TITOLO EDILIZIO --> MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO --> MUTAMENTO CON OPERE
A fronte di un mutamento rilevante della destinazione d’uso, sia perché implicante una migrazione dell’attività da esercitare da una all’altra delle categorie funzionali ex art. 23-ter, co. 1, del TU edilizia, sia perché altresì accompagnato da opere edilizie, si deve concludere che – dal punto di vista del titolo edilizio occorrente – non possa essere sufficiente procedere nelle forme della SCIA bensì occorra preventivamente munirsi di un permesso di costruire.
Il mutamento di destinazione di uso di un immobile attuato attraverso la realizzazione di opere edilizie, qualora venga realizzato dopo l'ultimazione del fabbricato e durante la sua esistenza, configura in ogni caso un'ipotesi di ristrutturazione edilizia secondo la definizione fornita dall'art. 3, com... _OMISSIS_ ...del cit. T.U., in quanto l'esecuzione dei lavori, anche se di entità modesta, porta pur sempre alla creazione di "un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente". L'intervento rimane assoggettato, pertanto, al previo rilascio del permesso di costruire con pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione.
Al fine di ritenere configurabile il mutamento di destinazione d'uso di un immobile previa esecuzione di opere edilizie sono irrilevanti le modifiche - recentemente apportate D.L. n. 133 del 2014, art. 17, convertito dalla L. n. 164 del 2014, al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, il quale, nell'estendere la categoria degli interventi di manutenzione straordinaria al frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, se comportante variazione di superficie o del carico urbanistico, richiede comunque che rimangano immutate la volumetria complessiva e la origin... _OMISSIS_ ...ne d'uso.
Se il cambio di destinazione d’uso avviene fra categorie edilizie omogenee il carico urbanistico non subisce un aggravio e la variazione d’uso è irrilevante dal punto di vista urbanistico e libera; se il mutamento di destinazione d’uso avviene fra categorie edilizie non omogenee, la variazione comporta un aumento della domanda di infrastrutture e servizi e pubblici cioè un maggior carico urbanistico ed è soggetto a s.c.i.a., salvo diversa disposizione regionale e salvi gli immobili ricadenti in zona A.
A proposito di mutamento di destinazione di uso di un immobile attuato attraverso la realizzazione di opere edilizie, qualora esso venga realizzato dopo l'ultimazione del fabbricato e durante la sua esistenza, si configura in ogni caso un'ipotesi di ristrutturazione edilizia secondo la definizione fornita dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d), in quan... _OMISSIS_ ... dei lavori, anche se di entità modesta, porta pur sempre alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Il mutamento di destinazione d’uso con opere del locale tecnico non è riconducibile ad alcuna delle fattispecie di difformità per le quali il d.P.R. 380/01 prevede la riduzione in pristino o altre sanzioni, a maggior ragione se il mutamento ad uso abitativo della originaria destinazione del locale tecnico è compatibile con la destinazione d’uso urbanistico (residenziale) della zona ove è ubicato l’immobile.
Le opere interne e gli interventi di ristrutturazione, come pure quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire ogni qual volta comportino mutamento di destinazione d'uso.
Necessita di permesso di ... _OMISSIS_ ...alizzazione di un bagno nel locale sottoscala che comporti un'aumento della superficie residenziale.
Il mutamento di destinazione d'uso “strutturale” (e, cioè, connesso e conseguente all'esecuzione di opere) necessita di apposito titolo concessorio il cui difetto legittima la demolizione delle opere stesse.
Il cambio d'uso che comporti un aumento delle superficie è qualificabile quale intervento di ristrutturazione edilizia, ex art. 10 co. 1, lett. c), D.P.R. 380/2001, con conseguente necessità di permesso di costruire e assoggettabilità dello stesso all’ingiunzione di demolizione ex art. 33 D.P.R. 380/2001.
In tema di reati edilizi, gli interventi di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire sia nel caso in cui comportino mutamento di destinazione d'uso tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urba... _OMISSIS_ ... caso in cui, se eseguiti nei centri storici, comportino il mutamento della destinazione d'uso all'interno di una stessa categoria omogenea; diversamente, se eseguiti fuori dei centri storici, gli stessi sono eseguibili in base a denuncia di inizio attività (DIA) qualora comportino il mutamento della destinazione d'uso all'interno di una stessa categoria omogenea.
Sussiste mutamento di destinazione con opere in caso di mutamento di destinazione d'uso di un capannone agricolo in officina con ampliamento e ristrutturazione del manufatto originario.
