Impugnazione della sentenza in Cassazione: l'ammissione di prove ovvero l'omessa valutazione del giudice di merito

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> MANCATA AMMISSIONE 261 C.P.C.

Sintesi: L'ammissione di mezzi di prova di cui all'art. 261 c.p.c., è rimessa all'iniziativa ed alla discrezionale valutazione del giudice di merito, onde non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia ammesso le dette prove.

Estratto: «Con il quarto motivo si denuncia "Difetto di motivazione per omessa ammissione di mezzi di prova".Secondo parte ricorrente la sentenza è errata per avere rigettato l'ulteriore ammissione di prove orali con una motivazione insufficiente.Il motivo è infondato.L'ammissione di mezzi di prova di cui all'art. 261 c.p.c., è infatti rimessa all'iniziativa ed alla discrezionale valutazione del giudice di merito, onde non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia ammesso, ritenendole ininfluenti, le dette prove.»

GIUDIZIO -... _OMISSIS_ ...ONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> MANCATA AMMISSIONE PROVA TESTIMONIALE

Sintesi: Iil ricorrente per Cassazione, ove denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto opposto dal giudice di merito di dare ingresso a una prova per testi, ovvero all'omessa valutazione, da parte dello stesso giudice, di un documento, ha l'onere sia di dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra l'errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, sia di indicare specificamente, nel ricorso, anche mediante integrale trascrizione, le circostanze concrete che formavano oggetto dei capitoli di prova o il contenuto esatto del documento asseritamente pretermesso.

Estratto: «2.2. - Infine, è del tutto generica e non rettamente veicolata la censura riguardante la mancata acquisizione di non meglio precisata "documentazione utile e pertinente" che sarebbe valsa a dimostrare che l'area non è demanial... _OMISSIS_ ...;il ricorrente per Cassazione, ove denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto opposto dal giudice di merito di dare ingresso a una prova per testi, ovvero all'omessa valutazione, da parte dello stesso giudice, di un documento, ha l'onere sia di dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra l'errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, sia di indicare specificamente, nel ricorso, anche mediante integrale trascrizione, le circostanze concrete che formavano oggetto dei capitoli di prova o il contenuto esatto del documento asseritamente pretermesso. Ciò per dar modo al giudice di legittimità di verificare la validità e la decisività delle disattese deduzioni di prova sulla sola base del ricorso per cassazione, stante il principio di autosufficienza di tale atto di impugnazione, senza che si rendano necessarie indagini integrative o che possa, all'uopo, svolgere funzione sostitutiva il richiamo per relationem ad altri atti o scritti d... _OMISSIS_ ...tati nei precedenti gradi di giudizio" (Cass. nn. 11501/06 e 2602/01).»

Sintesi: Il ricorrente il quale, in sede di legittimità, denunci la mancata ammissione, da parte del giudice del merito, di una prova testimoniale, ha l'onere di indicare specificatamente le circostanze che formavano oggetto della prova al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza de ricorso per cassazione, la Corte di Cassazione deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non e consentito sopperire con indagini integrative.

Estratto: «Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 244 e 345 c.p.c. lamentando l'errore commesso dalla corte di appello nel non ammettere la rilevante prova testimoniale articolata da essi ricorrenti in sede di gravame - dire... _OMISSIS_ ...e l'avvenuta costituzione in loro favore della servitù di scolo delle acque luride attraverso il pozzetto fognario realizzato in parte su proprietà di Pa.Gi. ed in parte su proprietà di P. G. - sulla base dell'affermazione secondo cui l'esistenza del diritto reale non era dimostrabile con la prova orale. Al contrario la prova della costituzione di una servitù può essere data anche per testimoni specie quando se ne affermi l'acquisizione a titolo originario per usucapione.L'infondatezza della censura emerge con immediatezza da quanto sopra esposto esaminando il primo motivo di ricorso con riferimento alla parte della sentenza impugnata con la quale la corte di appello ha posto in evidenza la mancata proposizione da parte di P.C. e G. di una domanda (principale o riconvenzionale) volta ad ottenere il riconoscimento (anche in via di eccezione riconvenzionale al fine di paralizzare la domanda di controparte) dell'avvenuta acquisizione della servitù di scolo a titolo originar... _OMISSIS_ ...ne. E' quindi ineccepibile la decisione del giudice di secondo grado di non ammettere una prova volta a sostegno di una domanda non proposta o di una eccezione non sollevata.La corte territoriale non ha omesso di rilevare che gli appellanti C. e P.G. avevano solo invocato la costituzione di una servitù coattiva senza però provare di non poter scaricare te acque nere e bianche se non attraversando la proprietà del fratello Gi..Va inoltre ribadito che il giudice del merito non è tenuto ad ammettere i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo e di essere già in grado di formarsi un convincimento.La censura in esame non è meritevole di accoglimento anche per la sua genericità avendo i ricorrenti omesso di indicare le specifiche circostanze sulle quali avrebbe dovuto svolgersi la prova testimoniale rifiutata dal giudice di secondo grado e riducendosi la doglianza ad una apodittica affermazione di rilevanza in re ipsa da riconoscere a... _OMISSIS_ ... capitoli di prova come articolati.Costituisce, invero, jus receptum che il ricorrente il quale, in sede di legittimità, denunci la mancata ammissione, da parte del giudice del merito, di una prova testimoniale, ha l'onere di indicare specificatamente le circostanze che formavano oggetto della prova al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza de ricorso per cassazione, la Corte di Cassazione deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non e consentito sopperire con indagini integrative.»

