Correzione in Cassazione della motivazione della sentenza e degli errori materiali

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE

Sintesi: È inammissibile per difetto di interesse il motivo di ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello e diretto soltanto a far modificare la motivazione della sentenza impugnata, laddove tale correzione può essere ottenuta mediante la semplice riproposizione delle difese nel controricorso o attraverso l'esercizio del potere correttivo attribuito alla Corte di Cassazione dall'art. 384 c.p.c..

Estratto: «7) Il secondo motivo di ricorso incidentale è inammissibile per difetto d'interesse, in quanto proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello e diretto soltanto a far modificare la motivazione della sentenza impugnata, laddove tale correzione può essere ottenuta mediante la semplice riproposizione delle difese nel controricorso o attraverso l'esercizio del potere correttivo att... _OMISSIS_ ...rte di Cassazione dall'art. 384 c.p.c. (tra le tante v. Cass. 24-3-2010 n. 7057; Cass. 20-2-2006 n. 3654; Cass. 28-4- 2004 n. 8096; Cass. 13-3-1996 n. 2067).»

Sintesi: Affinché la Corte di Cassazione possa procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 384 c.p.c. è necessario che la sostituzione della motivazione sia solo in diritto e non comporti indagini o valutazioni di fatto, e che essa non importi o violazione del principio dispositivo, ossia non pronunci su eccezioni non sollevate dalle parti e non rilevabili d'ufficio.

Estratto: «8) Inammissibile, in ogni caso, è la richiesta dei controricorrenti di rigetto del ricorso principale, previa correzione della motivazione nel senso che, avendo la P. cominciato a possedere l'immobile solo nel 1978 e non nel 1972, non sarebbe comunque maturato in suo favore il termine ventennale necessario ai fini dell'usucapione, stante l... _OMISSIS_ ...uttivo prodotto nei suoi confronti dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, effettuata il 19-12-1997.Si rammenta, al riguardo, che, affinché la Corte di Cassazione possa procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c., è necessario che la sostituzione della motivazione sia solo in diritto e non comporti indagini o valutazioni di fatto, e che essa non importi o violazione del principio dispositivo, ossia non pronunci su eccezioni non sollevate dalle parti e non rilevabili d'ufficio (v. Cass. 18-3-2005 n. 5954; Cass. 16-5-1998, n. 4939; Cass. 21-5-1981, n. 3333).Nella specie, la richiesta di correzione comporta indagini e valutazioni di fatto in ordine alla data di inizio dell'esercizio del possesso da parte della P.. Pertanto, si è completamente fuori dall'ipotesi di applicabilità della norma in esame.»

Sintesi: La correzione della motivazione della sentenza impugnata ex art.... _OMISSIS_ ... essere ottenuta mediante la semplice riproposizione delle difese nel controricorso o attraverso l'esercizio autonomo del potere correttivo attribuito alla Corte di Cassazione dalla stessa norma, senza che sia necessario il ricorso incidentale.

Estratto: «Resta da esaminare il ricorso incidentale proposto dagli originari attori, fondato su un'unica doglianza per violazione e falsa applicazione dell'art. 346 c.p.c., con cui i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello avrebbe sbagliato quando ha affermato che la questione dell'individuazione del responsabile del sinistro era rimasta in gioco per effetto dell'appello della Provincia, che aveva chiesto dichiararsi la responsabilità del Comune. Tale motivazione dovrebbe essere corretta ex art. 384 c.p.c., u.c., perché gli eredi C. nel costituirsi nel giudizio in appello avevano riproposto espressamente ex art. 346 c.p.c., tutte le domande, richieste e difese già proposte in primo grado, tra cui la richi... _OMISSIS_ ...abilità del Comune.Il ricorso è inammissibile, per difetto di interesse, alla luce del rilievo che è stato proposto da una parte totalmente vittoriosa in appello ed è diretto soltanto alla modifica della motivazione della sentenza impugnata. Ed invero, tale correzione può essere ottenuta mediante la semplice riproposizione delle difese nel controricorso o attraverso l'esercizio autonomo del potere correttivo attribuito alla Corte di Cassazione dall'art. 384 cod. proc. civ. (cfr Cass. n. 7057/2010, Cass. n. 6519/07, Cass. n. 3654/06, Cass. n. 6631/06, Cass. n. 15897/01)»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CORREZIONE ERRORI MATERIALI

Sintesi: Il ricorso per cassazione, infatti, è strumento diretto al controllo di legittimità delle decisioni impugnate, non anche alla correzione degli errori materiali della sentenza di merito, che la parte può far emendare attraverso la particolare pr... _OMISSIS_ ...agli artt. 287 e 288 c.p.c..

Estratto: «Con il primo motivo il ricorso chiede la correzione di errori materiale presenti nel dispositivo della sentenza impugnata, relativamente al nome della convenuta appellata, ivi indicato in " C.F." in luogo di " D.F.A." ed al mappale che contraddistingue il terreno di proprietà dell'attore appellante, indicato nel numero "540 " in luogo di "580".Il mezzo è inammissibile.Il ricorso per cassazione, infatti, è strumento diretto al controllo di legittimità delle decisioni impugnate, non anche alla correzione degli errori materiali della sentenza di merito, che la parte può far emendare attraverso la particolare procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. (Cass. n. 3656 del 2006; Cass. n. 5296 del 1978).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.