Configurabilità delle posizioni di controinteressati e controinteressati nelle concessioni demaniali

Sintesi: Rispetto alla proroga di un precedente titolo concessorio, essendo esclusa la partecipazione di terzi, non sono configurabili posizioni di controinteresse.

Estratto: «20. Ugualmente infondato è il motivo di appello con il quale la società Imperatore s.r.l. lamenta che i motivi aggiunti proposti in primo grado dalla G. PO. (con i quali è stata impugnata la concessione n. 19598 del 2010, nella parte in cui, nel rinnovare la precedente concessione...
[...omissis...]

Sintesi: E' inammissibile il ricorso avverso il parere del Comitato portuale e la successiva concessione demaniale rilasciata a terzi se notificato al solo controinteressato della concessione e non ad uno dei controinteressati del suddetto parere, a nulla valendo peraltro il fatto che la concessione sia stata rilasciata a favore di una società costituita tra tali controinteressati.

Estratto: «Ciò non risulta peraltro avvenuto perché il ricorso avverso il succitato parere del Comitato portuale è inammissibile in quanto non è stato notificato a nessuno dei due contro interessati rispetto a tale atto, ossia il raggruppamento provvisorio composto da Impresa di Costruzioni G.M. s.p.a, Impresa Generale di Costruzioni R.D.E. s.p.a., S. – S.I.L. s.p.a., Banca I.I.I. s.p.a. e A.L. srl.Il gravame risulta essere stato infatti notificato solo a P. s.r.l., che è il soggetto cui è stata rilasciata la concessione e che è quindi controinteressato solo rispetto all’impugnazione di tale atto, essendo sorta in momento successivo all’emanazione del parere ed essendo soggetto del tutto diverso da quello controinteressato all’impugnazione dello stesso, a nulla valendo che questa Società sia stata costituita tra le stesse imprese costituenti l’originario raggruppamento provvisorio (cfr. per un caso analogo T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 5 luglio 2006, n. 1688).La inammissibilità del ricorso nella parte in cui viene contestata la scelta sopra ricordata, con conseguente esclusione dalla procedura degli altri aspiranti concessionari, priva inoltre la stessa ricorrente di qualsiasi interesse all’annullamento della concessione successivamente rilasciata a P. s.r.l., che viene impugnata non per vizi propri ma per vizi asseritamente derivanti dagli atti presupposti culminati nel parere sopracitato. Il rilascio della concessione risulta infatti conseguente alla preferenza già espressa in via definitiva da parte del Comitato portuale con il parere n. 9/2009 ed integralmente recepita dalla stessa Autorità portuale nella menzionata nota del 16.7.2009.Costituisce, infatti, affermazione pacifica che è inammissibile per carenza di interesse il ricorso giurisdizionale volto contro un atto consequenziale di altro presupposto non utilmente impugnato, dato che l'annullamento del primo non varrebbe a rimuovere la situazione sfavorevole già determinata dal secondo.»

Sintesi: L'impugnazione dell'ordine di sgombero proposta dal titolare di subconcessione non deve essere notificata anche al concessionario, che non è certo un controinteressato (inteso quale soggetto che subirebbe effetti pregiudizievoli dall’accoglimento del gravame), ma semmai un cointeressato, legittimato al più ad intervenire nel giudizio in corso.

Estratto: «Sempre in punto di rito è infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa del Comune in ordine alla mancata notifica del ricorso alla soc. P.I. s.p.a., titolare della concessione demaniale marittima relativa all’area di cui trattasi.Invero, nel caso di specie, su domanda della soc. P.I. s.p.a. e della ricorrente, formulata ai sensi dell’art. 45 bis cod. nav., l’Autorità competente ha assentito fino al 31/12/2011 (v., da ultimo autorizzazione n. 17/2011) l’affidamento alla ricorrente dell’attività di cantieristica nautica già oggetto della concessione rilasciata alla soc. P.I. s.p.a..Detta società, pertanto non è certo un controinteressato (inteso quale soggetto che subirebbe effetti pregiudizievoli dall’accoglimento del gravame), ma semmai un cointeressato, legittimato al più ad intervenire nel giudizio in corso.»

