Sintesi: Qualora nel corso del giudizio volto all'annullamento del diniego del piano di lottizzazione intervenga l'approvazione del nuovo PRG, recante disposizioni incompatibili con il piano di lottizzazione stesso, è logico che la domanda risarcitoria subisca un adeguamento, che non integra in tal caso un'inammissibile domanda nuova.
Estratto: «3.1. Premesso che la statuizione di improcedibilità non è d’ostacolo alla disamina delle stesse ed alla eventuale delibazione positiva della domanda di concessione del risarcimento dei danni pare opportuno, ad avviso del Collegio, esaminare immediatamente l’eccezione di inammissibilità avanzata dall’amministrazione comunale3.1.1. Quest’ultima sostiene infatti la “diversità” e “novità” del petitum avanzato in appello rispetto a quello proposto in primo grado: ciò sarebbe causa di inammissibilità della censura.3.1.2 Il Collegio ben conosce e condivide il costante ...
_OMISSIS_ ...lla giurisprudenza civile di legittimità che, a far data dalla importante decisione della Terza Sezione della Cassazione Civile 09-05-1988, n. 3403, ha costantemente affermato il principio per cui “in tema di risarcimento dei danni da responsabilità' civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisce in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni cagionatigli da un determinato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta; tuttavia, tale principio non può trovare applicazione quando l'attore "ab initio" o durante il corso del giudizio abbia esplicitamente escluso il riferimento della domanda a tutte le possibili voci di danno , dovendosi coordinare il principio di infrazionabilità della richiesta di risarcimento con il principio della domanda. Ne conse...
_OMISSIS_ ...a nell'atto di citazione siano indicate specifiche voci di danno e tra le stesse non sia indicata quella relativa ai danni materiali, l'eventuale domanda proposta in appello è inammissibile per novità, mentre deve intendersi abbandonata se precedentemente formulata e non riproposta nella precisazione delle conclusioni.”(Cass. civ. Sez. III, 07-12-2004, n. 22987 in punto di danno biologico, maa si veda anche, ancora di recente, Cass. civ. Sez. III Sent., 22-08-2007, n. 17873 e, soprattutto, Cass. civ. Sez. III Sent., 20-02-2007, n. 3936).Senonché non ritiene che esso sia applicabile alla fattispecie.Come l’appellante amministrazione comunale non dovrebbe ignorare, tra la presentazione del mezzo di primo grado e la decisione della causa si è verificato l’ importante fatto “nuovo” dell’avvenuta approvazione del nuovo PRG, recante, pacificamente, disposizioni incompatibili con il piano di lottizzazione illo tempore avanzato da parte appell...
_OMISSIS_ ...quo; ben logico che la domanda risarcitoria abbia subito un adeguamento, che non può integrare domanda “nuova” pertanto affetta da inammissibilità: allorché il mezzo di primo grado fu proposto, infatti, gli appellanti, sostenendo che il Tar avrebbe dovuto riconoscere che il piano di lottizzazione dagli stessi presentato poteva essere approvato alla luce delle pregresse ed ancora operative e vigenti prescrizioni contenute nel programma di fabbricazione ambivano ad ottenere una tutela “specifica” (con la demolizione dell’avversato diniego ed affermazione della doverosa approvazione del piano di lottizzazione presentato) e l’ulteriore risarcimento rappresentato dallo stress sopportato, le spese subite, etc.Caduto il primo presupposto a cagione dell’avvenuta approvazione del PRG occorsa nel 2002 è evidente che la richiesta risarcitoria sia diretta ad ottenere il risarcimento discendente dal non avere potuto attuare il piano che ...
_OMISSIS_ ...e parte appellante- avrebbe potuto essere approvato senza l’errore del comune.Nessuna statuizione di inammissibilità pertanto, può attingere l’appello in parte qua.»
Sintesi: E' inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta per la prima volta in appello, risultando altrimenti violati il principio del doppio grado di giudizio e le connesse esigenze di tutela del contraddittorio.
