Le memorie depositate dalle parti e i motivi nuovi nel giudizio di legittimità

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> MEMORIE

Sintesi: Le memorie depositate dalle parti nel giudizio di legittimità hanno la funzione di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrare quelli originariamente generici e, quindi, inammissibili o di riprodurre atti non trascritti nel ricorso.


Estratto: «che, in ogni caso, si deve rilevare che le memorie depositate dalle parti nel giudizio di legittimità hanno la funzione di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrare quelli originariamente generici e, quindi, inammissibili o di riprodurre atti non trascritti nel ricorso (Cass. n. 7237 del 2006; Cass. n. 7260 del 2005);»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> MOTIVI NUOVI

Sintesi: Nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito.

Estratto: «1) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1 141 e 2697 c.c..Deducono che la modificazione della destinazione di un fondo attraverso un'attività costruttiva posta in essere da chi si trovi in relazione materiale con la cosa è sufficiente a determinare l'interversione della detenzione...
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Sintesi: I motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio.

Estratto: «8. Il motivo è inammissibile poiché, non essendo stato trattato dalla sentenza di appello, risulta costituire questione nuova.Infatti è giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio (Cass. n. 6989/2004; Cass. n. 5561/2004; Cass. n. 1915/2004).Pertanto il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 20518 del 28/07/2008).»

Sintesi: I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione che postulino accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito.

Estratto: «3 - I primi cinque motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto fra loro intimamente connessi.Essi, benvero, sono accomunati dal carattere della novità, in quanto dalla sentenza impugnata non emerge (né il ricorrente ha specificato con quali atti ed in quali termini abbia svolto le relative deduzioni) che le relative questioni siano state già proposte nel corso del giudizio di merito. Soccorre, in proposito, il principio, costantemente affermato da questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione che postulino accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito.Pertanto il ricorrente, qualora proponga dette questioni in sede di legittimità e al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass., 31 agosto 2007, n. 18440; Cass., 12 luglio 2005, n. 14599; Cass., 15 marzo 2006, n. 5620). 4 - Il sesto motivo è infondato.»

Sintesi: I motivi di ricorso per cassazione devono investire problematiche che abbiano già formato oggetto del giudizio d'appello, non potendo in sede di legittimità essere prospettati nuovi temi di indagine, non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi di merito.

Estratto: «E' principio costantemente affermato da questa Corte che i motivi di ricorso per cassazione devono investire problematiche che abbiano già formato oggetto del giudizio d'appello, non potendo in sede di legittimità essere prospettati nuovi temi di indagine, non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi di merito (cfr., fra molte, Cass. 1562/010).Ne consegue che, poiché la sentenza impugnata non contiene neppure un accenno alle critiche asseritamene rivolte dall'IBI alla ctu, la società avrebbe dovuto riportare in ricorso quelle parti dell'atto di appello in cui le aveva formulate o, quantomeno, rinviare alle pagine di riscontro, onde consentire a questa Corte, cui non è possibile sopperire alle lacune delle parti attraverso indagini integrative, di controllare l'effettiva ricorrenza dei dedotti vizi di omessa motivazione (cfr., fra molte, Cass. nn. 12988/010, 12984/06, 3105/04).»

Sintesi: Allorquando il diritto di impugnazione sia stato ritualmente esercitato, il principio di consumazione dell'impugnazione esclude che, ricevuta la notificazione del ricorso di altro contendente, possa essere proposto un secondo ricorso per cassazione in via incidentale, per gli stessi motivi o per motivi diversi da quelli dedotti con il primo atto di impugnazione, ancorché la seconda impugnazione risulti tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima, essendosi esaurito, con la proposizione del ricorso, il diritto di impugnazione, atteso che l'ordinamento non consente la reiterazione od il frazionamento dell'iniziativa impugnatoria in atti separati.

Estratto: «3.5. - Con il ricorso la P. ha chiesto anche la correzione di taluni errori materiali occorsi nella sentenza d'appello, in ordine al nome degli avvocati che hanno rappresentati e difeso la P., al prenome della P. e al calcolo delle spese.3.5.1. - La richiesta non può avere ingresso in questa sede.Il giudizio di cassazione...
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Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.