Sintesi: La censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente: a) omette di indicare in ricorso i capitoli di prova non ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi ai fine di pervenire a soluzioni ... _OMISSIS_ ...le raggiunte nella sentenza impugnata; b) non alleghi ed indichi la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce al fine di consentire ex actis alla Corte di cassazione di verificare la vericità dell'asserzione.

Estratto: «Con il primo motivo del ricorso principale i B. - F. denunciano violazione di norme di diritto e vizi di motivazione deducendo che la corte di appello ha errato ne definire "costruzione" l'accessorio agricolo posto nel fondo di essi ricorrenti pur trattandosi di un'opera di estrema modestia non integrante il carattere (necessario per la qualifica di costruzione) di solidità e di immobilizzazione. Il manufatto non è quindi assoggettato alle norme che disciplinano le distanze tra le costruzioni. In ogni caso la corte di appello ha errato nel non accogliere la richiesta di chiarimenti al c.t.u. e di ammettere l'escussione dei testi. La prova testimoniale non... _OMISSIS_ ...a con motivazione insufficiente e contraria ai dati oggettivi che avevano supportato la relativa richiesta.Il motivo è infondato posto che, come questa Corte ha avuto modo di precisare, ai fini dell'applicazione delle distanze legali di cui all'art. 873 c.c., e delle norme integrative dettate dai regolamenti locali, deve intendersi per costruzione qualsiasi opera che, pur difettando di una propria individualità, abbia tuttavia i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione rispetto al suolo. L'accertamento in ordine alla sussistenza di tali caratteristiche spetta al giudice del merito (sentenza 12/9/2000 n. 12045). In particolare ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall'art. 873 c.c., o da norme regolamentari integrative, la nozione di "costruzione" comprende qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo (sentenza 19/10/2009 n. 221... _OMISSIS_ ...e correttamente la corte di appello ha ravvisato nel manufatto in questione gli estremi di una "costruzione" ponendo in evidenza che - secondo quanto insindacabilmente accertato in fatto - tale manufatto era stabilmente infisso al suolo e fuoriusciva "in misura notevole da terra".E' invece inammissibile la parte del motivo in esame relativa al mancato accoglimento delle richieste volte ad ottenere dal c.t.u. chiarimenti e ad ammettere la formulata prova testimoniale.Al riguardo è appena il caso di osservare che, come è noto e come è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il c.t.u. ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini (tra le tante, sentenza 28/5/2010 n. 13112). L'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità.Del pari costituisce principio costantemente affe... _OMISSIS_ ... Corte quello secondo cui la censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente: a) omette di indicare in ricorso i capitoli di prova non ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi ai fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nella sentenza impugnata; b) non alleghi ed indichi la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce al fine di consentire ex actis alla Corte di cassazione di verificare la vericità dell'asserzione (tra le tante, sentenze 23/4/2010 n. 9748; 24/4/2009 n. 9817; 19/3/2007 n. 6440; 23/9/2004 n. 19138).Nella specie i detti oneri non sono stati rispettati dai ricorrenti principali.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.