Ricorso in Cassazione: la violazione delle norme relative all'onere probatorio

Sintesi: La violazione delle norme che disciplinano il riparto dell'onere probatorio è censurabile esclusivamente in relazione al parametro di legittimità di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c. e non dal punto di vista della inesatta ricostruzione dei fatti per omessa od insufficiente valutazione del contenuto della prova documentale.

Estratto: «3.1 Deve essere, tuttavia, data precedenza all'esame del secondo motivo in quanto inammissibile.Come emerge, infatti, dalla "conclusione di sintesi" formulata dal ricorrente in calce al motivo, attraverso la denuncia della insufficienza della motivazione in ordine alla affermata mancanza di prova -da parte del Consorzio- della utilità derivante dalle opere di bonifica ai fondi dei resistenti la parte ricorrente intende censurare la medesima statuizione, impugnata con il primo motivo ma sotto il differente profilo della violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con la qual... _OMISSIS_ ...da ha ritenuto "che il piano di classifica non trascritto non può assumere rilevanza".Orbene appare del tutto manifesta la incompatibilità delle due censure come sopra formulate avverso il medesimo capo della sentenza di appello con il quale la CTR lombarda ha espunto dalle risultanze istruttorie valutabili ai fini probatori il piani di classifica in quanto non trascritto nei registri immobiliari, in considerazione della ontologica distinzione tra l'errore di diritto che incide sulla interpretazione della norma giuridica positiva applicabile al caso specifico (e dunque sulla inesatta rilevazione della fattispecie astratta da quella considerata) ed il vizio logico relativo alla incongruità della motivazione che comporta, invece, un errore nella ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante derivante dall'omesso od inesatto apprezzamento degli elementi rappresentativi della fattispecie concreta dedotta in giudizio (cfr. Corte cass. 3 sez. 7.5.20... _OMISSIS_ .... se. lav. 16.7.2010 n. 16698; id. 1 sez. 23.9.2011 n. 19443).Nella specie la statuizione della CTR attiene al momento interpretativo delle norme -indicate nella rubrica del primo motivo- che disciplinano il riparto dell'onere probatorio, in quanto viene a riflettersi sul riconoscimento della efficacia di mezzo di prova del documento in questione (piano di classifica e riparto della contribuenza) secondo la interpretazione che di tali norme ha fornito la giurisprudenza di questa Corte, con la conseguenza che non vi è luogo ad una inesatta ricostruzione dei fatti per omessa od insufficiente valutazione del contenuto della prova documentale, quanto piuttosto alla -ipotizzata- violazione delle norme che regolano la astratta idoneità di tale documento ad assolvere alla specifica esigenza di prova presuntiva della utilità che le opere di bonifica in esso contemplate rivestono per i fondi ricompresi nel perimetro di contribuenza, violazione censurabile esclusiva... _OMISSIS_ ...one al parametro di legittimità di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), (cfr. Corte cass. 2 sez. 4.2.2000 n. 1247; id. 2 sez. 30.5.2003 n. 8810. Vedi: Corte cass. 2 sez. 12.2.2004 n. 2707).Ne consegue la inammissibilità del secondo motivo, nella specie inconfigurabile, avendo il Giudice di appello specificamente motivato in ordine alla predetta prova documentale, escludendone la rilevanza probatoria sul presupposto del mancato completamento della fattispecie procedimentaie per omessa pubblicazione del provvedimento nelle forme della trascrizione.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.