Adempimenti in materia di aggiornamento del catasto: la dichiarazione delle nuove costruzioni

La normativa catastale e fiscale impone ai soggetti titolari di diritti reali sulle unità immobiliare di presentare in catasto, entro predefiniti termini, la dichiarazione delle nuove costruzioni nonché la denuncia di variazione per quelle unità immobiliari già censite che abbiano formato oggetto di mutazione con effetto sulla rendita catastale.

Più precisamente, i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione sono individuati dall’articolo 3 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249.

Per le nuove costruzioni l’obbligo di presentazione della dichiarazione discende dal disposto dell’articolo 28 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, che recita:

Tale articolo individuava il termine per l’adempimento consentendo la dichiarazione fino al 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui le nuove costruzioni sono sta... _OMISSIS_ ...e variazioni, di quelle già dichiarate in catasto, siano state eseguite, ovvero si siano verificate le circostanze che i fabbricati debbano passare dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all’imposta (ad esempio: in passato la perdita dei requisiti per il riconoscimento di ruralità ai fini fiscali dei fabbricati).

L’articolo 1, comma 2, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, ha portato il suddetto termine a trenta giorni dal momento in cui le nuove costruzioni sono divenute abitabili o servibili all’uso cui sono destinate e le variazioni dal momento in cui esse si sono verificate.

Tale termine è quello attualmente vigente.

Per la mancata presentazione della dichiarazione in catasto, l’articolo 31 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 65... _OMISSIS_ ...ella legge 11 agosto 1939, n. 1249 prevedeva la originaria sanzione pecuniaria da £ 100 a £ 2000.

Per effetto degli aumenti previsti dall’art. 1 del D.lgs. del C.P.S. 5.10.1947 n. 1208, art. 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 8 del D.L. 30 settembre1989, n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384, la sanzione è stata portata al minimo di £ 20.000 ed al massimo di £ 200.000.

L’ art. 1, comma 338 della legge n. 311/04 (legge finanziaria per l’anno 2005) ha elevato l’importo della sanzione amministrativa da un valore minimo di euro 258,00 a quello massimo di euro 2.066,00. Questi nuovi importi si applicano alle infrazioni commesse a partire dall’1/1/05.

L’importo della sanzione è stato ulteriormente aumentato e portato all’attuale valore vigente con Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (GU n. 67 del 23-3-2011 ) art 2,... _OMISSIS_ ...e modificato dal D.L. 13/5/2011 art. 5, comma 15 – che ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati e che il 75 per cento dell’importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l’immobile interessato. Per cui l’ importo minimo è passato al valore di euro 1.032,00 e quello massimo ad euro 8.264,00.

Le violazioni alle norme catastali non sono sanzionabili decorso il periodo di cinque anni dalla data dell’infrazione. [1]

Si evidenzia, inoltre, che in caso di mancata dichiarazione in ca... _OMISSIS_ ...rsquo;applicazione delle sanzioni, si rende possibile la redazione d’ufficio della pratica di accatastamento, con addebito degli oneri sostenuti alla parte inadempiente.

Tale possibilità è stata dapprima concessa ai comuni dalla legge 30/12/2004, n. 311, art. 1, comma 336, che ha previsto: «I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze.

La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli ... _OMISSIS_ ...ficazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.

Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni».

Successivamente legge 24-12-2007 n. 244 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), all’articolo 1, comma 277, ha esteso tale possibilità direttamente anche agli uffici provincial... _OMISSIS_ ...enzia del territorio, i quali, rilevata la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne possono richiedere la presentazione ai soggetti titolari. In caso di inottemperanza, decorsi 90 giorni dalla richiesta, provvedono d’ufficio, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri sostenuti.

Circa le modalità di presentazione della dichiarazione di nuova costruzione e di variazione delle unità immobiliari già censite, si ricorda che, a partire dall’ 1°/1/1997, queste devono essere redatte con la procedura informatica DOCFA [2] e non più attraverso la compilazione degli ordinari specifici modelli cartacei.

Poiché la dichiarazione richiede la redazione di elaborati di natura tecnica, non può essere predisposta direttamente dai titolari di diritti reali sugli immobili, ma questi devono ricorrere all’ausilio di un tecnico di fiducia, libero professionista abil... _OMISSIS_ ...isposizione di atti di aggiornamento del catasto edilizio urbano.