L'art. 10, co. 2, D.P.R. 380/2001 ha rimesso alle Regioni la determinazione dei mutamenti d'uso di immobili subordinati a d.i.a. e di quelli invece subordinati a permesso di costruire; in Campania ai sensi dell'art. 2 L.R. 19/2001 sono realizzabili tramite d.i.a. solo quei mutamenti che non comportino interventi di trasformazione dell'aspetto esterio... _OMISSIS_ ... e di superfici, sempre che la nuova destinazione sia compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali omogenee; in caso contrario, occorre il permesso di costruire.
Il mutamento di destinazione d’uso di un immobile deve essere autorizzato mediante rilascio del permesso di costruire, qualora sia effettuato mediante opere, o qualora comporti un mutamento tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, in tali casi integrando una modificazione edilizia che incide sul carico urbanistico.
TITOLO EDILIZIO --> MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO --> MUTAMENTO SENZA OPERE
Il cambio di destinazione d’uso privo di opere tra due categorie funzionalmente autonome e, dunque, idoneo ad incidere sul carico urbanistico, è soggetto a permesso di costruire.
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_OMISSIS_ ...he il mutamento di destinazione d'uso senza opere necessita di permesso di costruire quando si verifica un passaggio tra categorie urbanistiche autonome, ovvero nel caso in cui avvenga nei centri storici.
In tema di reati edilizi, il mutamento di destinazione d'uso senza opere è assoggettato a SCIA, purché intervenga nell'ambito della stessa categoria urbanistica, mentre è richiesto il permesso di costruire per le modifiche di destinazione che comportino il passaggio di categoria o, se il cambio d'uso sia eseguito nei centri storici, anche all'interno di una stessa categoria omogenea.
Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è assoggettato a SCIA, purché intervenga nell'ambito della stessa categoria urbanistica, mentre è richiesto il permesso di costruire per le modifiche di destinazione che comportino il passaggio di categoria.
Il mutamento ... _OMISSIS_ ...uo;immobile, in assenza di opere edilizie, diviene rilevante esclusivamente ove implichi variazione degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968, il che si verifica nel caso di passaggio da una autonoma categoria urbanistica all'altra fra quelle previste dal decreto.
I mutamenti d’uso degli immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle prescrizioni urbanistiche ed igienico – sanitarie, sono soggetti esclusivamente a comunicazione preventiva dell’interessato.
Il mutamento di destinazione d’uso senza opere deve intendersi, in via di principio, subordinato a s.c.i.a. potendo implicare, sia pure in assenza di attività costruttive, una non irrilevante trasformazione dell’assetto urbanistico-edilizio acquisito dal territorio.
Il semplice cambio di destinazione d'uso, effettuato senza opere ev... _OMISSIS_ ...lica necessariamente un mutamento urbanistico - edilizio del territorio comunale e, come tale, non abbisogna di concessione edilizia qualora non sconvolga l'assetto dell'area in cui l'intervento edilizio ricade.
Il cambio di destinazione d'uso, in mancanza di opere consistenti ed evidenti, non implica necessariamente un mutamento urbanistico-edilizio del territorio comunale e, come tale, non richiede il rilascio di concessione edilizia qualora non sconvolga l'assetto dell'area in cui l'intervento edilizio ricade e non comporti aumento del carico urbanistico.
Prima della legge 47/1985 il mutamento di destinazione d'uso senza opere non era soggetto alla preventiva acquisizione della concessione edilizia, né dell’autorizzazione edilizia.
Per il mutamento di destinazione d'uso funzionale, inteso quale variazione di destinazione degli immobili non implicante la realizz... _OMISSIS_ ... edilizie, non è necessario il permesso di costruire: difatti, lo stesso è espressione dello “ius utendi” e non già dello “ius aedificandi”.
Qualora si pongano in manifesto contrasto con i vigenti assetti urbanistici di zona, i cambiamenti di destinazione, ancorché senza opere, non possono ritenersi liberalizzati.
Il mutamento di destinazione d'uso senza opere edilizie può essere soggetto ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 25 l. n. 47 del 1985, nei casi indicati dalla normativa regionale di settore, nonché secondo le disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici.
La mancanza di opere edili non è di per sé sola sufficiente a far ritenere illegittimo un provvedimento di diniego di cambio di destinazione d'uso, ma occorre stabilire se tale mutamento d'uso si ponga o meno in contrasto con le prescrizioni urbanistiche della zona... _OMISSIS_ ...|
Il mutamento di destinazione d’uso senza opere non è subordinato a previo rilascio di permesso di costruire.
Si evince dall’art. 22 del D.P.R. 380/01 che una DIA è richiesta in caso di cambio di destinazione d’uso senza opere, atteso il subordine ad una detta denuncia di tutti gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’art. 10 del citato D.P.R. (per i quali è richiesto il permesso di costruire) né riconducibili all’elenco di cui all’art. 6 del medesimo D.P.R. (interventi di edilizia libera).