L'impugnabilità delle perizie è indipendente dalla qualificazione del mandato degli arbitri

Sintesi: La qualificazione del mandato conferito agli arbitri come arbitrato irrituale o perizia contrattuale non incide sul regime d'impugnazione delle relative decisioni che, mentre sono escluse in entrambi i casi dall'impugnazione per nullità ('art. 828 c.p.c.), riservata ai soli lodi rituali, sono impugnabili esclusivamente mediante le tipiche azioni di annullamento e di risoluzione per inadempimento dei contratti; eventuali errori in procedendo o in iudicando degli arbitri, comprensivi della violazione dei principi della collegialità e del contraddittorio, rilevano pertanto soltanto se si siano risolti in cause di invalidità (incapacità o vizi del consenso) o di risoluzione delle stesse decisioni.

Estratto: «6.1. - La Corte d'appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dai signori R. avverso la relazione del collegio di tecnici depositata il 9 maggio 2005, perché ha ritenuto che tale relazione cos... _OMISSIS_ ...; l'atto finale di un arbitrato rituale (lodo), bensì l'atto di esecuzione di una clausola introduttiva di una "perizia contrattuale".Secondo la ricostruzione operata dai giudici a quibus, tale clausola era contenuta nel contratto di transazione e di cessione bonaria del 26 luglio 2004 - stipulato dai R. con la s.p.a. Veneto Strade nel corso del procedimento espropriativo gestito da tale Società ed avente ad oggetto l'espropriazione di un'area di proprietà degli stessi R. -, con il quale le parti avevano, da un lato, definito la controversia pendente dinanzi al giudice amministrativo avente ad oggetto l'impugnazione degli atti del procedimento espropriativo fino ad allora emessi, e, dall'altro, concluso la cessione bonaria di detta area. Con la clausola predetta, in particolare, le parti avevano convenuto di devolvere ad un collegio di tecnici la quantificazione dei danni subiti dagli espropriati e la determinazione della misura delle dovute... _OMISSIS_ ..., stabilendo anche i criteri (individuati in quelli previsti dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 45, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo A"), alla stregua dei quali i tecnici incaricati avrebbero dovuto effettuare la propria valutazione interpretando tale clausola, la Corte veneziana ha ritenuto che, con essa, le parti avevano inteso "demandare agli arbitri" non già la risoluzione di una controversia giuridica, ma esclusivamente "la traduzione in termini economici, mediante l'applicazione di criteri predeterminati, della soluzione da esse ... già concordata in termini generali e di principio"; ed ha aggiunto che siffatta volontà espressa dalle parti trova ulteriore conferma "nel dato testuale dell'accordo che, all'art. 9, precisava che le indennità e i compensi (quantificati dagli arbitri) dovessero intendersi "fiss... _OMISSIS_ ...libero accordo ed irrevocabilmente dalle parti", di talchè la determinazione effettuata dagli arbitri era "inoppugnabile e definitiva ad ogni effetto di legge".Sulla base di tale complessiva interpretazione sia dell'atto di transazione e cessione bonaria sia della clausola particolare in esso contenuta, i giudici a quibus - richiamando consolidati orientamenti di questa Corte - hanno qualificato il relativo accordo siccome introduttivo di una "perizia contrattuale", e non già di un arbitrato rituale.Il Collegio ritiene che siffatta interpretazione, operata con motivazione congrua e priva di errori logico-giuridici, non è scalfita da nessuno dei motivi di censura proposti.6.2. - E' noto, infatti, che questa Corte ha da tempo definito - con orientamento costante, che il Collegio condivide - le differenze tra arbitrato rituale, arbitrato irrituale o libero e cosiddetta "perizia contrattuale". In particolare, la perizia contr... _OMISSIS_ ...a quale le parti devolvono ad uno o più terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà negoziale - si inserisce in una fattispecie negoziale diretta ad eliminare, su basi transattive o conciliative, una controversia insorta tra le parti stesse, mediante mandato conferito ad un terzo. Tale fattispecie negoziale è comune anche all'arbitrato libero, dal quale la perizia contrattuale si differenzia per il diverso oggetto della controversia, che attiene ad una questione tecnica èì non giuridica (la controversia giuridica, e non tecnica, sia pure promossa e decisa nelle forme e con gli effetti previsti dal codice di rito civile, costituisce anche l'oggetto dell'arbitrato rituale), ma non per gli effetti, dal momento che sia nell'arbitrato libero sia nella perizia contrattuale il contrasto viene superato mediante la ... _OMISSIS_ ... nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che le parti si impegnano preventivamente a rispettare. Inoltre, la qualificazione del mandato conferito agli arbitri siccome arbitrato irrituale o perizia contrattuale non incide sul regime d'impugnazione delle relative decisioni che, mentre sono escluse nell'un caso e nell'altro dall'impugnazione per nullità di cui all'art. 828 c.p.c., riservata ai soli lodi rituali, sono impugnabili esclusivamente mediante le tipiche azioni di annullamento e di risoluzione per inadempimento dei contratti, con la conseguenza che eventuali errori in procedendo o in iudicando degli arbitri, comprensivi della violazione dei principi della collegialità e del contraddittorio, rilevano soltanto se si siano risolti in cause di invalidità (incapacità o vizi del consenso) o di risoluzione delle stesse decisioni (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 5678 e 10023 del 2005, 10705 del 2007).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.