In particolare, già l’articolo 7 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249 dispone:

«Oltre alla dichiarazione di cui ai precedenti artt. 3 e 6, le persone ed enti di cui all’art. 3 devono presentare al Podestà del comune ove gli immobili sono situati, entro il giorno che sarà fissato con decreto del Ministro delle finanze, una planimetria di detti immobili in scala non inferiore a 1: 200, dalla quale si rilevi anche la ubicazione di ciascuna unità immobiliare rispetto alle proprietà confinanti e alle strade pubbliche e private...».

Inoltre, per le nuove costruzioni e peraltro anche le variazioni di unità immobiliari già censite comportanti un ampliamento planimetrico della sagoma dell’edificio, è necessario presentare preventivamente un tipo mappale per l’aggiornamento della mappa cat... _OMISSIS_ ...cumento tecnico richiede la predisposizione ed elaborazione di un rilievo topografico che deve essere da un tecnico di fiducia, libero professionista abilitato alla predisposizione di atti di aggiornamento del catasto dei terreni.

La dichiarazione è sottoscritta dai soggetti obbligati alla presentazione e dal professionista da loro incaricato.

L’obbligo della sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti obbligati è stato ripreso dal decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994 n. 701, articolo 1, comma 2, e che prevede:

«Le dichiarazioni, di cui al comma 1, ad eccezione di quelle finalizzate a procedimenti amministrativi iniziati d’ufficio, sono sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reali sui beni denunciati e dal tecnico redattore degli atti grafici di cui sia prevista l’allegazione e contengono dati e notizie tali da consentire l’iscrizione in cat... _OMISSIS_ ...uzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo...».

Per la registrazione di un documento DOCFA è dovuto un tributo speciale, pari ad € 50,00 (cfr. tabella approvata con D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni con la legge 24 novembre 2006, n. 286) per ogni unità immobiliare derivata (costituita o variata), importo elevato ad euro 100 per le sole unità immobiliari censite in categoria D od E (per questo ultimo aumento cfr. modifica alla tabella dei tributi catastali apportate dall’articolo 6 del Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, in vigore dall’1/10/2012).

Nonostante l’informatizzazione del processo - fino alla completa entrata in vigore della prassi di conservazione dei documenti catastali in formato digitale a norma - ancora oggi per le presentazione di documenti in front office in catasto oltre a deposito del file prod... _OMISSIS_ ...cedura DOCFA, va consegnata la stampa cartacea del documento di aggiornamento (in doppia copia, di cui una viene restituita al dichiarante) sottoscritte dal dichiarante e dal tecnico.

In ultimo, si vuole evidenziare che negli atti del catasto sono iscrivibili, a richiesta della proprietà interessata, specifiche porzioni immobiliari, per soddisfare proprie esigenze civilistiche connesse, principalmente, con una corretta identificazione cui fare riferimento negli atti di trasferimento o costituzione di diritti immobiliari.

Detti beni, cui non si attribuisce la rendita, sono costituiti dalle seguenti fattispecie (introdotte dal DPR n. 650/72 per quanto concerne le aree urbane ed i lastrici solari, e dalla circolare n. 2 del 1984 per le altre) e sono distinti, al pari di quelli censiti nelle categorie già presenti, da un codice alfanumerico indicante la categoria (lettera F ed un numero; si evidenzia che la lettera alfabetica F è quella che se... _OMISSIS_ ...ima usata nel quadro di qualificazione nazionale) e dalla relativa denominazione in chiaro:

F/1 Area urbana;
F/2 Unità collabente;
F/3 Unità in corso di costruzione;
F/4 Unità in corso di definizione;
F/5 Lastrico solare.
La richiesta di accatastamento deve essere corredata da:

tipo mappale;
elaborato planimetrico, anche a dimostrazione della eventuale suddivisione in porzioni, rappresentandovi la costruzione nello stato in cui si trova;
una dichiarazione mod. D1 senza planimetria per ciascuna porzione in cui è suddivisa la costruzione indicata con l’identificativo catastale assegnato nell'elaborato planimetrico, corredata, all’occorrenza, da una succinta ma puntuale ed esplicita relazione tecnica, che ne forma parte integrante, a firma del professionista incaricato (ad esempio per i fabbricati in corso... _OMISSIS_ ... o di definizione ovvero collabente, che illustri lo stato del fabbricato).
Alla suddetta elencazione, si è aggiunta la categoria fittizia F/6 “fabbricato in attesa di dichiarazione” costituita dagli immobili oggetto di principale commento in questo testo.