Estratto: «IV.6.- Il ricorso in esame contiene anche la richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla adozione degli illegittimi provvedimenti impugnati, con particolare riguardo agli oneri economici necessari all’acquisizione della nuova area su cui trasferire il distributore di carburante, alla realizzazione delle nuove strutture, allo smantellamento delle precedenti ed alla perdita dell’avviamento, con eventuale fissazione dei criteri da osservare in caso di liquidazione concordata del danno, in caso di imposs...
_OMISSIS_ ...tegrazione in forma specifica.La Sezione deve premettere che solo il ricorso di primo grado n. 1339 del 2000, di impugnazione del provvedimento n. 1665/9788 del 19.4.2000 (di diffida, in esecuzione della delibera consiliare n. 86/99, a trasferire l’impianto in altra zona, pena la revoca del titolo abilitativi all’esercizio), pure respinto con la sentenza impugnata, contiene una, peraltro generica, richiesta di risarcimento danni, che non è comunque specificata adeguatamente; né può essere provata per la prima volta in appello stante il divieto di cui all’art. 104 del c.p.a..Deve quindi in primo luogo ritenersi inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta per la prima volta in appello con riguardo alla illegittimità di tutti gli ulteriori provvedimenti impugnati, risultando altrimenti violati il principio del doppio grado di giudizio e le connesse esigenze di tutela del contraddittorio (Consiglio di Stato, sez. V, 18 novembre 2011, n. 6093...
_OMISSIS_ ...alla richiesta di risarcimento danni a seguito della illegittimità di detta diffida a trasferire l’impianto va rilevato che le censure accolte, di violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, di illegittimo contestuale esercizio di due poteri distinti, di difetto di motivazione e di incompetenza, comportano comunque, in astratto, la riedizione del potere malamente esercitato ora per allora, con reintegrazione in forma specifica, salvo che la situazione di fatto la renda impossibile.In quest’ultimo caso il danno emergente non potrebbe comunque essere oggetto di risarcimento per equivalente perché non solo è stato richiesto per la prima volta in appello, ma anche non provato, né essendo stato chiesto, fin dal primo grado, il risarcimento da perdita di chance (è stata solo richiesta la piena reintegrazione in base a riedizione del potere in senso favorevole o il risarcimento in maniera equitativa ex art. 1226 del c.c.).La domanda di risarcimento del danno ...
_OMISSIS_ ...a solo nei sensi e nei limitati termini di cui sopra se possibile la riedizione del potere a suo tempo illegittimamente esercitatoe in relazione dunque al effetto conformativo del tipo di accoglimento qui adottato.»
Sintesi: È inammissibile la domanda risarcitoria formulata con memoria non notificata.
Estratto: «28. La Sviluppo Edilizio s.r.l., la San Giuseppe Società Cooperativa Edilizia e la Cooperativa Edilizia Dante hanno proposto intervento ad adiuvandum.Con tale atto e con la successiva memoria depositata nel corso del giudizio, le tre società hanno chiesto, oltre all’annullamento degli atti impugnati, il risarcimento dei danni dalle stesse subiti.Per costante giurisprudenza è inammissibile l'intervento ad adiuvandum spiegato da un soggetto ex se legittimato a proporre il ricorso in via principale, in quanto in tale ipotesi l'interveniente non fa valere, come è tipico per l'istituto dell'intervento, un interesse di me...
_OMISSIS_ ...igrave; un interesse personale all'impugnazione dell'atto gravato in via principale, immediatamente lesivo della sua posizione giuridica e, come tale, direttamente impugnabile nei prescritti termini di decadenza.Tuttavia, poiché l’atto di intervento è stato notificato alle altre parti e depositato nei termini di legge, va convertito in ricorso autonomo (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 27 maggio 2002 , n. 2928).29. La domanda risarcimento dei danni legati al ritardo nel rilascio del permesso di costruire avente ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela, proposta con l’atto di intervento, è infondata per le medesime ragioni già affermate con riferimento al ricorso proposto dalla First Atlantic Real Estate s.g.r. s.p.a.30. L’ulteriore domanda risarcitoria formulata con la memoria depositata in data 9.1.2012 – come prospettato alla parte nel corso dell’udienza a...