Sintesi: Colui che ha presentato domanda di concessione di suolo pubblico per l'installazione di un impianto di distribuzione di carburanti è controinteressato nel provvedimento di concessione della medesima area per la delocazlizzazione di un impiano già esercito altrove.

Estratto: «Con il primo motivo, l’appellante sostiene l’erroneità della sentenza di primo grado con cui è stato considerato tardivo il proprio ricorso per l’annullamento della concessione all’Automobil Club di Foggia del suolo pubblico, in quanto proposto oltre il termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione all’albo comunale, avendo dovuto il provvedimento esserle comunicato individualmente.Il motivo è fondato.L’art. 21 L. n. 1034/1971, all’epoca vigente, prevede che il ricorso giurisdizionale sia notificato entro il termine di 60 giorni dalla notifica individuale o dalla piena conoscenza da parte dell’interessato o, per gli atti per i quali non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se prevista da norme di legge o di regolamento.Secondo piani principi (Cons. St. Sez. V, 22 marzo 2010, n.1661; 24 marzo 2006, n. 1534, Sez. VI, 3.10.2007, n. 5105), per i soggetti direttamente contemplati dall’atto o che siano direttamente incisi dai suoi effetti, anche se non contemplati, il termine di impugnazione decorre dall’effettiva conoscenza, che si perfeziona con la notificazione o con la comunicazione individuale. Diversamente, la pubblicazione prevista, per le deliberazioni degli enti locali, dall’art. 124 d. lgs. n. 267/2000 è rilevante per la decorrenza dei termini di impugnazione da parte dei soggetti non direttamente contemplati né immediatamente incisi dagli effetti dell’atto.Nella fattispecie, la pendenza di domanda, ben nota all’amministrazione per la lunga istruttoria svolta, diretta al rilascio di autorizzazione all’installazione dell’impianto di distribuzione di idrocarburi sul medesimo suolo pubblico oggetto , dapprima, di diniego a causa della necessità di svolgere una selezione competitiva , annullato dal T.a.r. con la sentenza n.211 del 2009, passata in giudicato, e, poi, assegnato, a distanza di pochi giorni dal diniego, in via diretta all’AC di Foggia, è sufficiente a caratterizzare la posizione della ricorrente come quella di soggetto direttamente inciso dagli effetti dell’atto comunale – risolvendosi questo in un nuovo diniego della sua istanza, concorrente con quella dell’ACI – al quale, pertanto, la deliberazione avrebbe dovuto essere individualmente comunicata.In assenza di una piena conoscenza – non diversamente provata dal Comune cui incombeva il relativo onere – il ricorso non poteva considerarsi tardivo e, pertanto, irricevibile. A diverse conclusioni non può condurre la premessa da cui muove la difesa del Comune, secondo cui il procedimento che avrebbe dato luogo alla impugnata delibera concernerebbe non già l’autorizzazione all’installazione di impianto, ma la delocalizzazione di impianto già esercito dall’AC in altro luogo, a seguito dell’accertata incompatibilità con la normativa in materia di distanze, cui risulterebbe estranea la ricorrente.Anche nel procedimento di delocalizzazione, stante l’identità dell’area oggetto della preventiva domanda della ricorrente, quest’ultima va infatti considerata quale soggetto individuato che , sebbene diverso dal diretto destinatario dell’atto, subisce tuttavia un pregiudizio diretto dal provvedimento conclusivo di cui deve, pertanto, essere informata. In carenza di comunicazione, quindi, non può ritenersi che il termine per l’impugnazione decorra dalla pubblicazione all’albo pretorio dell’atto conclusivo del procedimento (Cons. St. Sez. IV, 13.7.2011, n. 4239). Anche a voler considerare, quindi, la diversità dei procedimenti, gli effetti pregiudizievoli direttamente incidenti sulla posizione della sig. F. inducono il Collegio a ritenere rilevante, ai fini del termine per l’impugnazione dell’atto finale, la conoscenza individuale.»

