Indicazione degli intestati nella dichiarazione delle nuove costruzioni: ditte allineate e ditte disallineate

Ditta allineata e completezza dei dati anagrafici e delle titolarità Si tratta del caso più semplice e lineare in quanto si manifesta continuità formale nell’intestazione tra CT e CEU corredata dalla completezza dei dati anagrafici e delle titolarità già presenti al CT.

Con la trattazione dell’atto di aggiornamento PREGEO l’immobile cui è attribuita la categoria fittizia F/6 viene costituito in carico alla ditta presente al CT.

Con la successiva dichiarazione DOCFA, il professionista si limita a confermare la ditta già in precedenza iscritta al CEU, scegliendo l’opzione "Già in atti al C.E.U." e riportando l’identificativo dell’ immobile già costituito in F/6.

Ditta disallineata per incompletezza dei dati anagrafici e/o delle titolarità È il primo caso, che si ripete per alcune modalità operative anche per altre tipologie di cui ai paragrafi seguenti, in cui è richiesto un doppi... _OMISSIS_ ...niziale del professionista e, a volte, successivo e definitorio, dell’Ufficio.

Con la presentazione del TM, l’immobile in F/6 viene costituito in carico a una ditta presente al CT e nel campo annotazione è riportata la dizione "Ditta dichiarata disallineata per incompletezza dei dati anagrafici e/o delle titolarità"; in tale circostanza il professionista, nel redigere la successiva dichiarazione DOCFA deve riportare la ditta completa, così come indicata nel documento PREGEO, che verrà iscritta agli atti del CEU.

In fase di registrazione viene controllata la congruenza dei dati dichiarati con le informazioni presenti in AT; se il controllo è positivo viene effettuata la registrazione ed il sistema in automatico crea un nuovo stadio con la ditta proposta, presente nel documento di accatastamento.

Possono, però, riscontrarsi i seguenti esiti negativi.
uno o più CF indicati nella dichiaraz... _OMISSIS_ ...resenti in AT: il documento viene respinto. Occorrerebbe quindi procedere preliminarmente alla corretta definizione del CF. Quando ciò non sia possibile, al fine di evitare l’esito negativo il professionista può, in presenza di soggetti non conosciuti in AT, in via preventiva utilizzare l’opzione "Ditta da Intestare" – “Già in atti al C.E.U.", indicando la particella di CEU costituita in categoria F/6 e specificando nella relazione allegata al DOCFA i motivi della mancata definizione del CF. Tale modalità consente al sistema informatico di collegare la nuova intestazione a quella già indicata in atti ed associata alla UI in F/6, che corrisponde all’intestazione risultante al CT prima del passaggio alla partita speciale 1.
uno o più CF siano presenti in AT, ma i dati anagrafici registrati sono diversi da quelli indicati nella dichiarazione DOCFA. In caso di presentazione in front office, il professionista può... _OMISSIS_ ...squo;inibizione della registrazione della dichiarazione presentata, in attesa di perfezionare preliminarmente i dati da riportare nel documento DOCFA. In assenza di indicazioni del professionista o in caso di trattazione di DOCFA ricevuto in via telematica, la procedura prosegue con l’inserimento in atti dei dati indicati nella dichiarazione DOCFA. L’Ufficio provvede successivamente, se ne ricorre il caso, ad attivare gli adempimenti dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
la ditta da dichiarare al CEU è differente da quella già associata all’UI costituita in categoria F/6; non esiste alcun immobile per il quale sia già presente tale intestazione e per uno o più soggetti della ditta, non è possibile risalire al CF ed all’anagrafica completa (ad es. Mario Rossi fu Pasquale) o comunque non vi è alcun riscontro in AT. In questi casi il professionista, comunque, in sede di dichiaraz... _OMISSIS_ ...lizza l’opzione "Ditta da Intestare" - "Già in atti al C.E.U.", indicando la categoria F/6, però inoltra all’Ufficio specifica istanza, in carta semplice, di allineamento dell’intestazione contestualmente alla presentazione o invio telematico della dichiarazione. Nella trattazione dell’istanza, ove emergano elementi sufficienti, l’Ufficio integra l’intestazione, secondo le modalità ordinarie di evasione di tali fattispecie di richiesta inserendo le informazioni mancanti e, se del caso, appone la prevista riserva, utilizzando le applicazioni d’ufficio. In tale evenienza, la titolarità dell’immobile oggetto di dichiarazione, nel documento di aggiornamento del CEU deve essere indicata in capo ai soggetti conosciuti e, fra questi, il dichiarante. [1]
Ditta disallineata per omessa presentazione o mancata/errata registrazione della voltura Anche in questo caso è necessaria la propedeutica o al... _OMISSIS_ ...e regolarizzazione della situazione catastale direttamente a cura della parte se la situazione deriva da inadempienza pregressa o tramite istanza indirizzata all’Ufficio in caso di domanda di volture regolarmente presenta e non trattata o eseguita con errore per cause imputabili all’Ufficio medesimo.

La verifica della correttezza o dell’aggiornamento delle intestazioni infatti, dovrebbe essere effettuata dai professionisti incaricati prima della presentazione degli atti tecnici di aggiornamento del CT e dei CEU, sulla base delle indicazioni ed atti forniti dalla parte e delle risultanze della banca dati catastali.

