittimità dell'assoggettamento, anche nel quantum, all'onere di urbanizzazione di una concessione edilizia (Consiglio di Stato, sez. V, 28 maggio 2012, n. 3122).»
Sintesi: Con riferimento alle controversie sull’an e sul quantum dei contributi urbanistici non trovano applicazione le regole del processo impugnatorio di decadenza per ricorrere contro l’atto di liquidazione.
Estratto: «Ciò premesso, il rimedio giurisdizionale attivato deve ritenersi ammissibile e tanto in relazione ai due essenziali aspetti rappresentati, da un lato, dalla configurabilità in sé dell’azione così formulata e, dall’altro lato, dalla sussistenza delle condizioni per agire.Quanto al primo dei suindicati profili, il ricorso introduttivo del giudizio appare ammissibile, atteso che, secondo un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, gli atti recanti la determinazione e la liquidazione dei contributi urbanistici dovuti in relazione alle concessioni edilizie anche in sanatoria rilasciate ai richiedenti hanno carattere ricognitivo e contabile, senza recare alcune margine di discrezionalità, in un rapporto rispettivamente di credito e di debito (cfr. Cons Stato Sez. IV 21 aprile 2008 n.1810) con la conseguenza che le controversie sull’an e sul quantum di detti contributi, devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall’art.16 della legge 28 gennaio 1977 n.10 (c.d. legge Bucalossi), sono in sostanza giudizi di carattere civile relativi all’esistenza e all’entità di un’obbligazione legale; quindi con riferimento ad esse non trovano applicazione le regole del processo impugnatorio di decadenza per ricorrere contro l’atto di liquidazione, nella specie riconducibile al provvedimento di rilascio della concessione edilizia in sanatoria (cfr., ex multis, Cons Stato Sez. V 16 dicembre 1993 n.1317; CGA regione Siciliana 5 maggio 1993 n.154).Con riferimento poi al secondo aspetto, quello della concreta ammissibilità, anche questo elemento deve ritenersi sussistente, non potendo disconoscersi in capo al Formenti un interesse qualificato dal punto di vista sostanziale e correlativamente un interesse processuale ad agire.Sotto quest’ultimo profilo è indubbia, invero, la sussistenza di un interesse a ricorrere, ai sensi e per gli effetti dell’art.81 c.p.c., riconducibile nella specie all’utilità che il F. potrebbe conseguire da un esito favorevole del giudizio, lì dove una eventuale declaratoria di non debenza delle somme versate dall’acquirente del suo immobile per il titolo di cui sopra costituirebbe una efficace riparazione del pregiudizio subito dall’attuale appellante a seguito della condanna subita in sede civile a rifondere il suo avente causa degli importi versati in ragione della rilasciata sanatoria.Se quelli testé illustrati sono i principi cui uniformarsi ai fini dell’individuazione delle condizioni richieste per l’ammissibilità del rimedio giurisdizionale azionato dal Formenti, le osservazioni e statuizioni rese sui due punti dal giudice di primo grado si appalesano effettivamente errate e le critiche mosse al riguardo dall’appellante si rivelano fondate, dovendosi, pertanto escludere profili di inammissibilità del ricorso.»
Sintesi: In tema di oneri di urbanizzazione, rientranti nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 113 cod. proc. amm., la pretesa del privato diretto alla esatta determinazione del contributo dovuto, si atteggia come diritto soggettivo, la cui azionabilità, in sede giurisdizionale, non è subordinata né alla impugnativa di un atto amministrativo formale, né all'osservanza del termine perentorio di decadenza, bensì di quello ordinario di prescrizione.
Estratto: «Preliminarmente, sull’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata da parte del Comune resistente, il Collegio osserva quanto segue.Secondo la ricostruzione della difesa comunale, il provvedimento impugnato sarebbe stato ricevuto dalla ricorrente in data 21.09.2006, mentre il ricorso sarebbe stato presentato per la notifica soltanto il 21.11.2006
[...omissis...]
Sintesi: Tutte le controversie concernenti l’an ed il quantum delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione e di oneri di urbanizzazione attengono a diritti soggettivi azionabili nei termini di prescrizione prescindendo dalla impugnazione delle delibere che fissano i criteri generali.