_OMISSIS_ ...quo;art. 73, c. 3, cod.proc.amm. – è invece inammissibile, essendo stata formulata con memoria non notificata (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato sez. V, 5 ottobre 2011, n. 5445).31. Le domande risarcitorie proposte dalle società Sviluppo Edilizio s.r.l., San Giuseppe Società Cooperativa Edilizia e Cooperativa Edilizia Dante sono, pertanto, in parte infondate ed in parte inammissibili.»
Sintesi: È inammissibile la pretesa di risarcimento danni che venga proposta con memoria depositata agli atti e non anche con ricorso per motivi aggiunti o con autonomo ricorso regolarmente notificato alla controparte nel rispetto dei principi di difesa e di contraddittorio.
Estratto: «Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente non ha articolato alcuna specifica richiesta di risarcimento dei danni né in epigrafe né nelle conclusioni.Soltanto con il ricorso per motivi aggiunti del 13.2.2009 il ricorrente ha chiesto la condanna al ...
_OMISSIS_ ...i danni conseguenti; in particolare ha fatto espressa e testuale riserva di quantificazione dei detti danni nel corso del presente giudizio.La difesa del ricorrente, con la memoria di cui da ultimo, sul detto punto si è limitato a rilevare che lo stesso, a causa del comportamento dell’amministrazione, è “ stato costretto a svolgere l’attività turistico-ricreativa, sua esclusiva fonte di reddito, in condizioni più che precarie” e che “ ha fruito solo di una parte della superficie concessa” ed “ ha potuto installare un numero di ombrelloni, lettini e sdraio ( il cui affitto determina una delle principali fonte di reddito) notevolmente inferiore.Si premette che è inammissibile la pretesa di risarcimento danni che venga proposta con memoria depositata agli atti e non anche con ricorso per motivi aggiunti o con autonomo ricorso regolarmente notificato alla controparte nel rispetto dei principi di difesa e di contraddittorio ( T.A.R. C...
_OMISSIS_ ... sez. V, 2 novembre 2009, n. 6757).È, tuttavia, inammissibile la domanda di risarcimento danni formulata, come nel caso di specie, in modo del tutto generico e senza alcuna concreta dimostrazione degli elementi probatori a sostegno della pretesa fatta valere, dal momento che, per il principio dell'onere della prova, anche nel giudizio amministrativo, la domanda di risarcimento danni nei confronti della p.a. deve essere fondata su una puntuale quantificazione ed una congrua dimostrazione del danno conseguente all'illegittimità procedimentale che determina l'annullamento giurisdizionale dell'atto.Ed infatti la liquidazione equitativa del danno concerne la mera quantificazione, mentre spetta al ricorrente che agisce per il risarcimento del danno provare gli elementi costitutivi della propria pretesa e delle relative voci. La pretesa risarcitoria è, pertanto, inammissibile.»
Sintesi: La domanda risarcitoria può essere proposta anche nel corso del giudizi...
_OMISSIS_ ...nnullamento del provvedimento causativo del danno, purché, però, ciò avvenga mediante atto notificato alla controparte, e non con semplice memoria depositata, nel rispetto dei principi di difesa e del contraddittorio.
Estratto: «Il Collegio non ignora che la domanda risarcitoria può essere proposta anche nel corso del giudizio per l’annullamento del provvedimento causativo del danno, purché, però, ciò avvenga mediante atto notificato alla controparte, e non con semplice memoria depositata, nel rispetto dei principi di difesa e del contraddittorio (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 13 dicembre 1999, n. 1876; sez. VI, 9 maggio 2006, n. 2556; sez. IV, 8 agosto 2008, n. 3922; Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 15 maggio 2006, n. 234; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 8 maggio 2002, n. 1150; sez. I, 6 giugno 2003, n. 909; TAR Campania, Napoli, sez. V, 10 ottobre 2002, n. 6251; TAR Piemonte, Torino, sez. II, 24 marzo 2003, n. 452; TAR Liguria, Gen...
_OMISSIS_ ... aprile 2006, n. 391; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 9 gennaio 2007, n. 6; TAR Basilicata, Potenza, 21 febbraio 2007, n. 62; TAR Lazio, Roma, sez. III, 3 dicembre 2008, n. 10948). Così come non ignora che essa deve essere sufficientemente determinata in tutti i suoi elementi identificativi (danno, nesso di causalità, colpa).»