Sintesi: In ipotesi di impugnazione della revoca di concessione cimiteriale, il nuovo assegnatario non riveste il carattere di controinteressato in senso tecnico se, utilizzando l’ordinaria diligenza, dal contesto dell’atto di decadenza o in base ad esso non è dato evincere il suo nominativo, mancando in tal caso il c.d. elemento formale di identificazione.

Estratto: «Appare chiaro, dal tenore del provvedimento gravato, che il V., effettuandone impugnazione innanzi al Tar, legittimamente non aveva notificato il ricorso anche all’odierno opponente, il cui nominativo non era assolutamente dato evincere, al pari di quello degli altri assegnatari, utilizzando l’ordinaria diligenza, dal contesto dell’atto di decadenza o in base ad esso (c.d. elemento formale di identificazione del controinteressato in senso tecnico); e ciò anche considerato che alla pubblicità della fase di selezione non è stato dedotto con l’odierna opposizione (né tantomeno provato) abbia fatto seguito la formazione di un elenco pubblico degli assegnatari, facilmente reperibile dall’odierno ricorrente sulla sola base delle indicazioni contenute nel provvedimento il quale, peraltro, nessuna informazione conteneva al riguardo.Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque escluso che all’odierno opponente possa essere riconosciuta la qualità di controinteressato in senso tecnico e, in conseguenza, la posizione legittimante l’odierna impugnativa di litisconsorte pretermesso tout court.Piuttosto, proprio dalla ricostruzione in fatto operata con l’opposizione dal T., emerge che questi si afferma titolare di una posizione sostanziale autonoma e incompatibile con quella riconosciuta con la sentenza opposta, ciò che, per quanto sopra detto, gli avrebbe imposto, per poter validamente proporre l’impugnazione in esame, di dedurre i motivi di merito per cui la propria posizione sarebbe dovuta risultare anche prevalente su quella già regolata in sentenza a favore dell’originario ricorrente.»

Sintesi: La presentazione di istanza di rilascio di concessione su di un'area demaniale marittima determina l'assunzione della veste di contraddittore necessario nel giudizio di impugnazione del diniego opposto dalla Regione all’istanza di subingresso.

Estratto: «Da tanto precede che già con la nota da ultimo detta la Regione aveva chiarito che la sig.ra Gabriel, almeno nella situazione in atto, non poteva subentrare nella concessione; donde il carattere immediatamente lesivo della nota stessa, nella quale era, inoltre chiarito che almeno altri due operatori del settore (la società SA.TRO sas di Troisi Paolo e la società Spiaggia Azzurra sas di Lobascio Giambattista) avevano avanzato istanza di rilascio della concessione relativa alle aree demaniali di cui si tratta.Ebbene, tale nota, sebbene immediatamente lesiva della sfera giuridica dalla sig.ra Gabriel, escludendo il suo diritto al subentro, non risulta essere stata fatta, dalla stessa, oggetto di gravame; e, si noti, la nota stessa individuava, nelle predette società, almeno due controinteressate, richiedenti il rilascio del titolo concessorio sulle aree di interesse dell’originaria ricorrente.Né la nota in parola (alla quale viene fatto generico riferimento a pag. 4 del ricorso di primo grado: “….la prima comunicazione è arrivata dopo circa sei mesi dalla prima richiesta data 17.03.03”) è stata fatta oggetto di impugnativa congiuntamente alla dianzi ricordata nota del 15 giugno 2004, sebbene in questa espressamente richiamata.Ciò premesso, emerge con chiarezza che fin dal momento del ricevimento della nota regionale del 27 agosto 2003 l’originaria ricorrente ha potuto conoscere le negative determinazioni assunte dalla Regione sulla sua istanza, e, per quanto qui primariamente interessa, ha anche potuto conoscere l’esistenza di almeno due controinteressate (di cui si è detto).Dette imprese, avendo avanzato istanza di rilascio di concessione sull’area demaniale marittima in questione, hanno assunto, invero, sin da quel momento, la veste di contraddittori necessari, in quanto – a seguito della proposizione di apposita istanza di concessione sulle aree stesse - titolari di una posizione di interesse giuridicamente tutelato al rilascio (eventualmente, in comparazione) del relativo titolo, contrapposto a quello fatto valere dalla stessa sig.ra Gabriel e con esso incompatibile.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.