Estratto: «Preliminarmente il Collegio precisa che, per consolidata giurisprudenza, le controversie in materia di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 16 L. 28 gennaio 1977 n. 10 e le stesse introducono un giudizio su rapporto prescindendosi dalla impugnazione di atti.Tutte le controversie concernenti l’an ed il quantum delle somme dovute a titolo di contributo in dipendenza di norme di legge e regolamentari attengono a diritti soggettivi azionabili nei termini di prescrizione prescindendo dalla impugnazione delle delibere che fissano i criteri generali.L’Amministrazione, infatti, nel determinare l’an ed il quantum delle somme dovute a titolo di contributo non esercita poteri autoritativi discrezionali ma compie attività di mero accertamento della fattispecie in base ai parametri fissati da leggi e da regolamenti.Le relative controversie, dunque, rientrano nella categoria di quelli attinenti l’impugnativa di atti paritetici, investe diritti soggettivi, non è sottoposta ai termini decadenziali propri dei giudizi impugnativi.Ciò premesso va altresì precisato che la controversia in esame rientra nella categoria di quelle attinenti la impugnativa di atti paritetici in quanto si è contrastato l’an della richiesta di conguaglio assumendo la impossibilità di applicazione retroattiva di deliberati comunali.»
Sintesi: In tema di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione la pretesa diretta all’esatta determinazione dei contributi concessori si atteggia come diritto soggettivo perfetto, la cui azionabilità innanzi al giudice amministrativo (munito in materia di giurisdizione esclusiva) non è subordinata né all’impugnativa di un atto amministrativo, né all’osservanza del termine di decadenza, ma di quello di prescrizione.
Estratto: «Il Comune intimato eccepisce l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, sull’assunto che l’istante contesta provvedimenti di irrogazione di sanzioni risalenti al periodo intercorrente tra il 6/4/2001 e il 14/10/2003 nonché la convenzione urbanistica del 3/6/1999, ovvero atti conosciuti ben oltre sessanta giorni prima della notifica del gravame; al riguardo il Comune evidenzia, come ulteriore profilo di inammissibilità, la mancata impugnazione della concessione edilizia, dell’atto d’obbligo e delle note dirigenziali succedutesi nel tempo nella parte in cui quantificano gli oneri di urbanizzazione, e della determinazione n.15 del 29/2/2000 (la quale pone a carico della società ricorrente gli oneri di urbanizzazione già pagati dalla sua dante causa). L’obiezione è infondata.Il petitum introdotto col gravame riguarda l’accertamento, nell’an e nel quantum, dell’importo dovuto in relazione al rilascio della concessione edilizia ed alla sottoscrizione della relativa convenzione urbanistica avente ad oggetto un vasto complesso immobiliare ed un’articolata serie di lavori.Orbene, osserva il Collegio che, alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale consolidato e condivisibile, in tema di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione la pretesa diretta all’esatta determinazione dei contributi concessori si atteggia come diritto soggettivo perfetto, la cui azionabilità innanzi al giudice amministrativo (munito in materia di giurisdizione esclusiva) non è subordinata né all’impugnativa di un atto amministrativo, né all’osservanza del termine di decadenza, ma di quello di prescrizione (ex multis: Cons.Stato, V, 21/4/2006, n.2258; TAR Puglia, Lecce, I, 2/4/2007, n.1382; TAR Campania, Salerno, II, 5/10/2009, n.5318).»
Sintesi: Le controversie inerenti la contestazione degli oneri di urbanizzazione, qualora non vengano dedotte censure derivanti da atti generali autoritativi di determinazione degli oneri presupposti di quello impugnato, attengono a posizioni di diritto soggettivo azionabili inanzi al GA in sede di giurisdizione esclusiva nel termine di prescrizione, e a prescindere dall’impugnazione del relativo atto di imposizione.
Estratto: «Preliminarmente va affrontata l’ eccezione in rito di inammissibilità per tardività, essendo il ricorso notificato al Comune a distanza di due anni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato.L’eccezione è priva di pregio.Ritiene il Collegio di limitarsi a richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza del G.A. secondo cui le controversie inerenti la contestazione degli oneri di urbanizzazione, qualora non vengano dedotte censure derivanti da atti generali autoritativi di determinazione degli oneri presupposti di quello impugnato, attengono a posizioni di diritto soggettivo azionabili inanzi al GA in sede di giurisdizione esclusiva nel termine di prescrizione, e a prescindere dall’impugnazione del relativo atto di imposizione (ex multis Consiglio di Stato sez V 27 settembre 2004 sent. n.6281, sez. V 9 febbraio 2001 n.584, sez V 21 aprile 2006 n.2258, CGA sentenza 2 marzo 2007 n.64).»