Oltre che essere deontologicamente corretto e dovuto, in tal modo:
si ottimizza l’intero procedimento
si rendono congruenti le informazioni presenti negli atti catastali relative alla titolarità realmente esistenti al momento dell’approvazione degli atti tecnici;
... _OMISSIS_ ...struisce in maniera adeguata la storicità delle titolarità sugli immobili
si rende più efficiente l’operatività degli uffici, in quanto si riduce la necessità di intervenire a posteriori sugli atti catastali
Chiarito il motivo del disallineamento che può dipendere da inadempimento o errore della parte, sono previste due procedimenti alternativi:
Inadempimento di parte - Qualora l’Ufficio abbia certezza che la domanda di volture non sia stata a suo tempo presentata, chiede preliminarmente la presentazione della stessa ed il documento di aggiornamento DOCFA non è registrabile fino al perfezionamento dell’intestazione; in caso di inottemperanza, la domanda di volture può essere anche redatta d’ ufficio con spese a carico del soggetto inadempiente, ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.
Domanda di volture non rinvenibile – Nel ... _OMISSIS_ ...ia la certezza del comportamento omissivo a carico del soggetto obbligato (altrimenti si ricadrebbe nella casistica di cui al punto precedente), il professionista può comunque procedere agli adempimenti di dichiarazione, presentando preliminarmente all’approvazione del tipo mappale, con Voltura 1, una domanda di voltura di preallineamento (esente da bollo e tributi) ovvero richiedere, mediante un’istanza da presentare sempre in via preventiva direttamente all’Ufficio o tramite Contact Center, l’aggiornamento della ditta, in modo che per l’UI in categoria F/6 venga cancellata l’annotazione di disallineamento e l’immobile venga riportato alla tipologia di ditta allineata.
Le domande di volture non presentate possono essere redatte d’ufficio con addebito degli oneri ai soggetti inadempienti unitamente ai tributi speciali catastali, ivi compresi i relativi interessi moratori, all’imposta di bollo ed alle spese... _OMISSIS_ ...RLF|
Circa l’addebito e quantificazione delle spese per la redazione d’ufficio della domande di volture, si ricorda che presupposto essenziale, per l’attivazione del procedimento è la preliminare contestazione della omissione al soggetto inadempiente con l’invito a provvedere rimasto inevaso oltre il termine previsto di 30 giorni. Il soggetto inadempiente è evidentemente da individuarsi tra quelli previsti dall’articolo 3 del medesimo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, in relazione alla natura dell’atto cui consegue voltura in catasto. Per dare corso a tale disposto normativo, l’Agenzia del territorio, con la nota n. 1370 del 9/1/2004, ha impartito specifiche disposizioni ai propri uffici affinché, nei casi di mancata presentazione delle domande di voltura, i competenti Uffici provinciali recuperino - oltre ai tributi speciali catastali, ivi compresi i relativi interessi moratori, all’imposta di bollo ed alle spese di... _OMISSIS_ ...he le spese relative alla redazione d’ufficio delle domande stesse, da porre a carico dei soggetti obbligati inadempienti sulla base delle modalità di quantificazione di seguito riportate, stabilendo i seguenti tempi operativi del personale e i correlati costi:

spese fisse per acquisizione documentazione: 5 euro;

lettura atto: 20 minuti;

compilazione domanda di voltura: 15 minuti;

per ogni u.i.u. oltre la seconda 5 minuti;

per ogni soggetto oltre il primo 5 minuti.


Per la quantificazione del costo industriale si deve fare riferimento al parametro orario dell’area B3 – che, per l’anno c... _OMISSIS_ ...04), ammonta a 18,50 (diciotto/50) euro per ogni ora ordinaria di lavoro espletato – maggiorato del coefficiente 1,8 per tener conto dell'incidenza dovuta all'impiego di personale a vari livelli e di ogni altro costo aggiuntivo.

È opportuno evidenziare in particolare che, nel caso di volture eseguite in automatico da note di trascrizione - per le quali il soggetto obbligato non ha barrato l’apposita richiesta di contestuale esecuzione della voltura catastale - gli adempimenti di cui sopra trovano medesima applicazione e gli effetti consteranno di una nota di convalida.

Con l’approvazione del nuovo CCNL del pubblico impiego, relativo al quadriennio 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, è stata introdotta una nuova articolazione funzionale ed economica per il personale delle Agenzie, che prevede l’inquadramento in specifiche aree e fasce. In particolare, si rileva come l’ex area B3 –corrisponda, nel ... _OMISSIS_ ..., alla fascia retributiva F3 della seconda area funzionale.

Pertanto, con la nota n. 57488 del 19/7/2004, l’Agenzia del territorio ha aggiornato i suddetti riferimenti economici, stabilendo che il nuovo costo orario per la quantificazione del rimborso spese dovuto nella fattispecie in parola, è pari ad euro 21,86 (ventuno/86) e non più ad euro 18,50. L’importo fisso di 5,00 euro, per l’acquisizione della documentazione, è stato invece confermato.