Sintesi: In tema di oneri di urbanizzazione la pretesa del privato diretto alla esatta determinazione del contributo dovuto, si atteggia come diritto soggettivo, la cui azionabilità, in sede giurisdizionale, non è subordinata né alla impugnativa di un atto amministrativo formale, né all’osservanza del termine perentorio di decadenza, bensì di quello ordinario di prescrizione.
Estratto: «2.- Preliminarmente il Collegio deve darsi carico dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, spiegata dalla resistente amministrazione comunale con la memoria depositata il 25 maggio 2009, laddove si afferma che l’invocata restituzione non risulta preceduta dalla necessaria impugnazione del provvedimento con il quale l’amministrazione comunale ha quantificato gli importi dovuti, inclusi gli interessi di mora, per cui l’omessa impugnazione renderebbe il ricorso inammissibile.L’eccezione è infondata alla stregua delle considerazioni che seguono.2.a.- E’ principio assolutamente consolidato ed indiscusso che nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva, ove la controversia si riferisca a diritti patrimoniali che non dipendono dall’esercizio di una potestà autoritativa e discrezionale, ma ineriscono ad una situazione paritetica tra cittadino ed Amministrazione, concretantesi nella precisa determinazione di un credito patrimoniale che trova la sua base nella legge, il termine per adire il Giudice Amministrativo non è l’ordinario termine di decadenza, ma l’assai più ampio termine di prescrizione del diritto.In tema di oneri di urbanizzazione, rientranti, appunto, nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, la pretesa del privato diretto alla esatta determinazione del contributo dovuto, si atteggia come diritto soggettivo, la cui azionabilità, in sede giurisdizionale, non è subordinata né alla impugnativa di un atto amministrativo formale, né all’osservanza del termine perentorio di decadenza, bensì di quello ordinario di prescrizione (cfr. Cons. St., Sez. V, 14 dicembre 1994, n. 1471; id., 16 dicembre 1993, n. 1317; id., 31 ottobre 1992, n. 1145).E nella presente controversia, appunto, il ricorrente fa valere il suo diritto soggettivo alla restituzione di somme indebitamente percepite dall’amministrazione comunale e quindi alla precisa ed esatta quantificazione del contributo dovuto, in base alla legge ed alle determinazioni generali di carattere amministrativo dalla stessa legge previste e consentite, per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria.Il contributo per oneri di urbanizzazione, anche se la più recente giurisprudenza ne ha escluso la natura tributaria, costituisce, comunque, un corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del costruttore, connesso al rilascio della concessione edilizia, a titolo di partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae.Per la determinazione di esso deve essere fatto necessario ed esclusivo riferimento alle norme di legge che regolano i relativi criteri di conteggio, norme che vanno rigorosamente rispettate anche in osservanza del principio di cui all’art. 23 della Costituzione, secondo il quale nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge (Cons. St. Sez. V 21 aprile 2006 n. 2258; Cons. St. Sez. V 18 dicembre 2003 n. 8345 ).»
Sintesi: Ove la determinazione del contributo di urbanizzazione sia affetta da vizi propri (computo errato, erronea o travisata applicazione dei criteri generali alla fattispecie concreta), si determina la lesione di un diritto soggettivo e pertanto occorre osservare non il termine decadenziale ma il termine di prescrizione per la domanda di accertamento dell'entità di una obbligazione di carattere pecuniario.
Sintesi: Ove si intenda contestare l'applicazione del contributo di costruzione per vizi derivanti da atti autoritativi generali, presupposti dell'atto che liquida il contributo, il ricorrente deve rispettare il termine decadenziale e impugnare autonomamente detti atti presupposti.
Estratto: «2- L’affermazione dei Giudici di primo grado va condivisa nelle sue conclusioni, ma merita una precisazione esplicativa, apparendo altrimenti essa contraria ai principi di effettività e concretezza della lesione, che radicano l’interesse processuale.Come più volte ritenuto da questo Consiglio, (cfr. sez. V, 27 settembre 2004, n. 6281; 23 gennaio 2004, n. 2002), se è vero che nei casi di giurisdizione esclusiva – quale quello sulle controversie circa gli oneri di urbanizzazione: art. 16 l. n. 10/1977 - un intero corpo normativo è devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo, è vero altresì che il regime processuale dell'atto introduttivo del giudizio si diversifica in relazione alla natura delle situazioni soggettive dedotte, restando azionabili nei termini di decadenza gli interessi legittimi ed in termini di prescrizione i diritti soggettivi (cfr. Sez. V, 26 gennaio 1985, n. 44; negli stessi termini, Ad. Plen., 26 marzo 2003 n. 4).Nella materia in esame, in particolare, può darsi che la determinazione del contributo sia affetta da vizi propri, perché afferenti, ad esempio, ad un computo errato ovvero ad una travisata applicazione dei criteri generali malamente adattati alla fattispecie concreta e, in quanto tali, determinano la lesione di un diritto: in tal caso, va seguito l'indirizzo giurisprudenziale (Sez. V, 9 febbraio 2001 n. 584), riguardante l'accertamento dell'entità di una obbligazione di carattere pecuniario.Ma quando si intenda contestare l'applicazione del contributo per vizi derivanti da atti autoritativi generali, presupposti di quello impugnato, in relazione ai quali la posizione dell'interessato è qualificabile di interesse legittimo, perché il motivo dedotto è l'illegittimità dell'assoggettamento all'onere di urbanizzazione di una concessione edilizia che dovrebbe esserne in tutto o in parte esente, il ricorso deve essere proposto entro il termine di decadenza.3- Ebbene, nella specie, la doglianza proposta in relazione al fatto che la determinazione degli oneri concessori operata in sede di rilascio delle due concessioni avrebbe fatto seguito alla illegittimità - per contrasto con la disciplina generale di cui all'art. 10 della legge n. 10 del 1977 - delle deliberazioni regionale e comunale meglio specificate in premessa, recanti i criteri di definizione degli oneri stessi, avrebbe dovuto essere proposta nel prescritto termine decadenziale decorrente dal rilascio della prima concessione, ben posteriore (22.4.1991) alla data di adozione ed esecutività delle due delibere a contenuto generale (sez. V, 3 maggio 2006, n. 2463; sez. V, 27 ottobre 2000, n. 5742; sez. VI, 24 ottobre 1980 n. 990; cfr. anche sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4296).»
GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> ORDINANZA DI RILASCIO
Sintesi: Il termine per l'impugnazione dell'ordinanza di rilascio di un modulo abitativo provvisorio (MAP) non decorre dalla data di notifica presso l'abitazione distrutta dal terremoto.
Estratto: «2. Le eccezioni della difesa comunale sono infondate.Quanto alla giurisdizione, va osservato che è lo stesso provvedimento impugnato a contenere considerazioni che presuppongono l’esercizio di un potere pubblicistico e come tali atte a radicare la competenza del giudice amministrativo. In esso si premette, infatti, che l’alloggio è stato assegnato dal Comune sulla base di quanto stabilito dal D.L. 28 aprile 2009 n. 39 e che lo stesso “ricade ope legis nel patrimonio indisponibile del Comune siccome destinato per sua natura al soddisfacimento di esigenze pubbliche ed assegnato alla proprietà dello stesso”. Pertanto non rileva la provenienza delle “casette” ed il titolo in base al quale il Comune ne ha acquisito la proprietà (donazione modale da parte della Croce Rossa Italiana), essendo invece significativa la circostanza che la detenzione del ricorrente scaturisce da un procedimento conclusosi con l’assegnazione di un alloggio appartenente al patrimonio indisponibile dell’ente. Tale atto è perciò espressione di un potere autoritativo ed il provvedimento impugnato ne costituisce annullamento in autotutela, di per sé implicante l’esercizio di un potere discrezionale, sul presupposto della carenza originaria di un requisito di assegnazione. Si tratta di una serie di elementi che depongono per la giurisdizione di questo giudice, come peraltro informa l’atto in esame richiamando l’art. 5 della L. TAR. Quanto alla questione della tempestività dell’impugnazione, il collegio osserva che appaiono innanzitutto fondate le controdeduzioni del ricorrente che rileva come la notifica dell’atto del novembre 2009 sia stata effettuata ex art. 140 c.p.c. presso la sua precedente abitazione in Via Martire di Onna, vale a dire quella andata distrutta dal terremoto, anziché presso il “villaggio Onna, alloggio 72”, come è invece avvenuto per l’atto qui impugnato. Non risulta pertanto provato dall’amministrazione resistente che tale atto fosse stato conosciuto in epoca anteriore ai sessanta giorni dalla notifica del ricorso. Va poi osservato che l’atto impugnato non rappresenta il momento esecutivo di un precedente provvedimento, essendo invece il risultato di un rinnovato esame della vicenda, come può facilmente evincersi dalla più ampia considerazione dei presupposti che ne costituiscono il fondamento rispetto alla succinta comunicazione del novembre 2009, nonché dalla stessa impostazione dell’atto, di chiaro tenore provvedimentale rispetto all’altro che assumeva invece la veste formale di una semplice comunicazione. Anche l’eccezione in parola va pertanto respinta.»